La definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente delle Riscossione può essere effettuata sia con il cosiddetto saldo e stralcio che con la rottamazione ter. Le due sanatorie seguono le stesse regole, ma hanno requisiti di accesso diversi, nonché diversi sconti e benefici per i contribuenti, tutti elementi di cui tener conto per capire a quale forma di definizione agevolata aderire.

Qualora un contribuente possa accedere sia alla rottamazione ter che al saldo e stralcio per i soggetti in difficoltà economica, infatti, è importante poter confrontare entrambi gli istituti per valutare la misura più conveniente.

Prima di procedere con questa analisi, ricapitoliamo brevemente i riferimenti normativi delle due sanatorie:

  • La rottamazione ter è disciplinata dall’articolo 3 del D.L. n 119/2018 (Decreto Pace Fiscale)
  • Il cosiddetto “saldo e stralcio” degli affidamenti eseguiti all’Agente della Riscossione è stato introdotto dall’art.1, commi da 184 a 198 della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

Saldo e stralcio: come funziona la sanatoria

La sanatoria introdotta dalla Legge di Bilancio riguarda i ruoli che derivano dall’omesso versamento di imposte e contributi ed è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, e derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.

Possono aderire al saldo e stralcio sono le persone fisiche in una comprovata e grave situazione di difficoltà economica: sono quindi esclusi i carichi delle società, sia di persone che di capitali, e di altri enti.

Inoltre, dal momento che la norma fa esplicito riferimento a omessi versamenti emersi in autoliquidazione, sulla base del contenuto delle dichiarazioni annuali, non rientrano nelle definizione agevolata:

  • Le somme contestate a seguito di atti impositivi, come gli avvisi di accertamento, di liquidazione e di recupero del credito di imposta
  • Le somme che emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibile e gli oneri deducibili da reddito complessivo non adeguatamente documentati.

Fatte queste precisazioni, vediamo i dettagli del saldo e stralcio.

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La situazione di grave e comprovata difficoltà economica

Il saldo e stralcio del debito si applica, come previsto dai commi 186 e 187, a chi ha un ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro. La percentuale da pagare per definire in via agevolata la cartella di pagamento, con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora, varia in funzione della situazione economica del debitore:

  • ISEE fino a 8.500€: 16% di capitale e interessi
  • ISEE tra 8.500 e 12.500 euro: 20% di capitale e interessi
  • ISEE tra 12.500 e 20.000 euro: 35% di capitale e interessi

Nel caso in cui risulti aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, invece, la percentuale di pagamento sarà pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi.

Sono a carico del debitore, inoltre, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo indicati nella cartella di pagamento.

Sono sempre dovute le somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio e rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartelle di pagamento. L’aggio di riscossione sarà invece riparametrato in base alle somme da corrispondere al netto dello stralcio effettuato.

Come aderire al saldo e stralcio

Per aderire alla procedura di saldo e stralcio è necessario presentare il Modello SA-ST entro il 30 aprile 2019: nella domanda il debitore indica i carichi che rientrano nella sanatoria e che intende definire (pertanto la definizione può essere anche parziale) e il numero di rate in cui intende versare quanto dovuto.

I versamenti possono essere infatti rateizzati in due anni, con interessi al tasso del 2% annuo decorrenti dal 1 dicembre 2019. È sempre possibile decidere di pagare in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019.

Se invece si opta per le rate, le scadenze per i versamenti, stabilite dal comma 190, sono:

  • 30 novembre 2019 (35% dell’importo dovuto)
  • 31 marzo 2020 (20% dell’importo dovuto)
  • 31 luglio 2020 (15% dell’importo dovuto)
  • 31 marzo 2021
  • 31 luglio 2021

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti entro il 31 ottobre 2019, o in alternativa il rigetto, totale o parziale, dell’istanza. In questo ultimo caso, l’Agente della Riscossione notificherà al contribuente, laddove possibile, l’inclusione automatica dei debiti nella rottamazione ter. I relativi pagamenti potranno essere dilazionati in quattro anni, per un totale di 17 rate, che scendono a 9 nel caso in cui l’istanza dichiarata inammissibile per il saldo e stralcio contenga carichi precedentemente inclusi nella rottamazione bis e per i quali il contribuente non abbia versato quanto dovuto entro il 7 dicembre 2018.

Il comma 198, infine, stabilisce che le procedure da applicare al saldo e stralcio, per quanto non espressamente previsto dalla Legge di stabilità, sono quelle previste dall’art. 3 del D.L. 119/2017 per la rottamazione ter. Tali procedure riguardano sia le modalità di pagamento del debito che gli effetti collegati alla presentazione della domanda, con importanti conseguenze per il contribuente.

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Le modalità di pagamento: i crediti con la Pubblica Amministrazione

Come detto, al saldo e stralcio si applicano le stesse modalità di pagamento previste per la rottamazione ter. È quindi possibile versare quanto dovuto tramite:

  • Domiciliazione su conto corrente
  • Bollettini precompilati rilasciati dall’Agente della Riscossione
  • Versamento agli sportelli.

In questo ultimo caso si applica la disciplina prevista per accedere alla compensazione delle cartelle di pagamento per coloro i quali sono titolari della certificazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione: si tratta di un elemento fondamentale per il contribuente che, per il versamento delle singole rate, potrà utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per poter utilizzare i crediti in compensazione, questi devono essere inoltre oggetto di istanza o certificazione telematica proposta dal creditore attraverso una funzione dedicata nella piattaforma di certificazione dei crediti commerciali predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La certificazione può essere presentata da chiunque: nel caso il creditore sia una persona fisica, ad esempio un professionista, per accreditarsi nella piattaforma dovrà necessariamente passare attraverso la Pubblica Amministrazione nei confronti della quale è creditore, e quindi accedere alla piattaforma con le credenziali ricevute. Le comunicazioni circa il rilascio della certificazione o l’insussistenza o inesigibilità del credito saranno fornite tramite posta elettronica certificata.

Ottenuta la certificazione, il creditore può richiedere, alla scadenza delle singole rate, la compensazione del credito certificato con le somme rideterminata a seguito della procedura di saldo e stralcio.

Presentazione della domanda di saldo e stralcio ed effetti in capo al contribuente

Presentando il modello SA-ST si producono alcuni effetti rilevanti:

  • Non possono essere avviate azioni esecutive e non è possibile disporre il fermo dei beni mobili registrati ipoteche esattoriali
  • Rimangono validi solo i fermi e le ipoteche già adottate alla data di presentazione della domanda
  • Non si possono proseguire le procedure esecutive già avviate, a meno che non ci sia stato un primo incanto con esito positivo
  • Non è possibile proseguire con il pignoramento presso terzi: le somme pignorate sul conto corrente dovrebbero tornare nella disponibilità del contribuente
  • Sono sospesi i termini di decadenza e prescrizione relativi ai carichi definibili in via agevolata
  • È possibile il rilascio del DURC, che potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente o omesso pagamento delle somme dovute o di una rata del piano di dilazione, ferma restando la tolleranza dei cinque giorni
  • Sarà possibile erogare i rimborsi, che non possono essere oggetto di fermo, e ottenere i certificati di regolarità fiscale.
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