A partire da gennaio 2018, la mediazione tributaria diventa obbligatoria per le liti con un valore fino a 50.000 euro. Le novità sulla mediazione tributaria, però, non finiscono qui: continua a leggere!

 

Con il decreto legge 50 del 24 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si introducono importanti novità in tema di mediazione tributaria. A partire dal 1 gennaio 2018, infatti, la procedura di mediazione tributaria si applicherà per tutte le liti con un valore non superiore a 50.000 euro.

La novità è sostanziale: in caso di liti contro il Fisco, la mediazione tributaria obbligatoria si applicava, per i ricorsi notificati a partire dal 1 gennaio 2016, con un valore della lite non superiore a 20.000 euro. A partire dal 2018 il limite per la mediazione tributaria si alza a 50.000 euro: specifichiamo che per quanto riguarda l’applicazione dei nuovi termini per la mediazione tributaria, è necessario far riferimento alla data in cui il contribuente riceve l’atto e non alla data di spedizione da parte del Fisco.

Inoltre, la manovra correttiva si pone l’obiettivo di ampliare il numero di atti soggetti a mediazione tributaria, includendo tra questi anche gli atti emessi dagli agenti della riscossione, per i quali è prevista la limitazione di responsabilità per danno erariale, ad esclusione dell’ipotesi del dolo con colpa grave.

Tutte le altre regole relative alla mediazione tributaria restano invece invariate.

 

Gli atti soggetti a mediazione tributaria obbligatoria

Riepiloghiamo qui di seguito tutti gli atti per i quali la mediazione tributaria è obbligatoria:

  • Atti e provvedimenti riguardanti imposte e tasse, come le imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società, il bollo auto, la tassa rifiuti,  e così via;
  • Gli atti catastali, le comunicazioni di fermo amministrativo sul veicolo e quelle di ipoteca sull’immobile.

 

Mediazione giudizio tributario: quali atti sono coinvolti nelle novità?

Le novità introdotte dalla manovra correttiva riguardano gli atti ricevuti dai contribuenti dopo il 1 gennaio 2018 e che hanno per oggetto:

  • Richiesta di un pagamento di importo non superiore a 50.000 euro;
  • Rifiuto di un rimborso di tributi per importi fino a 50.000 euro;
  • Rifiuto della restituzione di imposte entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso.

Il ricorso per mediazione tributaria notificato all’ente impositore può produrre anche gli effetti di un reclamo e quindi contenere una proposta di rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

 iContenzioso - Prova Gratis banner 2 leaderboard

Calcolo del valore della lite nelle controversie tributarie

Secondo l’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n.546/1992, il valore della lite in una controversia tributaria è pari all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate all’atto impugnato.

Nel caso in cui la controversia tributaria di riferisca unicamente alle sanzioni, il valore della lite sarà pari all’importo della sanzione stessa.

In caso di reclamo o mediazione tributaria per una comunicazione di iscrizione di fermo di beni immobili, oppure per una ipoteca su immobili, il valore della lite si determina in base al valore dei crediti per tributi, al netto di interessi, sanzioni e oneri accessori, per i quali l’Agente di riscossione ha predisposto l’iscrizione del fermo o dell’ipoteca. Anche nel caso in cui il ricorrente contesti, oltre ai vizi propri del fermo o dell’ipoteca, anche i crediti per i quali si procede, è necessario far riferimento al valore complessivo dei crediti tributari.

Quindi, se il valore complessivo dei crediti tributari supera i 50.000 euro (a partire da gennaio 2018), il contenzioso non è soggetto al procedimento di mediazione tributaria, anche nel caso in cui le singole iscrizioni a ruolo contestate abbiamo un valore inferiore alla soglia stabilita.

Questi criteri si applicano anche in caso di contestazione di una cartella di pagamento contente più iscrizioni a ruolo, anche eseguite da diversi creditori.

Mediazione tributaria: gestisci tutti i procedimenti con iContenzioso

Come già detto, uno degli obiettivi primari della manovra correttiva contenuta nel decreto legge 50 del 2 aprile 2017 è ampliare il numero di controversie tributarie per le quali è possibile utilizzare l’istituto della mediazione.

Non è quindi assurdo pensare che nel prossimo anno gli studi professionali e i liberi professionisti del settore si troveranno a fronteggiare numerose pratiche di mediazione tributaria.

Con iContenzioso puoi gestire tutto l’iter della mediazione tributaria, con efficienza e velocità: carichi il procedimento nel software seguendo tutti gli step già in memoria e visualizzi tutte le scadenza in una timeline sempre aggiornata.

Vuoi provare? Richiedi una demo gratuita di 30 giorni e scopri come è facile organizzare il lavoro con iContenzioso!

 

iContenzioso Prova Gratis - banner 3 468x60