Lunedì 9 dicembre è l’ultimo giorno utile per il pagamento di quanto dovuto per la rottamazione ter e il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. Si tratta davvero dell’ultima chiamata per la pace fiscale: la scadenza era infatti fissata al 2 dicembre, ma la tolleranza di 5 giorni prevista dalla legge ha di fatto posposto questa data al 7 dicembre, che però cadeva di sabato.

Ecco quindi le regole più importanti per i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter o del saldo e stralcio.

Cosa succede se non si paga quanto dovuto?

Se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste si decade dalla definizione agevolata: riprendono quindi a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, sospesi con la presentazione della dichiarazione di adesione, e continua l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzare il debito. Gli eventuali versamenti effettuati concorrono a titolo di acconto degli importi dovuti, nonostante non producano l’estinzione totale del debito.

Da saldo e stralcio e rottamazione ter: come funziona il passaggio

Se Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta di saldo e stralcio, se i debiti possono rientrare nella rottamazione ter saranno automaticamente inseriti nella definizione agevolata. In tal caso il debito può essere estinto in un’unica rata o ripartito in 17 rate, con un tasso di interesse del 2 per cento annuo.

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Le rate della rottamazione ter

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 poteva essere effettuata versando quanto dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o in massimo 18 rate consecutive, di cui la prima e la seconda parti al 10% quanto dovuto e in scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre (quindi il 2 dicembre).

I contribuenti che non hanno pagato in tempo la prima o unica rata della rottamazione ter hanno avuto però un’ulteriore possibilità di avvalersi della definizione agevolata, grazie al decreto fiscale 2020 che ha riaperto il termine di pagamento della prima rata, fissandolo sempre al 30 novembre.

Le rate del saldo e stralcio

Se si decide di rateizzare quando dovuto per il saldo e stralcio, le rate dovranno essere suddivise in questo modo:

  • 35% in scadenza il 2 dicembre 2019
  • il 20% con scadenza il 31 marzo 2020
  • il 15% con scadenza il 31 luglio 2020
  • il 15% con scadenza il 31 marzo 2021
  • l’ultimo 15% entro il 31 luglio 2021.
In tal caso si applica l’interesse del 2% annuo e non si applicano le norme in tema di rateizzazione dei debiti tributari.

Le precedenti rottamazioni

I contribuenti che non hanno versato quanto dovuro per le precedenti rottamazioni entro il 7 dicembre 2018 e che si sono avvalsi della rottamazione ter, hanno dovuto versare quanto dovuto per le precedenti edizioni della pace fiscale in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o in 10 rate consecutive di pari importo.

I contribuenti ripescati dalla rottamazione bis che hanno pagato le rate scadute entro il 7 dicembre 2018, possono invece versare l’importo restante in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2019.

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In cosa consiste la rottamazione ter

I contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter hanno potuto estinguire i debiti risultanti dagli incarichi affiddati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

Saldo e stralcio della cartelle esattoriali

Questa speciale definizione agevolata riguarda le persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica (con Isee familiare inferiore a 20mila euro) e permette die stinguire i debiti affidati all’agente dela riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, con sconti tra il 65 e il 90%.