Il Decreto Legislativo n. 50/2017, meglio conosciuto come Manovrina, fissa entro il 2 ottobre la scadenza per presentate la domanda di accesso alla rottamazione delle liti tributarie pendenti. Inoltre, entro la medesima scadenza, è necessario provvedere al pagamento della prima (o unica) rata dovuta per la definizione agevolata.

Vediamo insieme i dettagli per la nuova rottamazione delle liti tributarie, iniziando proprio dalla presentazione delle domande di adesione.

Come aderire alla rottamazione delle liti tributarie

Le domande di adesione alla rottamazione delle liti fiscali possono essere presentate in modalità telematica a partire dal 9 agosto 2017 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposito modulo.
La Manovrina fiscale, convertita con modifiche dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, stabilisce al 30 settembre la scadenza per le domande di definizione agevolata; tuttavia, dal momento che il 30 settembre sarà un sabato, la scadenza effettiva sarà il 2 ottobre 2017.
È importante ricordare che deve essere presentata una domanda per ogni controversia autonoma,vale a dire per ogni atto impugnato.
Nel calcolo degli importi dovuti per la rottamazione delle liti tributarie devono essere sottratti quelli già versati sia per ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, sia per la definizione agevolata regolamentata dal D.L. n.193/2016.
Ricordiamo che in nessun caso la definizione agevolata può comportare le restituzione delle somme già versate, anche se queste dovessero essere superiori a quanto dovuto per la definizione stessa.
Infine, gli effetti della definizione agevolata sono prevalenti rispetto ad eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017.

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Rottamazione liti tributarie pendenti: quali atti è possibile impugnare?

È possibile richiedere la definizione agevolata per tutte le liti pendenti nella giurisdizione tributaria, in ogni stato e grado di giudizio, purché:

  • una delle parti in lite sia l’Agenzia delle Entrate;
  • la costituzione in giudizio di primo grado da parte del ricorrente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016;
  • la lite non si sia già conclusa con una decisione definitiva alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata.

Non è invece possibile richiedere la definizione agevolata per le controversie che riguardano:

  • risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea;
  • l’IVA riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • il rifiuto alla restituzione di tributi.

Inoltre, non è possibile aderire alla rottazione delle liti per quelle controversie aventi un valore indeterminabile e per le controversie per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente.

Al contrario, rientrano nella possibilità di definizione agevolta quelle liti tributarie riguardanti incarichi affidati all’agente della riscossione e che possono essere definite secondo le modalità stabilite dall’articolo 6 del D.L. n.196/2016. In questo caso il contribuente potrà richiedere la definizione agevolata delle controversie tributarie solo insieme a quella delle cartelle esattoriali.

Definizione agevolata liti tributarie: quali sono i vantaggi?

Come già detto in passato, la definizione agevolata permette di evitare il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora sui tributi oggetto del contenzioso.
Il contribuente in causa con l’Agenzia delle Entrate, quindi, dovrà pagare solo gli importi indicati nell’atto impugnato e gli interessi per la mancata iscrizione a ruolo.
Nel caso in cui la controversia riguardi invece gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, la definizione agevolata avverrà con il pagamento del 40% degli importi contestati.

La rateizzazione degli importi dovuti per la definizione agevolata

Per quanto riguarda il pagamento degli importi dovuti per la definizione, è possibile rateizzare l’importo in un massimo di tre rate, purché il totale da pagare sia superiore ai 2.000 euro.
Il 2 ottobre 2017 scade il pagamento per la prima rata, che dovrà essere pari al 40% del dovuto; la seconda rata, anch’essa pari al 40% della somma dovuta, dovrà essere versata entro il 30 novembre 2017; il restante 20% dovrà essere versato infine entro il 30 giugno 2018.
Il pagamento dovrà avvenire tramite modulo F24, come comunicato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 108/E.

La risoluzione 108/E: le indicazioni per il pagamento

Il 1 agosto 2018, nella risoluzione 108/E, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici tributo da inserire nel modello F24, con il quale effettuare il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie tributarie.

Nel dettaglio, i codici sono:

8121: Iva e relativi interessi;
8122: altri tributi erariali e relativi interessi;
8123: sanzioni relative ai tributi erariali;
8124: Irap e addizionale regionale Irpef (e relativi interessi);
8125: sanzioni relative a Irap e addizionale regionale Irpef;
8126: addizionale comunale Irpef e relativi interessi;
8127: sanzioni relative all’addizionale comunale all’Irpef.

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Rottamazione liti tributarie e cartelle esattoriali: quante pratiche da gestire!

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