Una delle novità più importanti del decreto Liquidità è la proroga, fino all’11 maggio 2020, dei processi tributari e del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale. La sospensione delle udienze, sia merito che cautelari, era già stata decisa con il decreto Cura Italia: il decreto Liquidità interviene semplicemente prorogando le scadenze ed estendendo, in linea generale, la sospensione dei termini dei processi ai giudizi tributari. In particolare, l’art.83 del decreto Cura Italia prevedeva la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile dei procedimenti e delle scadenze relative legate all’impugnazione, includendo quindi anche le notifiche del ricorso e del reclamo.

Il decreto Liquidità sposta in avanti i termini della sospensione, portandoli dal 15 aprile all’11 maggio 2020: la pausa complessiva sarà quindi di 64 giorni. Il nuovo termine, inoltre, influisce non solo per la scadenza dell’impugnazione, ma anche per le ipotesi di acquiescenza e per la presentazione dell’istanza di adesione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 23 marzo 2020, n. 6/E.

Sospensione dei termini di impugnazione: le conseguenze pratiche

La sospensione dei termini di impugnazione interessa, in ambito tributario, anche la scadenza del pagamento per l’ipotesi di acquiescenza dell’atto o per la presentazione dell’istanza di adesione, oppure nel caso di adesione con una conclusione negativa, sui nuovi termini per proporre ricorso.

Sono essenzialmente tre le ipotesi che si potrebbero verificare:

  1. atti impositivi i cui termini ordinari di 60 giorni scadrebbero nel periodo tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020. In questo caso per conoscere i nuovi termini di impugnazione, per il pagamento in acquiescenza o per la presentazione dell’istanza di adesione, è necessario sommare agli ordinari 60 giorni i 64 giorni di sospensione. Ad esempio, se un avviso di accertamento è stato notificato lo scorso 2 marzo, la scadenza ordinaria sarebbe il primo maggio, ossia il 4 maggio che è il primo giorno lavorativo utile; aggiungendo i 64 giorni di sospensione, però, la scadenza arriva al 6 luglio.
  2. atti impositivi notificati tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020. Il decorso del termine per presentare ricorso è differito alla fine del periodo di sospensione, quindi dal 12 maggio 2020. Si tratta di un’ipotesi piuttosto rara, in quanto le attività degli uffici dovrebbero essere sospese dall’8 marzo al 31 maggio, ma nel caso il contribuente ricevesse un atto impositivo tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 i termini per l’impugnazione scadrebbero l’11 luglio 2020, ossia nei 60 giorni successivi al 12 maggio.
  3. atti impositivi per i quali, prima del 9 marzo, era stata presentata istanza di accertamento con adesione. In questo caso si dovrà considerare un totale di 214 giorni dalla data di notifica: ad esempio, se un accertamento è stato notificato il 10 dicembre 2019 e il 10 gennaio era stata presentata istanza di accertamento con adesione, la nuova scadenza per ricorrere sarà l’11 luflio.
Inoltre, nel caso in cui, per effetto combinato della sospensione stabilita dal decreto Liquidità e di quella relativa alla procedura di accertamento con adesione, la scadenza dei termini per ricorrere cadesse nel mese di agosto o successivamente, bisognerà considerare anche i 31 giorni di sospensione feriale.
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Quali sono gli atti processuali sospesi

La proroga dei termini stabilita dal decreto Cura Italia e prorogata con il decreto Liquidità riguarda:
  • i ricorsi introduttivi
  • la costituzione in giudizio
  • le impugnazioni delle sentenze in Commissione regionale
  • le impugnazioni dinanzi alla Corte di Cassazione
  • il deposito di controdeduzioni, controricorsi e ricorsi accidentali
  • il deposito di documenti e memoria (per il quale è previsto il meccanismo del computo a ritroso dei termini rispetto alla data prevista per l’udienza).

Giustizia tributaria: le altre disposizioni del decreto Liquidità

Oltre a stabilire la proroga delle sospensioni degli atti procedurali, il decreto Liquidità agevola la digitalizzazione degli atti giudiziari la cui controversia era stata avviata dalle parte con la modalità cartacea e prevede l’obbligo di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali con modalità telematiche.
Infine, gli Ufficio giudiziari potranno notificare tramite PEC gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato; in caso di assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata la notifica avverrà con il deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente. Il difensore, pertanto, riceverà non solo le notifiche processuali, ma anche gli atti relativi alle spese di giustizia, per le quali dovrà garantire la conoscibilità al suo assistito.

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  1. Sospensione straordinaria per emergenza Covid-19 ai sensi dell’art. 83, 1 e 2 c., D.L. n.18/2020 e art. 36, 1 c., D.L. n. 23/2020;
  2. Sospensione straordinaria per emergenza Covid-19 ai sensi dell’art. 67, 1 c., D.L. n.18/2020 e art. 29, 3 c., D.L. n. 23/2020.

Nel menù Scadenze all’interno delle pratiche, troverai il dettaglio del nuovo termine ricalcolato con le indicazioni dei Decreti Legge di riferimento.