Da un lato meno privacy per il contribuente, dall’altra più riservatezza per il Fisco: i dati dei contribuenti potrebbero infatti essere conservati dal Fisco per 10 anni, e oltre, con tempistiche diverse se il contribuente è considerato o meno “a rischio”; dall’altra parte per il Fisco sono state richieste più tutele, come l’esclusione del diritto di accesso documentale e quello civico generalizzato su tecniche, criteri e modalità dirette allo svolgimento dell’analisi di rischio.

Tali misure fanno parte degli interventi ipotizzati per contrastare l’evasione fiscale e indicati dal MEF nella relazione volta ad orientare il Governo in tale ambito: tra queste misure c’è anche lo sviluppo delle attività finalizzate all’analisi di rischio dei contribuenti con l’ampliamento a 10 anni della conservazione dei dati in possesso dell’amministrazione finanziaria. Questo prolungamento non riguarda i termini per la notifica degli avvisi di accertamento, ma solo quelli per il mantenimento e l’utilizzo dei dati gestiti dall’amministrazione.

Come anticipato, la decorrenza dei 10 anni potrebbe essere differenziata: per l’analisi preliminare del rischio il periodo di conservazione dei dati potrebbe essere di 10 anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui gli adempimenti rilevanti ai fini fiscali sono o avrebbero dovuto essere effettuati. Le informazioni che riguardano i contribuenti identificati come rischiosi in seguito all’analisi svolta precedentemente potrebbero invece essere sottoposte ad una conservazione prolungata, sempre di durata decennale, ma a partire dal momento di ricezione da parte del soggetto dell’invito alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, del processo verbale di constatazione o fino alla ricezione di un provvedimento impositivo. In tale caso l’eventuale cancellazione dei dati avrebbe luogo solo in seguito alla definizione dei giudici correlati.

Nel dettaglio, si tratta principalmente di informazioni riconducibili all’archivio dei rapporti finanziari nell’anagrafe tributaria, la banca dati che contiene le informazioni relativi ai conti correnti e agli altri rapporti finanziari di cui un contribuente è titolare o dispone, e alle notizie che derivano dall’utilizzo dei dati della fatturazione elettronica. In merito a questi ultimi dati, come indicato dal Garante della privacy, tra i dati delle fatture elettroniche utilizzabili per i controlli automatizzati non può rientrare la descrizione dell’operazione oggetto della fattura, che oltre a poter contenere dati personali di dettaglio, non si presta ad elaborazioni massive e richiede un esame puntuale del contenuto. Su questo il MEF individua un possibile intervento in quanto la descrizione potrebbe permettere di effettuare nuovi e più mirati controlli, come quelli sulle operazioni attive e passive.

Infine, come indicato dal MEF, un intervento normativo così come descritto potrebbe essere occasione di contemperare le esigenze di trasparenza dell’amministrazione finanziaria, tra cui l’accessibilità dei documenti amministrativi e la tutela del segreto d’ufficio. Bisognerebbe quindi escludere il diritto di accesso documentale e quello di accesso civico generalizzato alle informazioni con cui l’amministrazione stabilisce i criteri selettivi, i modelli e le tecniche di analisi per l’analisi del rischio compresa programmazione e pianificazione dell’attività di contrasto all’evasione.

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