Pochi giorni fa il Sole 24 Ore ha riportato una notizia riguardante una decisione del Tribunale di Monza, che ha applicato la legge n.3 del 27 gennaio 2012, meglio nota come Legge sul sovraindebitamento. Si tratta di una delle prime applicazioni della legge (il primo ad applicarla è stato il Tribunale di Varese, con una sentenza a favore di un cittadino sul quale gravava una cartella esattoriale da 86.000 euro).

La legge, ormai in vigore da diversi anni, infatti, è ancora poco conosciuta, sia dai cittadini che dagli operatori del diritto tributario. In questa guida parleremo quindi della Legge sul sovraindebitamento dal punto di vista operativo, in modo da evidenziare i casi di applicazione.

Cos’è la Legge sul sovraindebitamento?

La legge n.3 del 27/1/2012 ha introdotto in Italia una procedura concorsuale per i soggetti non fallibili, come i consumatori, gli imprenditori agricoli e le start up innovative. Grazie alla Legge sul sovraindebitamento è perciò possibile accedere ad una procedura che consente di facilitare il risanamento dei debiti. Il soggetto coinvolto può rivolgersi all’organismo di composizione della crisi o ad un professionista abilitato, come un commercialista o un avvocato, e presentare un piano per il rientro dei debiti contratti.

Se il giudice approva questo piano, avviene la cosiddetta esdebitazione: in tal modo si riduce il debito ad una cifra che corrisponde a quanto il debitore è effettivamente in grado di pagare, mentre il resto del debito viene cancellato; se invece il giudice non approva il piano di rimborso, il consumatore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Secondo quanto stabilito dalla legge sul sovraindebitamento, è quindi il giudice e a decidere quanto il debitore sia in grado di pagare, dopo un’attenta valutazione del reddito e del merito creditizio; è il caso, ad esempio, in cui il debito si sia accumulato con l’utilizzo di carte di credito revolving o prestiti erogati da banche e finanziarie che non hanno valutato correttamente la capacità di restituzione del debito del consumatore.

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A chi si applica la legge sul sovraindebitamento

La legge n.3 del 27/1/2012 può essere applicata ai soggetti per i quali non si può fare riferimento alla legge fallimentare; nel dettaglio, quindi, alle persone fisiche e giuridiche che:

  • sono consumatori, solo per scopi diversi dall’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
  • non svolgono attività d’impresa, come professionisti (anche se iscritti ad un Albo professionale), artisti, lavoratori autonomi e società professionali;
  • sono imprenditori cosiddetti “sotto soglia”, o hanno cessato l’attività imprenditoriale da più di un anno; possono rientrare nella categoria anche gli imprenditori sopra-soglia, purché abbiano debiti inferiori ai 30.000 euro;
  • sono enti privati non commerciali, come organizzazioni di volontariato, associazioni o fondazioni riconosciute, associazioni sportive, onlus e così via;
  • sono imprenditori agricoli, secondo quanto stabilito dall’art.7 della legge 3/2012;
  • sono start up innovative.

Inoltre, per accedere alle procedure previste dalla legge sul sovraindebitamento, il debitore deve trovarsi in una situazione prolungata di squilibrio tra gli obblighi assunti e e il patrimonio liquidabile per farvi fronte; inoltre il debitore deve avere una definitiva incapacità di adempiere alle obbligazioni in modo regolare.

Esdebitazione: come funziona e per quali debiti si applica?

Se il giudice accetta il piano proposto dal consumatore o la procedura di liquidazione, si attiva una procedura definita esdebitazione; in tal modo il consumatore viene liberato da tutti i debiti che non è in grado di restituire.

Il decreto di esdebitazione viene emesso a patto che:

  • il consumatore si dimostri collaborativo e ben disposto nei confronti della risoluzione del piano o della liquidazione;
  • il soggetto non abbia beneficiato di un’altra esdebitazione negli ultimi 8 anni;
  • non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dalla legge sul sovraindebitamento;
  • sia stato occupato negli ultimi 4 anni o abbia cercato attivamente un’occupazione senza rifiutare buone proposte di lavoro;
  • non siano stati soddisfatti in parte i creditori.

Non si ha invece diritto all’esdebitazione per i debiti che:

  • derivano da obblighi di mantenimento o alimentari;
  • derivano da risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale, da sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
  • siano debiti fiscali, anche se contratti prima del decreto di apertura delle procedure di sovraindebitamento, ma accertati successivamente.

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Le procedure per i consumatori in caso di sovraindebitamento

Nell’ambito della legge sul sovraindebitamento, il consumatore può accedere a tre diverse procedure:

  • la meno favorevole è l’accordo con i creditori, previsto dall’articolo 7 della legge 3/2012; il consumatore può proporre al creditore, o ai creditori, un accordo di ristrutturazione del debito sulla base di un piano. Per seguire questa opzione, il consumatore dovrà depositare, presso il Tribunale competente in base alla residenza o alla sede del debitore, una proposta di accordo, nella quale saranno indicati:
    • l’elenco dei creditori e delle somme dovute;
    • l’elenco dei beni ed eventuali atti di disposizione effettuati negli ultimi 5 anni;
    • le ultime tre dichiarazioni dei redditi;
    • un’attestazione sulla fattibilità del piano;
    • l’elenco delle spese per il sostentamento del debitore e della sua famiglia, con l’indicazione del numero di componenti del nucleo;
    • in caso svolga attività di impresa, le letture contabili degli ultimi tre anni.

La proposta, quindi, deve essere presentata entro tre giorni, dall’organismo di composizione della crisi o da un professionista abilitato, a Equitalia (o altro agente di riscossione), all’Agenzia delle Entrate e agli altri enti locali competenti, in base al domicilio del debitore.

Presentata la proposta, gli interessi di mora sono sospesi per tutto il tempo di ricorso, ad eccezione dei casi in cui il debito è gravato da ipoteca, pegno o privilegio.

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Infine, la proposta deve essere presentata ai creditori, che, dopo averla valutata, eseguono al di fuori del tribunale una votazione; l’accordo si ritiene approvato se si raggiunge una maggioranza del 60% dei crediti. Se entro 10 giorni dalla ricezione della proposta il creditore non esprime la sua dichiarazione, per effetto della legge n.179/2012 si applica il silenzio-assenso.

  • Un’altra opzione è il Piano del consumatore, la procedura più vantaggiosa per le persone fisiche che hanno contratto dei debiti al di fuori dell’attività imprenditoriale o professionale. Questa procedura non necessita dell’accordo tra i creditori, perché il Giudice a stabilire se proposta può essere accettata, anche se in ogni caso tale proposta deve essere superiore a quanto i creditori otterrebbero con la liquidazione del patrimonio. Le condizioni per accedere a tale procedura sono state elencate nel paragrafo precedente.
  • L’ultima opzione è la liquidazione del patrimonio di tutti i beni, alla quale si ricorre quando il consumatore non può accedere al Piano previsto dalla legge sul sovraindebitamento.