La riforma del processo tributario è ormai realtà: dal 1 gennaio 2023 si partirà con l’introduzione del giudice tributario monocratico per cause fino a 3 mila euro, del nuovo status del giudice tributario equiparato al giudice ordinario e della prova testimoniale, oltre ad altre novità presenti nella legge delega per la riforma tributaria in approvazione dal consiglio dei ministri.

Vediamo le singole novità previste per il processo tributario.

Giudici tributari professionali

È sicuramente la novità più attesa: un giudice tributario professionale, che entrerà in ruolo dopo il superamento di un concorso che verterà, oltre che sulle tematiche giuridiche, anche sulla lingua straniera. Nella legge delega infatti si legge: “La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento”. Una riserva di posti pari al 15% sarà dedicata ai giudici che, alla data del 1 gennaio 2022, erano presenti nel ruolo unico e diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo e in possesso di determinati requisiti.

Inoltre nella legge delega è specificato che il trattamento economico dei magistrati tributari sarà uniformato a quello dei magistrati ordinari. Sarà poi istituito un ufficio ispettivo presso il consiglio di presidenza di giustizia tributaria e un ufficio del massimario delle sentenze tributarie.

Infine, per un massimo di cento magistrati, individuati all’esito di una procedura di interpello, sarà previsto un traghettamento dal altre giurisdizioni nel ruolo di tributari.

Giudice monocratico per cause fino ai 3 mila euro

Il 1 gennaio 2023 si introduce la figura del giudice monocratico per le cause fino a 3 mila euro, ad esclusione delle controversie il cui valore è indeterminabile.

Si introduce, inoltre la prova testimoniale ma con delle limitazioni: nei casi in cui la pretesa tributaria si fonda su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso, la prova è ammessa solo su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Le altre novità previste per il processo tributario

I cambiamenti introdotti dalle legge delega prevedono:

  • la possibilità, per il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di proporre ricorso per chiedere che la Corte di esprimere nell’interesse della legge un principio di diritto nella materia tributaria se si tratta di argomento nuovo, oppure la questione presenti particolari difficoltà interpretative;
  • il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, che spetta alle commissioni provinciali o regionali per la risoluzione di una questione di diritto idonea alla definizione anche parziale della controversia, quando la questione di diritto sia nuova o non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione, oppure quando la questione sia particolarmente rilevante, o presenti particolari difficoltà interpretative.
  • per le cause pendenti da oltre tre anni alla data di entrata in vigore della legge, si prevede la possibilità di proporre l’istanza di trattazione in Cassazione, che deve essere presentata entro sessanta giorni.

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