Il D.M. 10 maggio 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze ha innalzato la soglia utile per poter emettere la fattura semplificata, fissata in precedenza a 100 euro e ora passata ad importi entro i 400 euro.

Vediamo cosa vuol dire emettere fattura in modalità semplificata e quali sono le regole da rispettare.

Fattura semplificata: come si compila

La possibilità di emettere fattura semplificata è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2013, mediante la previsione dell’art.21-bis, D.P.R. n. 633/1972, che al comma 1 delinea il concetto di emissione di fatture semplificate per importi complessivi non superiori a 100 euro, nonché le fatture rettificative di cui all’art.26.

La legge di Stabilità 2013 ha raccolto quanto dettato nell’art. 220-bis della direttiva n.2006/112/CE, nella quale si dispone che gli Stati membri prevedano la possibilità per i soggetti passivi di emettere fatture in modalità semplificata per importi fino a 100 euro o nei casi in cui il documento modifica una fattura iniziale. La direttiva europea elenca poi anche le casistiche in cui la fattura semplificata non può essere emessa.

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Secondo quanto previsto dal citato art. 21, la fattura semplificata deve contenere le seguenti indicazioni minime:

  • data di emissione
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale e dell’ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
  • numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale e dell’ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato, può essere indicato solo il codice fiscale o il numero di partiva IVA, mentr in caso di sogegtto stabilito in un altro Paese membro dell’Unione europea, è possibile inserire solo il numero di indentificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi
  • ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, oppure dei dati che permettono di calcolarla.

Fattura semplificata e fattura ordinaria: le differenze

Rispetto a una fattura ordinaria, la fattura semplificata presenta alcune agevolazioni:

  • nell’indicazione dei dati del cessionario o del committente, è possibile indicare, al posto degli elementi identificativi di quest’ultimo ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio), solo il numero di partita IVA oppure il codice fiscale; se il cessionario o il committente sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, si può indicare solo il numero di partita IVA che gli ha attribuito lo Stato membro di stabilimento
  • nell’indicazione dei corrispettivi e della relativa IVA, è sufficiente inserire l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, oppure dei dati che permettono di calcolarla; non è quindi necessario indicare la base imponibile dell’operazione e la relativa imposta
  • non è necessario indicare la “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”, ma sono sufficienti indicazioni più generiche, come la “descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi”.
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Fattura semplificata, il nuovo limite a 400 euro

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito dall’art.21-bis comma 3 D.P.R. n.633/1972, può disporre con decreto di natura non regolamentare l’innalzamento dell’importo massimo per l’emissione di fatture semplificate, o prevedere l’emissione di fatture semplificate senza limite di importo per operazioni effettuate in specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti, le cui pratiche commerciali o amministrative oppure le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendano difficoltoso il rispetto degli obblighi previsti.

Tale disposizione è conforme anche a quanto previsto all’art.238 della direttiva IVA, che ammette la facoltà per gli Stati membri di stabilire un limite per l’emissione della fattura semplificata superiore a 100 euro, ma non superiori a 400, alle condizioni da queste stabilite e previo consulto con il Coomitato IVA.

Da qui il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, in vigore dal 18 maggio 2019, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda le fatture elettroniche semplificate, l’Agenzia delle Entrate, recependo il decreto del MEF, ha aggiornato le specifiche tecniche per il colloquio con il Sistema di Interscambio, modificando non solo il limite di importo ma anche la modalità di retry nel caso di invio fatture dal Sistema di Interscambio verso canale web services.

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Le esclusioni: chi non può emettere fatture semplificate

Anche con il nuovo limite a 400 euro, restano valide le esclusioni previste nell’art.21-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972. Non può essere emessa fattura semplificata per:

  • le cessioni intracomunitarie
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette ad imposta per mancanza del presupposto territoriale ed effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea.