La Legge di Bilancio per il 2023, ovvero la Legge 197/2022, nel suo ampio articolo 1, comma 179, introduce diverse disposizioni riguardanti i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, viene concessa la possibilità di risolvere, attraverso un processo di adesione, le violazioni fiscali evidenziate dai verbali di constatazione. Questi ultimi sono documenti redatti secondo l’articolo 24 della Legge 4/1929 e, per rientrare nelle definizione agevolara, devono essere stati consegnati entro il 31 marzo 2023.

La sanzione applicata in questi casi è ridotta, e corrisponde a 1/18 del minimo normalmente previsto. È importante sottolineare che il termine di consegna dei verbali non è stato modificato o influenzato dal cambiamento del calendario della cosiddetta “tregua fiscale”, introdotta dal Decreto Legislativo 34/2023.

C’è però una limitazione importante: non possono essere risolti in questo modo gli atti emessi nel contesto della procedura di collaborazione volontaria, regolata dall’articolo 5-quater del Decreto Legislativo 167/1990, successivamente modificato dalla Legge 227/1990.

Anche se, per questi processi di adesione con vantaggi sanzionatori, è normalmente esclusa la compensazione (prevista dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/1997), esiste un’eccezione. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 27663 del 30.01.2023 (punto 3.1.), permette infatti la risoluzione degli atti secondo le regole ordinarie vigenti, utilizzando la compensazione, ma con l’applicazione delle sanzioni ordinarie (1/3 del minimo previsto). Questo principio è stato riconosciuto e confermato anche dalla circolare 2/E/2023.

Definizione dei processi verbali di constatazione: modalità di pagamento

Le somme dovute per le violazioni fiscali possono essere pagate in modo rateale, suddivise in massimo venti rate trimestrali di pari importo. Ogni rata deve essere versata entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Questa disposizione rappresenta un’eccezione rispetto alla norma ordinaria, che prevede una rateizzazione in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o sedici rate nel caso in cui l’importo dovuto superi i 50.000 euro. Gli interessi legali sono dovuti su tutte le rate successive alla prima.

La legge stabilisce inoltre che le disposizioni del Decreto Legislativo 218/1997 rimangono applicabili e non possono essere derogate in caso di pagamento rateale. Pertanto, se il contribuente non paga una delle rate (diverse dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva, perderà il beneficio della rateizzazione. In tal caso, i residui importi dovuti – inclusi imposta, interessi e sanzioni – saranno iscritti a ruolo. Questo comprende anche la sanzione prevista dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 471/1997, che sarà aumentata di metà e applicata sull’importo residuo dovuto come imposta, come indicato nell’articolo 15-ter, comma 2, del D.P.R. 602/1973.

Si applica tuttavia la clausola del “lieve inadempimento”, stabilita dall’articolo 15-ter, commi 3 e 4, del D.P.R. 602/1973, che rappresenta un importante strumento di flessibilità. Questa norma, infatti, impedisce la decadenza del beneficio della rateizzazione in due situazioni specifiche:

  1. Quando il versamento della rata è insufficiente, ma la mancanza non supera il 3% dell’importo dovuto e, in ogni caso, non supera i 10.000 euro.
  2. Quando il versamento della prima rata avviene con un ritardo non superiore a sette giorni.

Questa disposizione si applica anche nel caso di pagamento in un’unica soluzione, o della prima rata delle somme dovute secondo l’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 218/1997.

Limitazioni alla definizione dei PVC

In virtù del riferimento all’articolo 24 della Legge 4/1929, i verbali di constatazione che possono essere oggetto di definizione sono quelli che documentano violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, imputabili ai contribuenti.

Infine, solo i verbali di constatazione che contengono constatazioni e rilievi relativi ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate possono entrare nella procedura di definizione. Questi possono riguardare sia le imposte dirette e l’IVA, che le altre imposte indirette, in virtù del riferimento agli atti di adesione previsti dagli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 218/1997.

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I chiarimenti di Agenzia delle Entrate

La circolare 6/E/2023 ha fornito importanti chiarimenti in merito ai processi verbali di constatazione, consegnati entro il 31 marzo 2023. Essa ha stabilito che la definizione agevolata è possibile sia nel caso in cui il contribuente presenti un’istanza secondo l’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 218/1997, sia nel caso in cui l’Ufficio inviti all’adesione secondo l’articolo 5 dello stesso decreto legislativo. Questa possibilità rimane valida anche se l’invito avviene dopo il 31 marzo 2023, purché l’accertamento con adesione venga firmato e completato con il pagamento.

Nella pratica, ciò significa che, una volta che l’avviso di accertamento viene notificato, in assenza di un’istanza del contribuente o di un invito dell’Ufficio, sembrava che non fosse più possibile definire l’atto con sanzioni ridotte.

Tuttavia, per evitare disparità di trattamento, l’articolo 21, comma 3, del D.L. 34/2023 ha introdotto una norma di interpretazione autentica. Questa norma stabilisce che le disposizioni dell’articolo 1, comma 179, della L. 197/2022, relative ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, devono essere interpretate nel senso che la definizione agevolata si applica anche all’accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data, sulla base dei risultati dei suddetti processi verbali.

In altre parole, anche se il contribuente non presenta un’istanza o l’Ufficio non invita all’adesione, l’avviso di accertamento emesso può beneficiare dei vantaggi sanzionatori. Questo sarà possibile una volta che il contribuente presenti un’istanza di adesione secondo l’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 218/1997.

In seguito alla presentazione dell’istanza di adesione da parte del contribuente, entrano in vigore delle disposizioni che sospendono i termini per fare ricorso. Secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 218/1997, il periodo di sospensione è di 90 giorni. Questo periodo è inteso per consentire sia all’Ufficio che al contribuente di esaminare attentamente il contenuto dell’atto di accertamento cui si riferisce l’istanza di adesione. La sospensione inizia dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente. Nel caso in cui l’istanza venga spedita via posta, il termine di sospensione inizia dalla data certa di spedizione.

Inoltre, l’articolo 7 quater, comma 18, introdotto con la conversione in legge 225/2016 del D.L. 193/2016, stabilisce che i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione possono essere cumulati con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.

In pratica, nei prossimi anni ci saranno due percorsi sanzionatori distinti, a seconda che il verbale di constatazione sia stato consegnato prima o dopo il 31 marzo 2023. Pertanto le disposizioni e le possibilità di definizione agevolata possono variare in base alla data di consegna del verbale.

Credits: fizkes/GettyImage