Dallo scorso 24 ottobre è in vigore il Decreto Legislativo n.119/2018 sulla pace fiscale, che introduce la possibilità di aderire alla definizione agevolata dei processi verbali.

Le modalità di attuazione della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione sono state quindi delineate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In tale provvedimento si definiscono le modalità di versamento delle somme dovute e le modalità di presentazione della dichiarazione necessaria per regolarizzare le violazioni oggetto del processo verbale.

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Cos’è e come funziona la definizione agevolata dei processi verbali

La nuova misura di definizione agevolata si applica ai processi verbali di constatazione redatti dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza ai sensi dell’art.4 della legge n.4/1929.

In base a quanto stabilito dal decreto sulla Pace fiscale, sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi, e gli eventuali contributi, autoliquidati dal contribuente sulla base dei rilievi constatati nel processo verbale oggetto della definizione agevolata, con sconto integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi.

Quando si parla di tributi dovuti “integralmente” si fa riferimento a tutte le violazioni (in materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie e Ivafe) contenute nel processo verbale e riferite ad un singolo periodo di imposta. Perciò, anche se il processo verbale riguarda più di un periodo di imposta, sarà possibile definire integralmente anche per un solo periodo di imposta.

Le violazioni oggetto della definizione agevolata sono quelle sostanziali, che danno luogo a sanzioni collegate ai tributi, ad esclusione delle:

  • Violazioni, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi rispetto a quelli espressamente richiamati dalla norma;
  • Violazioni di natura formale constatate nel processo verbale (tali violazioni possono essere regolarizzare con la definizione agevolata disciplinata dall’art.9 Dl n.119/2018).

Infine, è possibile aderire alla definizione agevolata del processo verbale anche per le violazioni constatate in relazione ai periodi d’imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa.

Come aderire alle definizione agevolata dei processi verbali

Possono essere definiti in via agevolata i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018. Il contribuente che vuole avvalersi della definizione agevolata deve presentare le relative dichiarazioni entro il 31 maggio 2019.

La dichiarazione di adesione deve essere compilata con le modalità stabilite per il periodo di imposta oggetto della definizione agevolata: dovranno essere esposti a rettifica e integrazione di quanto dichiarato originariamente solo i componenti e i maggiori imponibili, imposte e contributi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale.

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Termini per la definizione agevolata dei processi verbali

In caso il contribuente decida di aderire alla definizione agevolata effettuando il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione, la scadenza per il versamento cade il 31 maggio 2019.

Se invece si sceglie di rateizzare l’importo, il versamento dovrà essere effettuato in venti rate trimestrali di pari importo: le rate successive alla prima devono essere pagate entro l’ultimo giorno di ogni trimestre.

Definizione agevolata dei processi verbali per società di persone

Anche i soggetti che partecipano a società di persone possono definire in via agevolata il reddito di partecipazione imputato pro quota dalla società partecipata.

I soci possono presentare la dichiarazione volta a regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a loro imputabili, in base ai dati riportati nel prospetto dichiarativo che la società deve rilasciare ad ogni socio, in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle violazioni constatate con processo verbale.