Nella bozza di riforma del processo tributario, nonostante si ribadisca la regola di esclusione dal giuramento, si trova anche un timido ma sostanziale spiraglio alla prova testimoniale.

Un’apertura che tuttavia è caratterizzata da un oggetti limitato, in quando la prova testimoniale sarebbe ammessa solo nel caso in cui “sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso” e su “circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale”.

Le novità sulla prova testimoniale nel processo tributario

Il testo attuale dell’art. 76, comma 4, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 escludendo la prova testimoniale non garantisce di fatto il principio di parità delle parti processuali. La nuova proposta di riforma cerca, seppur timidamente, di ovviare al divieto con una soluzione innovativa che, anche se criticabile, è importante.

La Commissione tributaria può ammettere, anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, ma solo in forma scritta e solo nelle forme previste dall’art. 257-bis del codice di procedura civile.

Inoltre è in atto il vincolo limitativo che prevede che la pretesa tributaria debba essere “fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso” ma soltanto “su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale”.

Inoltre, la prova testimoniale non è utilizzabile liberamente: la commissione, su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può decidere di disporre l’assunzione della disposizione, chiedendo al testimone di fornire in forma scritta le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato, entro un termine prefissato (art. 257-bis, primo comma c.p.c.).

Pertanto la deposizione non sarà libera, perché il provvedimento adottato impone che la parte che ha inoltrato la richiesta predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e notifichi l’atto al testimone.

Anche le risposta del testimone deve uniformarsi a precisi vincoli, in quanto non è ammessa una risposta di tipo libero. In particolare il testimone deve:

  • compilare, in ogni sua parte, il modello di testimonianza che gli è stato notificato, con una risposta separata per ogni quesito;
  • precisare, specificandone la ragione, quali sono i quesiti sui quali non è in grado di rispondere;
  • sottoscrivere la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna facciata del foglio di testimonianza;
  • spedire la testimonianza in busta chiusa con plico raccomandato o consegnarlo alla segreteria della commissione.

Il testimone può avvalersi della facoltà di astenersi, di cui all’art. 249 c.p.c., ma ha comunque l’obbligo di compilare il modello, indicando le proprie generalità complete e i motivi per i quali si astiene.

La mancata osservanza dell’obbligo di spedizione o di consegna delle risposte scritte entro il termine assegnato può comportare la condanna al pagamento della pena pecuniaria di cui all’art. 255, primo comma, ossia di importo non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000.

La proposta di introduzione della prova testimoniale, per come è stata strutturata e per la sua macchinosità, non sembra però incontrare l’entusiasmo delle parti, soprattutto per quanto riguarda il contribuente. Inoltre bisogna considerare i tempi tecnici: se con questa innovazione il legislatore cerca di accelerare i tempi delle cause tributarie, la prassi probabilmente porterà, al contrario, ad un loro allungamento.

Inoltre, anche il perimetro della testimonianza rappresenta una importante limitazione, perché ha per oggetto solo i verbali o altri atti facenti fede fino alla querela di falso e solo in circostanze diverse rispetto a quelle attestate dal pubblico ufficiale. Inoltre, dal momento che l’accertamento si basa sul verbale che viene redatto e attestato a funzionari civili o dalla Guardia di finanza, la prova testimoniale potrebbe essere esclusa se l’atto impositivo è provo del presupposto del processo verbale di constatazione, oppure se nel verbale di constatazione sono indicate anche valutazioni, come valore delle rimanenze, l’utilizzazione di coefficienti di ricarico applicati al costo della merce e così via.

Prova gratis iContenzioso

È quindi necessario che nella stesura definitiva il legislatore chiarisca questa problematica.

Infine, deve essere considerata anche la posizione delicata del testimone che, presumibilmente, sarà coinvolto dal contribuente nel processo tributario per contestare le risultanze del processo verbale di constatazione, ma “soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale”.

Credits: DepositPhoto/chikennnsem@gmail.com