La riforma della giustizia tributaria è stata approvata in via definitiva alla Camera, con 288 voti favorevoli, 11 contrari e 27 astenuti: l’ok recepisce le modifiche apportate al Ddl dalle commissioni Finanze e Giustizia del Senato nelle scorse settimane.

Dopo cinquant’anni (la precedente normativa risale al 1972), la giurisdizione onoraria lascia il posto ad una giurisdizione professionale, che avrà l’obiettivo di snellire un contenzioso dal valore di circa 40 miliardi di euro l’anno. Le Commissioni provinciali e regionali, inoltre, sono sostituite dalle Corti di giustizia di primo e secondo grado.

La riforma della giustizia tributaria in pillole

La riforma, promossa dalla Guardasigilli Marta Cartabia e dal ministro dell’Economia Daniele Franco, interviene sul doppio livello di organizzazione della giustizia tributaria e sulle regole del processo per i professionisti che lavorano nel settore.

Nel dettaglio, i ricorsi di primo grado fino a 3mila euro notificati a partire dal 1 gennaio 2023 saranno decisi da un giudice monocratico. Per calcolare il valore della lite si considera, come prevede la modifica voluta in Senato, anche l’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdite.

La novità ha lo scopo di snellire l’iter delle microliti, che nel 2021 hanno rappresentato il 49,6% del numero delle controversie in primo grado e il 32,6% in appello, nonostante un peso finanziario minimo, pari allo 0,2% e allo 0,3% sui complessivi 16,7 miliardi di euro.

L’altra novità riguarda poi la messa a sistema della digitalizzazione del processo tributario. Sia le udienze pubbliche, presiedute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, che le udienze di trattazione delle istanze di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati e quelle di trattazione delle istanze di sospensione in caso di appello davanti alla Corte di secondo grado, saranno svolte esclusivamente a distanza.

Le parti possono comunque chiedere nel ricorso, sia nel primo atto difensivo che in appello, e per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della Corte. La nuova modalità debutterà per le liti instaurate con ricorsi notificati dal 1° settembre 2023.

Infine, è stata approvata anche la definizione agevolata degli arretrati in Cassazione, che ha l’obiettivo di ridurre la maggior parte della liti pendenti, pari a circa 47mila cause. La definizione agevolata prevede che, in caso di doppia sconfitta integrale dell’Entrate nei primi due gradi di giudizio, si possano cancellare le liti fino a 100mila euro pagando il 5%, mentre in caso di sconfitta integrale o parziale dell’Agenzia in uno solo dei gradi di merito, sarà possibile cancellare le liti fino a 50mila euro con il pagamento del 20%.

Potranno essere definite le liti pendenti al 15 luglio 2022, con l’esclusione dei contenziosi che riguardano le risorse proprie dell’Ue, come dazi e tariffe doganali, e dell’Iva all’importazione. Sono escluse dalla definizione agevolata anche le cause sulle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

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