Il contraddittorio è un principio fondamentale, e ormai acquisito, in tutte le procedure tributarie. Si tratta infatti di uno strumento che consente al contribuente di far valere le proprie ragioni durante i procedimenti, in modo sistematico e non occasionale. In tal modo, il contribuente ha la possibilità di correggere o smentire l’attività del Fisco, nell’ottica di una definizione della pretesa tributaria che sia in un certo senso consensuale, come accade tipicamente in istituti come l’accertamento con adesione.

La nozione di contraddittorio, nell’ordinamento comunitario, è molto ampia e risponde all’esigenza che ognuno possa difendersi rispetto alle pretese dell’amministrazione tributaria. In Italia, tuttavia, ci sono ancora notevoli aree di incertezza intorno a questo istituto, nonostante l’evoluzione della norma. Ad esempio, in merito alle attività di controllo fiscale a tavolino, che non prevedono la presenza fisica dei verificatori nel luogo in cui si svolge l’attività del contribuente.

Infatti, se la sede propria del contraddittorio è la fase dell’accertamento, il diritto del contribuente a far valere le proprie ragioni sorge molto prima, sin dal momento della verifica fiscale o del controllo, che può esplicarsi sotto forma di:

  • accesso, ossia un intervento breve presso la sede dell’attività d’impresa o professionale
  • ispezione, con un intervento circoscritto e finalizzato ad assumere documenti e riscontri
  • verifica posta in essere dagli uffici fiscali o alla Guardia di Finanza, finalizzata alla ricostruzione del volume di affari e dei redditi in capo al contribuente.

In particolare, quest’ultima attività può condurre ad una proposta verso l’ufficio fiscale competente per territorio, con indicazione delle possibili violazioni delle norme tributarie e le relative sanzioni applicabili.

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Il diritto al contraddittorio fin dall’inizio della verifica

La partecipazione del contribuente all’interno del procedimento tributario ha lo scopo di assicurare un pieno contraddittorio anche in fase “precontenziosa”. In questa fase il contribuente subisce l’attività di controllo e la limitazione di alcuni suoi diritti è controbilanciata da ulteriori specifici diritti, previsti dalle diverse leggi di imposta e, più in generale, dal cosiddetto Statuto del contribuente (L. 27.07.2000, n.212).

Partecipando fin dall’inizio del controllo in loco, il soggetto può verificare che la procedura si svolga correttamente: i vizi procedurali eventualmente rilevati potranno essere causa di invalidità dell’atto di accertamento e potranno emergere sia nei passaggi successivi in sede amministrativa, con un’istanza di archiviazione o autotutela, o ancora nel contenzioso, dopo il ricorso alla commissione tributaria provinciale.

In tale senso, è di particolare rilevanza l’articolo 10 della legge n. 212/2000, che fissa specifiche linee guida sul reciproco rapporto tra Fisco e contribuente: l’articolo richiama infatti il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione (art. 97 della Costituzione), che impone al Fisco non solo efficienza ed economicità nel’agire, ma anche la collaborazione con il contribuente al fine di tutelare l’interesse pubblico, che deve essere sempre contemperato con quello dei privati. Tutela dell’affidamento e buona fede sono quindi i principi cardine delle interrelazioni tra Fisco e contribuente.

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Dal punto di vista del contribuente, poi, è importante sottolineare come la mancata contestazione dell’operato dell’ufficio durante la verifica fiscale possa essere assimilata ad una sostanziale accettazione delle conclusioni dell’amministrazione finanziaria.

Tuttavia, né l’assenza di contestazione da parte del contribuente, né la sua mancata partecipazione al contraddittorio, possono comportare l’applicazione di “sanzioni improprie”, alla luce sia dei principi comunitari che del diritto inviolabile alla difesa del contribuente stesso (art.24 della Costituzione), che non dovrebbe essere indotto a rendere dichiarazioni a lui sfavorevoli (ex. art 64 c.p.p, secondo il quale l’imputato ha diritto a non rispondere in sede di interrogatorio).

Al termine delle attività di controllo in loco, entro 60 giorni dalla consegna del pvc (processo verbale di constatazione) l’interessato può, secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 7 dello Statuto del contribuente, produrre memorie e controdeduzioni. Tali documenti dovranno essere attentamente vagliati dall’ufficio, il quale non può emettere l’avviso di accertamento prima dei citati 60 giorni. Tale termine, infine, può essere derogato solo in caso di condizioni di “particolare e motivata urgenza”.