Come è noto, la legge di riforma del processo tributario (L. 130/2022) ha introdotto una specifica disposizione riguardante l’ammissibilità della prova testimoniale scritta nel processo tributario. In particolare, il nuovo comma 4 dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, come introdotto dall’articolo 4, comma 1, lettera c) della suddetta legge, stabilisce che la Corte di Giustizia tributaria possa ammettere la prova testimoniale scritta nei casi in cui la ritenga necessaria ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti.

In altre parole, il giudice tributario ha piena libertà di decidere se ammettere o meno l’assunzione della prova testimoniale, valutando a sua discrezione se questa sia necessaria o meno per la decisione.

Per quanto riguarda le modalità di assunzione della prova testimoniale scritta, è importante sottolineare che, in virtù della combinazione dell’articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 e dell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, la procedura da seguire è quella contenuta nell’articolo 257-bis del Codice di Procedura Civile.

Ciò significa che la Corte di Giustizia tributaria ordina alla parte processuale che ha presentato l’istanza di assunzione di preparare il modello di testimonianza e di notificarlo al testimone. Quest’ultimo rende la deposizione compilando il suddetto modello in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e indica quelli a cui non è in grado di rispondere, specificandone la ragione.

Il testimone, successivamente, sottoscrive la deposizione con firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza e la spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o la consegna direttamente alla cancelleria del giudice. Tuttavia, poiché il processo tributario è obbligatoriamente telematico, quest’ultimo adempimento richiederebbe un’adeguata modalità telematica.

Infine, se il testimone desidera astenersi, è tenuto a compilare il modello di testimonianza con indicazione delle proprie generalità e dei motivi di astensione.

Il modello per la prova testimoniale scritta nel processo tributario

Non esiste un modello specifico per testimonianza scritta nel processo tributario. Attualmente, le istruzioni di compilazione e il modello previsti sono relativi alle testimonianze scritte nel processo civile, come stabilito dall’articolo 103-bis delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 febbraio 2010 (D.M. 17.02.2020).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato consultato per sapere se fosse possibile utilizzare il modello di testimonianza scritta del processo civile, apportando le modifiche necessarie per adattarlo al processo tributario.

In risposta, il MEF ha evidenziato che l’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 546/1992 richiama le forme previste dall’articolo 257-bis del codice di procedura civile e che l’articolo 1, comma 2 del medesimo Decreto estende al processo tributario gli adempimenti e gli obblighi previsti nel processo civile.

Pertanto, il modello di testimonianza scritta approvato per il rito civile con il D.M. 17.02.2010 è applicabile anche al processo tributario, ma dovranno essere apportate le necessarie modifiche, come i riferimenti alla Corte di Giustizia tributaria presso cui la prova testimoniale è stata ammessa dal giudice tributario.

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Per quanto riguarda poi il soggetto responsabile dell’autenticazione della firma apposta sul modello di testimonianza scritta nel processo tributario, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha osservato che l’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 546/1992 prevede che i segretari delle Corti di Giustizia tributaria assistano le stesse secondo le disposizioni del codice di procedura civile relative al cancelliere. Inoltre, l’articolo 35 dello stesso decreto stabilisce che i segretari sono incaricati di assistere i collegi durante le udienze e di apporre la firma sui provvedimenti depositati dai collegi stessi.

Ciò significa che i segretari delle Corti di Giustizia tributaria, come i cancellieri, hanno la qualifica di pubblici ufficiali e, pertanto, possono autenticare la firma del testimone apposta sul modello di testimonianza scritta nel processo tributario.

Infine, è importante notare che il legislatore ha stabilito un limite specifico all’utilizzo della prova testimoniale nei casi in cui la pretesa tributaria si basi su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, disponendo che questa sia ammessa solo per circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Credits: kanchanachitkhamma/Canva