La definizione liti in campo fiscale è un aspetto di grande importanza, poiché può influire sulle modalità di risoluzione delle controversie tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate.

Tuttavia, secondo quanto chiarito dall’Agenzia stessa nella risposta all’interpello n. 306 del 24 aprile 2023, una lite può essere definita solo se l’Agenzia delle entrate è già parte processuale alla data del 1° gennaio 2023.

Ciò significa che se un contribuente chiede la definizione di una lite fiscale, ma l’Agenzia delle entrate non è ancora stata chiamata in causa in quel determinato procedimento alla data sopracitata, allora la sanatoria è preclusa. In altre parole, se l’Agenzia viene chiamata in giudizio solo in un momento successivo rispetto alla data del 1° gennaio 2023, il contribuente non potrà beneficiare della definizione della lite.

Nell’interpello n.306 del 24 aprile 2023, un contribuente infatti interpellava l’Agenzia delle entrate per sapere se: “il riferimento ”alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate” (comma 186) richiede che l’Agenzia delle Entrate sia parte del giudizio nel momento di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) oppure è sufficiente che lo diventi, anche attraverso un suo intervento volontario, entro la data in cui viene presentata la domanda di definizione agevolata?”.

Definizione liti: il caso in oggetto

L’interpello in questione riguarda una vicenda che coinvolge un contribuente che, nel corso del 2021, ha ricevuto un avviso bonario relativo al periodo 2017. Secondo l’Agenzia delle entrate, tale avviso bonario era stato definito con il pagamento delle sanzioni ridotte, ma il contribuente non era d’accordo e ha presentato ricorso alla competente Corte di Giustizia tributaria nell’ottobre del 2022.

Tuttavia, dopo il deposito del ricorso, l’Agenzia entrate riscossione ha operato la litis denuntiatio prevista dall’articolo 39 del D.Lgs. 112/1999, in quanto nel ricorso erano state mosse diverse censure sia nei confronti dell’Ente impositore che dell’Agente della riscossione.

La litis denuntiatio è una procedura che consente all’agente della riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore o altri soggetti coinvolti nella controversia al fine di garantirsi la copertura delle spese processuali in caso di soccombenza. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiamato in giudizio l’Agenzia delle Entrate, la quale si è costituita volontariamente nel processo solo successivamente al 1° gennaio 2023.

Nel frattempo il contribuente ha deciso di avvalersi della possibilità accedere alla definizione delle liti pendenti, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. Il comma 186 dell’articolo 1 prevede infatti che le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale o inferiore al valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

È importante sottolineare che la definizione delle liti pendenti si applica solo alle controversie di natura tributaria in cui l’Agenzia delle entrate o delle dogane è parte pubblica in giudizio.

Prova gratis iContenzioso

Inoltre, va precisato che il fatto che una controversia sia contro l’Agenzia delle entrate non implica necessariamente che il ricorso originario sia stato proposto solo contro di essa. Ciò significa che un ricorso presentato sia contro l’Agenzia delle entrate che contro l’Agente della riscossione potrà comunque essere oggetto di sanatoria ai sensi del comma 186 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023.

Infine, l’Agenzia delle entrate ha chiarito nella circolare 2/E/2023 che, ai fini della sussistenza del requisito soggettivo per accedere alla definizione delle liti pendenti, è sufficiente che vi sia la partecipazione dell’Agenzia delle entrate nel processo, anche se ciò avviene per effetto della chiamata in causa effettuata dal giudice su istanza avanzata ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs. 112/1999.

Ciò significa che, anche nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non sia stata originariamente parte in una controversia tributaria, ma sia stata chiamata in causa dal giudice su istanza avanzata dall’agente della riscossione, il contribuente potrà comunque beneficiare della definizione delle liti pendenti se la chiamata in causa è avvenuta entro il 1° gennaio 2023 e la controversia è ancora pendente in ogni stato e grado del giudizio.

Tornando al dubbio sollevato dal contribuente, secondo la posizione dell’istante, le controversie in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata chiamata in giudizio o sia intervenuta volontariamente dopo il 1° gennaio 2023 rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata, purché la domanda di definizione agevolata della lite sia presentata entro la data di scadenza prevista.

Tuttavia, la normativa non specifica se la presenza dell’Agenzia delle entrate come parte processuale deve risalire alla data della notifica dell’atto impugnato o se sia sufficiente che essa sia presente in un momento successivo, purché entro la data di presentazione della domanda di definizione agevolata della lite.

Nel caso in questione, il contribuente sostiene che l’Agenzia delle entrate dovrebbe essere considerata parte della lite pendente anche se è stata evocata in giudizio o si è costituita successivamente al 1° gennaio 2023, purché entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di definizione agevolata.

L’Agenzia delle entrate ha affermato che, per identificare le liti definibili, è necessario fare riferimento alla nozione di parte processuale in senso formale e che, di conseguenza, al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, l’Agenzia delle entrate deve già essere parte del giudizio, come destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio volontariamente o perché chiamata in causa in un momento successivo.

Ciò significa che, se il ricorso è stato notificato solo all’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio né ivi evocata al 1° gennaio 2023, la controversia non è definibile ai sensi della Legge di Bilancio 2023.

In sostanza, l’Agenzia delle entrate sembra adottare una posizione restrittiva rispetto all’interpretazione della normativa sulla definizione agevolata delle liti pendenti, limitando l’ammissibilità della definizione solo alle controversie in cui l’Agenzia delle entrate era già parte processuale alla data del 1° gennaio 2023, come destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio volontariamente o perché chiamata in causa in un momento successivo.

Credits: Pixelshot/CanvaPro