L’avviso di accertamento è un atto impositivo emanato dall’Amministrazione Finanziaria in seguito ad un’attività di controllo: attraverso questo atto l’Amministrazione notifica al contribuente una violazione delle norme fiscali e quindi una pretesa tributaria nei confronti del contribuente stesso.

L’avviso di accertamento inoltre è un atto esecutivo, pertanto la sua validità è strettamente condizionata dalla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

Notifica dell’atto di accertamento

La notifica dell’atto di accertamento presso il domicilio del contribuente deve rispettare le modalità previste all’art. 137 e ss. del Codice di procedura civile. I soggetti abilitati alla notifica degli atti impositivi sono i messi comunali (articolo 60! n.60/73) oppure gli ufficiali giudiziari, su istanza di parte o del Pubblico Ministero (articolo 137 c.p.c). Al momento della consegna, il messo deve far sottoscrivere l’atto al destinatario, oppure indicare le motivazioni per le quali quest’ultimo non l’ha sottoscritto.

In caso di notifica effettuata a mezzo postale, questa si considera effettuata alla data della spedizione.

Termini di notifica dell’avviso di accertamento

Ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 600/73, modificato dalla Legge n.208/2015, la notifica dell’avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi deve essere notificato dall’Amministrazione Finanziaria entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione. Lo stesso termine si applica per gli avvisi di accertamento relativi all’IVA, come stabilito dall’art.57 del DPR n.633/72.

Nei casi di omessa dichiarazione, sia per quanto riguarda le imposte sui redditi che l’IVA, il termine per la notifica dell’avviso di accertamento cade il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione.

Gli avvisi di accertamento notificati dopo i suddetti termini sono da considerarsi nulli.

Le possibilità del contribuente dopo la notifica dell’atto

Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, il contribuente può

  • procedere al pagamento di quanto preteso dalla Pubblica Amministrazione
  • impugnare o contestare l’avviso di accertamento, in autotutela, con accertamento con adesione oppure con istanza di reclamo, mediazione o ricorso.

Nel caso in cui la pretesa fiscale sia corretta e non ci siano motivi di contestazione, il contribuente può ottenere una riduzione delle sanzioni irrogate attraverso l’acquiescienza, ossia l’accettazione delle pretese tributarie contenute nell’atto di accertamento. Attraverso questo istituto, le sanzioni si riducono, in via ordinaria, ad 1/3 del minimo oppure a 1/6 del minimo se l’atto di accertamento è stato preceduto da un invito al contraddittorio a da un PVC.

Per beneficiare della riduzione delle sanzioni, è necessario che il contribuente provveda al pagamento delle somme dovute, in un’unica soluzione o ratealmente, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.

L’istituto dell’autotutela

Nel caso invece il contribuente ritenga che l’atto di accertamento ricevuto contenga degli errori, potrà richiederne la correzione tramite presentazione di un’istanza di autotutela, sempre entro 60 giorni dalla notifica, dall’Ufficio che ha emesso l’atto, L’Ufficio, in caso accerti la reale presenta dell’errore, può annullare l’atto prodromico.

I casi più frequenti per i quali si ricorre all’autotutela sono quelli in cui l’illegittimità dell’atto è dovuta a:

  • errore di persona
  • errori di calcolo o logici
  • doppia imposizione
  • errori sul presupposto dell’imposta
  • mancata considerazione di pagamenti già regolarmente eseguiti
  • mancanza di documentazione successivamente presentata, non oltre i termini di decadenza
  • sussistenza di requisiti che permettono di accedere a deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, in precedenza negati
  • errori materiali del contribuente, facilmente riconoscibili dall’Amministrazione.

Una volta annullato l’atto illegittimo, si annullano automaticamente tutti gli atti ad esso consequenziali.

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Accertamento con adesione

Nel caso in cui invece il contribuente ritenga che l’avviso di accertamento sia parzialmente o totalmente infondato, è possibile dirimere la controversia per via stragiuridiziale attraverso l’istituto dell‘accertamento con adesione, il cui scopo è raggiungere un accordo tra le parti. In questo caso il termine per impugnare l’avviso di accertamento è sospeso per un periodo di 90 giorni, ai quali si devono sommare anche i predetti 60 giorni.

L’accertamento con adesione consente al contribuente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative, che in caso di acquiescenza all’adesione sono dovute nella misure di 1/3 del minimo previsto dalla legge. Il versamento delle nuove somme dovrà avvenire entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione.

Reclamo e mediazione

Infine, l’istituto del reclamo/mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario volto a prevenire le controversie che possono essere risolte senza ricorrere ad un giudice. L’art.39, comma 9, del DL n.98/2011 ha introdotto la mediazione tributaria obbligatoria per tutti gli atti impositivi il cui tributo contestato ha un importo non superiore ai 50.000 euro. Nel caso di impugnazione di atti di sola irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il ricorso può contenere anche un’istanza per richiedere la rideterminazione delle somme dovute e deve essere notificato alla Direzione regionale o provinciale o al centro operativo dell’Agenzia delle Entrate competente o ancora all’Ufficio provinciale-Territorio.

Grazie alla mediazione il contribuente ottiene automaticamente la riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge. L’accordo di mediazione si conclude quindi con la sottoscrizione da parte dell’ufficio e del contribuente e si considera perfezionato con il versamento dell’intero importo dovuto, o della prima rata in caso di rateizzazione, entro i 20 giorni giorni successivi. Nel caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, l’atto di mediazione acquista valore di titolo per la riscossione coattiva.

Atto di accertamento e ricorso

Se infine il contribuente ritiene che l’atto emesso nei suoi confronti sia infondato o illegittimo, può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale attraverso la proposizione di un ricorso, che da inizio ad un processo tributario dinanzi alla CTP competente. Il ricorso deve essere notificato all’ufficio che ha emanato l’atto di accertamento entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso. Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio attraverso il deposito di copia del ricorso e degli allegati presso la competente Commissioni tributaria.