La manovra correttiva ha introdotto numerose novità in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie: l’obiettivo è deflazionare il contenzioso tributario con l’Agenzia delle Entrate.

 

La manovra correttiva contenuta del decreto legge 50/2017 introduce, all’articolo 11, importanti novità in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie.

Avevamo già parlato di come la manovra correttiva avesse innalzato a 50.000 euro il valore delle liti per le quali è obbligatoria la mediazione tributaria. Per quanto riguarda invece le liti già in atto, le disposizioni contenute nella manovra coinvolgono tutte le controversie che risultano pendenti al 24 aprile 2017 e per le quali il giudizio in primo grado sia stato avviato entro il 31 dicembre 2016.

In particolare, la definizione agevolata riguarda le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e quelle pendenti in ogni stato e grado di giudizio, anche in Cassazione o in seguito ad un rinvio.

La definizione agevolata può avvenire con il pagamento di tutti gli importi contenuti nell’atto impugnato e che hanno dato luogo al contenzioso di primo grado. Nel calcolo dell’importo dovuto sono compresi gli interessi di mancata iscrizione a ruolo, da conteggiare fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto da parte dell’ente impositore. Sono esclusi dal pagamento gli interessi di mora e le sanzioni collegate all’imposta.

 

Come presentare domanda per la definizione agevolata della controversia tributaria

La domanda per accedere alla definizione agevolata delle liti tributarie deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2017. La domanda dovrà essere redatta secondo uno specifico modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e sarà esente da bollo.

È importante sottolineare che per ogni procedura di contenzioso tributario oggetto di definizione agevolata dovrà essere presentata una specifica domanda.

Entro il 31 luglio 2018 deve essere notificato, con le stesse modalità previste per gli atti processuali, l’eventuale diniego delle definizione: il contribuente ha la facoltà di impugnare tale diniego entro 60 giorni, davanti all’organo giurisdizionale presso il quale la lite è pendente.

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Definizione agevolata controversie tributarie: termini per il pagamento

Il pagamento dovrà avvenire con un versamento mediante modello F24, nel quale dovranno essere indicati i codici tributo relativi. Gli importi dovuti, se non inferiori a 2.000 euro, possono essere versati in tre rate.

Le scadenze per il pagamento delle rate sono definite in base alle seguenti percentuali:

  • La prima rata deve essere pagata entro il 30 settembre 2017 e deve corrispondere al 40% del totale dell’importo dovuto;
  • La seconda rata, da pagare entro il 30 novembre 2017, deve corrispondere al rimanente 40% dell’importo dovuto;
  • La terza e ultima rata deve essere pari al rimanente 20% dell’importo totale e deve essere saldata entro il 30 giugno 2018.

L’importo da pagare si calcola al netto delle somme già versate in osservanza alle norme vigenti sulla riscossione in pendenza di giudizio e quelle per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

Specifichiamo che in nessun caso la definizione agevolata può comportare le restituzione al contribuente delle somme già versate, anche se superiori a quanto dovuto per la definizione della lite.

La controversia si considera definita solo con l’effettivo pagamento degli importi dovuti oppure, in assenza di importi da pagare, con la presentazione della domanda.

 

Sospensione del processo nelle controversie definibili

Sottolineiamo che le controversie per cui è possibile richiedere la definizione agevolata non sono automaticamente sospese: il contribuente, infatti, dovrà inviare al giudice un’apposita richiesta, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata e quindi presentando un’istanza motivata di sospensione processuale.
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata del provvedimento sulla definizione agevolata fino al 30 settembre 2017.

 

Limiti alla definizione agevolata delle controversie tributarie

Non tutte le liti pendenti possono essere oggetto di definizione agevolata. Nel dettaglio, sono escluse del provvedimento:

  • Le liti che hanno ad oggetto le risorse proprie nazionali indicate dell’articolo 2 delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE;
  • Le controverse che riguardano l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • Le liti riguardanti somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio.

Per tutte le liti che non rientrano in queste categorie, invece, il contribuente può avvalersi sia della cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali che della nuova modalità di definizione, in quanto le due agevolazioni sono autonome.

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La novità introdotta dal DL 50/2017 è sicuramente molto significativa per tutti i commercialisti e gli avvocati che si occupano di contenzioso tributario. La finalità del decreto, infatti, è snellire la numerosità del contenzioso esistente, che a fine 2016 raggiungeva le 450 mila liti pendenti con il fisco.

In tal senso, il ruolo dei commercialisti e degli avvocati è fondamentale: assistere con attenzione i propri clienti, aiutandoli a scegliere la via migliore da percorrere nel contenzioso e tenendo a mente tutte le scadenze, è una parte importantissima del loro lavoro.

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