In seguito alle novità introdotte dalla Legge di riforma dell’ordinamento e del processo tributario (n. 130/2022) e dalla Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022), sono state aggiornate, nel portale del Processo Tributario Telematico (PTT), le voci relative alle tipologie di atti e documenti successivi, selezionabili al momento dell’upload dei file in fase di deposito.

La Legge di riforma dell’ordinamento e del processo tributario è stata introdotta per riformare il sistema giudiziario tributario, con l’obiettivo di semplificare le procedure legali e ridurre i tempi di attesa per le decisioni giudiziarie. La legge ha anche introdotto nuove modalità per la conciliazione giudiziale, che consente alle parti di risolvere le controversie in modo più rapido ed efficiente.

La Legge di Bilancio 2023, invece, ha introdotto la definizione agevolata, che permette alle parti di risolvere le controversie in modo più rapido ed economico, evitando così costi eccessivi e tempi di attesa troppo lunghi.

Grazie a questi aggiornamenti, i professionisti del settore tributario potranno utilizzare il portale PTT in modo più efficiente e preciso, selezionando le tipologie di atti e documenti successivi in modo più adeguato alle loro esigenze e alle novità legislative introdotte. Inoltre, questi aggiornamenti potrebbero contribuire a rendere il sistema giudiziario tributario più efficiente e a semplificare le procedure legali per le parti coinvolte.

Conciliazione giudiziale: deposito delle proposte conciliative

Una delle novità introdotte in merito al Processo Tributario Telematico è la possibilità per i giudici della Corte di Giustizia Tributaria di formulare una proposta conciliativa tra le parti in causa, sia in udienza che fuori udienza.

Per supportare questa novità, sono state introdotte nel PTT le voci necessarie per consentire alle parti processuali o ai loro difensori di depositare gli atti relativi alle proposte di conciliazione. Le voci disponibili sono le seguenti:

  • “conciliazione proposta dal giudice – adesione”
  • “conciliazione proposta dal giudice – non adesione” “conciliazione proposta dalla parte – adesione”
  •  “conciliazione proposta dalla parte – non adesione”

La possibilità di conciliazione tra le parti coinvolte in un contenzioso tributario rappresenta un importante strumento per risolvere le controversie in modo più rapido ed efficiente, evitando di dover passare attraverso un procedimento giudiziario completo. La riforma del processo tributario ha quindi introdotto questo nuovo istituto, offrendo ai giudici la possibilità di proporre soluzioni conciliative in grado di soddisfare entrambe le parti coinvolte.

L’introduzione delle voci nel PTT per la gestione delle proposte di conciliazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella semplificazione delle procedure legali e nella digitalizzazione del sistema giudiziario tributario. Grazie a questi aggiornamenti, le parti coinvolte potranno utilizzare il portale PTT in modo più efficiente e preciso, selezionando le voci appropriate per gestire le proposte di conciliazione.

Prova testimoniale nel processo tributario: gestione documentazione

La riforma del processo tributario ha introdotto anche la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale esclusivamente in forma scritta.

In particolare, il giudice tributario può decidere di ammettere la prova testimoniale in forma scritta qualora lo ritenga necessario, anche in assenza di accordo tra le parti coinvolte. In questo caso, la deposizione del testimone, sottoscritta con firma autenticata, deve essere trasmessa all’ufficio di segreteria della Corte di giustizia.

Per supportare questa novità, sono state introdotte nel PTT le voci necessarie per gestire la documentazione relativa alla prova testimoniale. Le voci disponibili sono:

  • “deposito prova testimoniale”
  • “richiesta prova testimoniale”.

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Definizione agevolata delle liti: deposito istanze

La Legge di bilancio 2023 consente la definizione delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, mediante domanda di definizione agevolata ed effettuando il pagamento di un importo parametrato al valore della controversia. Le controversie definibili, inoltre, sono sospese fino al 10 luglio 2023 nel caso in cui il contribuente faccia apposita richiesta di sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata e depositando la copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia.

In caso di deposito della documentazione descritta, il processo è dichiarato estinto.

Per supportare questa novità, sono state introdotte nel PTT le voci necessarie per il deposito delle istanze relative alla definizione agevolata delle liti fiscali. Le voci disponibili nel portale sono:

  • “domanda definizione agevolata art. 1, c. 186, L. 197/2022”
  • “richiesta sospensione giudizio art. 1 c. 197 L. 197/2022”.

Credits: Dorin Tamas’s | Canva