Il Decreto Bollette, approvato dal Consiglio dei Ministri e diffuso in bozza, rappresenta un importante intervento in ambito fiscale finalizzato a semplificare le procedure di pagamento delle bollette e a ridurre la pressione fiscale sui contribuenti italiani.

Il Decreto introduce diverse misure volte a semplificare il sistema tributario italiano e a garantire un maggior equilibrio tra le esigenze di bilancio dello Stato e quelle dei cittadini. Tra le principali novità, vi è l’introduzione di un nuovo regime fiscale agevolato per le attività di impresa, professionisti e artigiani, che consente di pagare le imposte in modo rateale e agevolato, senza incorrere in sanzioni o interessi moratori.

Inoltre, il Decreto prevede la possibilità di sospendere il pagamento delle rate fino a 36 mesi, in caso di difficoltà economiche, e la riduzione delle sanzioni per il mancato pagamento delle imposte.

Il Decreto Bollette si concentra anche sulla lotta all’evasione fiscale, introducendo meccanismi di controllo e di monitoraggio più efficaci. In particolare, il Decreto prevede l’obbligo per le imprese di utilizzare esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili, al fine di contrastare l’utilizzo del contante e ridurre i casi di evasione fiscale. Inoltre, il Decreto stabilisce che le fatture emesse dovranno essere inviate in formato elettronico all’Agenzia delle Entrate, semplificando così le procedure di controllo e di monitoraggio.

In sintesi, il Decreto Bollette rappresenta un importante passo avanti nel processo di semplificazione e di riduzione della pressione fiscale sui contribuenti italiani, ma allo stesso tempo punta ad aumentare l’efficacia nel contrasto all’evasione fiscale attraverso misure di controllo e di monitoraggio più stringenti. La bozza del Decreto è stata diffusa e verrà presto messa in discussione, ma le sue principali misure rappresentano già oggi un importante punto di riferimento per le attività di impresa, professionisti e artigiani.

I nuovi termini per la tregua fiscale

Il Decreto Bollette prevede uno slittamento dei termini per alcune delle principali misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. In particolare, viene previsto uno slittamento dei termini per la sanatoria delle irregolarità formali e per il ravvedimento speciale, due strumenti volti a favorire la regolarizzazione delle situazioni di inadempienza fiscale.

Il nuovo termine per la sanatoria delle irregolarità formali è fissato al 31 ottobre 2023, anziché al 31 marzo 2023, mentre il nuovo termine per il ravvedimento speciale è stabilito al 30 settembre 2023, anziché al precedente termine del 31 marzo 2023.

Inoltre, viene rivisto il calendario di versamento in caso di opzione per la rateazione, con scadenze al 31 ottobre 2023, al 30 novembre 2023, al 20 dicembre 2023, al 31 marzo 2024, al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 31 dicembre 2024. Restano dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Infine, il Decreto Bollette prevede anche uno slittamento del termine per la rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione, che passa dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

La definizione agevolata delle liti pendenti

Il Decreto Bollette prevede anche uno slittamento del termine per la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti nel caso di definizione agevolata delle liti pendenti. Il nuovo termine è fissato al 30 settembre 2023, anziché al precedente termine del 30 giugno 2023. Inoltre, vengono rivisti anche i termini per il pagamento in caso di opzione per la rateazione.

Ferma restando la possibilità di richiedere un massimo di 20 rate, i termini per il versamento delle prime tre sono il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023, mentre le successive devono essere versate entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Il Decreto Bollette rivede, di conseguenza, una serie di termini connessi alla presentazione iniziale della domanda. In particolare, si ricorda che le controversie definibili sono sospese su richiesta del contribuente e la sospensione, in passato, era prevista fino al 10 luglio 2023, mentre il nuovo termine stabilito è quello del 10 ottobre 2023.

Inoltre, per le controversie definibili, sono sospesi i termini di impugnazione. In passato, la sospensione era prevista per nove mesi, mentre il nuovo Decreto prevede la sospensione per undici mesi.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Il termine per la definizione dell’accordo, inizialmente fissato al 30 giugno 2023, è stato differito al 30 settembre 2023.

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Ravvedimento speciale nel Decreto Bollette

Il Decreto Bollette prevede anche una norma di interpretazione autentica che conferma l’iniziale orientamento dell’Agenzia delle Entrate, espresso nella circolare 2/E/2023, secondo il quale non è possibile beneficiare delle norme in materia di ravvedimento speciale nel caso di violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972.

Inoltre, viene precisato che, ferma restando l’esclusione dalla regolarizzazione per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, sono comunque ricomprese le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’Ivie e all’Ivafe, se non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis D.P.R. 600/1973, nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio.

Questa norma rappresenta un chiarimento importante per i contribuenti che intendono beneficiare delle agevolazioni previste dal ravvedimento operoso. In particolare, viene specificato che le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’Ivie e all’Ivafe possono essere oggetto di regolarizzazione, anche se si è verificata una violazione degli obblighi di monitoraggio.

Tuttavia, è importante sottolineare che le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 sono escluse dalla regolarizzazione attraverso il ravvedimento operoso. Si tratta di violazioni particolarmente gravi che richiedono una maggiore attenzione da parte dei contribuenti e delle autorità fiscali.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Il Decreto Bollette prevede una novità importante per quanto riguarda la definizione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.

In particolare, viene prevista una “riapertura” dei termini per la definizione di tali atti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto, nonostante l’espresso richiamo al rispetto dei termini ordinari per la definizione nella Legge di Bilancio.

Questa novità rappresenta una grande opportunità per i contribuenti che si trovano in difficoltà e che non sono riusciti a impugnare gli atti di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero entro i termini previsti dalla legge.

Tuttavia, è importante sottolineare che la riapertura dei termini è prevista solo per gli atti diventati definitivi per mancata impugnazione nel periodo indicato. Inoltre, è necessario rispettare i termini previsti dal Decreto per la definizione degli atti.

Accertamenti con adesione relativi a pvc

La Legge di Bilancio ha previsto la possibilità di aderire alla definizione agevolata per gli accertamenti con adesione relativi a pvc consegnati entro la data del 31 marzo 2023. Tuttavia, attraverso una norma di interpretazione autentica, viene chiarito che la definizione agevolata si applica anche all’accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente al 31 marzo sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Questa norma rappresenta un chiarimento importante per i contribuenti che si trovano in una situazione di accertamento fiscale relativo a pvc consegnati entro il 31 marzo 2023 e che intendono aderire alla definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio. In particolare, viene specificato che la definizione agevolata si applica anche agli avvisi di accertamento notificati successivamente al 31 marzo sulla base dei processi verbali di constatazione.

Rateazioni con sanzioni ridotte per le acquiescenze non agevolate

Il Decreto Bollette introduce infine un importante chiarimento per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore del decreto è in corso il pagamento rateale.

In particolare, gli importi ancora dovuti a titolo di sanzione possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio in materia di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Questo rappresenta un’importante opportunità per i contribuenti che hanno ricevuto un avviso di accertamento o un avviso di rettifica e di liquidazione e che sono in una situazione di pagamento rateale.

Grazie alla possibilità di rideterminare gli importi ancora dovuti a titolo di sanzione, i contribuenti possono godere di un notevole alleggerimento del loro carico fiscale. Tuttavia, è importante sottolineare che la rideterminazione degli importi è possibile solo su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva. Inoltre, è necessario rispettare le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa per accedere alla definizione agevolata.

Credits: AndreyPopov/GettyImages