Il decreto Sostegni, e in particolare l’art.5 del D.L n.41/2021, ha introdotto una nuova modalità di definizione agevolata degli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. Tale agevolazione è prevista per i titolari di partita IVA che nel corso del 2020 abbiano subito una riduzione del fatturato superiore al 30% rispetto al 2019, documentabile nella dichiarazione annuale IVA.

Sempre in riferimento ai destinatari della norma, non ci sono ulteriori limitazioni di tipo soggettivo: pertanto sono ammesse alla definizione agevolata degli avvisi bonari sia le persone fisiche che le società di persone fisiche e di capitale, purché abbiano una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 23 marzo 2021.

Bisogna sottolineare che i soggetti che rientrano nell’ambito applicativo della norma, ma non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA, dovranno determinare il parametro di riduzione del fatturato facendo riferimento all’ammontare dei ricavi e dei compensi conseguiti nel periodo di imposta 2020.

Definizione agevolata avvisi bonari: l’ambito di applicazione

Gli avvisi bonari che rientrano nella definizione agevolata stabilita dal Decreto Sostegni sono quelli di cui agli articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, emessi per comunicare al contribuente l’esito dei controlli effettuati “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria”.

Pertanto la definizione agevolata degli avvisi bonari si applica al periodo di imposta 2017 che dovrebbero essere già stati elaborati al 31 dicembre 2020, ma che non sono stati ad oggi inviati ai contribuenti per effetto della sospensione dei termini prevista dall’articolo 157 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), così come quelli relativi al 2018, che saranno elaborati entro il 31 dicembre 2021.

La norma si applica anche ai contributi determinati nell’ambito del modello Redditi, anche se riscossi tramite avviso di addebito INPS. Non possono invece costituire oggetto di definizione agevolata le comunicazioni derivanti dal controllo formale dei modelli dichiarativi di cui all’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.

Come definire gli avvisi bonari

La procedura di definizione agevolata degli avvisi bonari sarà gestita dall’Agenzia delle Entrate, sulla base di criteri che dovranno essere definiti con un provvedimento attuativo. L’Amministrazione finanziaria dovrà verificare la sussistenza del requisito di riduzione del fatturato e, in caso di riscontro positivo, invierà ai contribuenti, con PEC o raccomandata, le comunicazioni che riguardano le dichiarazioni 2017 e 2018, insieme alla proposta di definizione con la relativa richiesta di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e contributi, al netto delle relative sanzioni e somme aggiuntive.
La definizione agevolata si applica nel rispetto e nei limiti delle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 relativa al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni.

Quando si procede con la definizione agevolata

Il contribuente che decide di accettare la proposta di definizione agevolata dovrà versare quanto dovuto entro i termini ordinari previsti per il pagamento delle somme richieste a seguito dei controlli automatizzati, ossia entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Anche le modalità di pagamento sono le stesse dei normali avvisi bonari, con la possibilità di rateizzare le somme di importo superiore a 5.000 euro fino a 20 rate trimestrali, mentre per le somme inferiori è possibile la rateizzazione fino a 8 rate trimestrali.
In caso di mancato pagamento, totale o parziale, delle somme dovute alla scadenze previste, la definizione agevolata decade e saranno applicate le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossioni. Gli importi eventualmente versati per effetto della proposta di definizione agevolata resteranno acquisiti e non sarà possibile richiederne il rimborso né utilizzarli in compensazione per il versamento del debito residuo.
In caso di decadenza, il contribuente potrà rientrare nell’ordinaria procedura di dilazione degli avvisi bonari.
Infine, tenendo conto delle tempistiche necessarie per elaborare e inviare le proposte di definizione agevolata, in relazione alla annualità 2017 e 2018, i termini relativi alla decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento sono stati prorogati di un anno.

Quanto di risparmia con la definizione agevolata

Il contribuente che aderisce alla proposta ricevuta dall’Agenzia delle Entrate potrà beneficare della disapplicazione integrale delle sanzioni da omesso versamento, per quanto riguarda le imposte, e delle somme aggiuntive, per quanto riguarda i contributi previdenziali.
Per calcolare il risparmio è possibile prendere ad esempio il caso di un contribuente esercente attività di impresa che nel 2020 abbia riscontrato una riduzione del fatturato del 40% rispetto al 2019. Nel corso del 2020 il contribuente non ha ricevuto un avviso bonario in merito alla liquidazione automatizzata della dichiarazione modello Redditi 2018 (periodo d’imposta 2017), per via della sospensione dei termini prevista dal decreto Rilancio. L’avviso bonario è stato notificato nella prima metà del 2021 e trae origine da un mancato versamento di 10.000 a titolo di IRPEF, risultante a debito dalla dichiarazione su cui sono applicate le sanzioni nella misura del 30%.
La definizione ordinaria dell’avviso bonario (ex art. 2, D.Lgs. n. 462/1997) consentirebbe di definire le sanzioni del 30% al terzo, con la relativa applicazione della misura del 10%. In caso di adesione della definizione agevolata, invece, non sarebbero dovute sanzioni. Una volta ricevuta la comunicazione da Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà decidere di accettarla usufruendo dello stralcio delle sanzioni, potendo comunque rateizzare il carico in 8 rate trimestrali (somme dovute di importo inferiore a 5.000 euro).