I contribuenti hanno la possibilità di sanare gli errori formali commessi fino al 31 ottobre 2022 attraverso l’istituto della definizione agevolata, previsto dall’articolo 1, commi 166-173, della Legge di Bilancio 2023. Tale istituto consente di regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale che non incidono sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive, e sul pagamento di tali tributi.

La scadenza per effettuare il versamento al fine di sanare tali irregolarità è il 31 marzo 2023. Tutti i contribuenti, compresi i sostituti d’imposta, gli intermediari e altri soggetti tenuti per legge ad adempiere alle comunicazioni fiscali relative ad operazioni rilevanti, possono usufruire di questa misura.

Errori formali: le irregolarità sanabili

Sotto il profilo oggettivo, il provvedimento prot. nr. 27629 emanato dall’Agenzia delle Entrate il 30.01.2023 indica quali sono le violazioni formali sanabili e quali invece ne rimangono escluse. Le violazioni formali sanabili sono quelle per le quali sono competenti gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le sanzioni amministrative, commesse fino al 31.10.2022, che però non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, in riferimento all’Iva, all’Irap, all’imposta sui redditi ed alle relative addizionali ed imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta.

In sostanza, le irregolarità sanabili riguardano violazioni di natura formale che non incidono sulla determinazione della base imponibile e per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa. Non rileva un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

La circolare 2/E/2023 fornisce un elenco a titolo esemplificativo delle violazioni formali sanabili attraverso la definizione agevolata, ma non esaustivo. Tra le violazioni formali sanabili rientrano, ad esempio, l‘omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva, solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta; l‘omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat; l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta; la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari; l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.

Inoltre, la circolare 6/E/2023 ha specificato che sono sanabili anche le fatture elettroniche inviate allo Sdi (Sistema di Interscambio) tardivamente, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza con il relativo e regolare versamento dell’Iva dovuta. Questo perché l’IVA viene liquidata con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione (data fattura), non rilevando la data di trasmissione allo Sdi.

È importante sottolineare che la definizione agevolata non riguarda solo le violazioni commesse da parte dei contribuenti, ma anche quelle degli intermediari, dei sostituti d’imposta e degli altri soggetti tenuti per legge ad adempiere alle comunicazioni fiscali relative ad operazioni rilevanti.

Sono sanabili anche i corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati ma non inviati all’Agenzia, purché siano stati inseriti in contabilità con la relativa corretta liquidazione dell’imposta dovuta.

Per quanto riguarda gli errori formali relativi agli obblighi di documentazione/registrazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, rientrano tra le irregolarità sanabili gli errori che non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva per le operazioni imponibili, gli errori che non rilevano neppure ai fini della determinazione del reddito per le operazioni non imponibili/esenti/non soggette ad Iva e le operazioni in reverse charge in cui la violazione formale maggiormente commessa consta nella tardiva o omessa trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Tuttavia, è possibile regolarizzare solo le operazioni in cui l’Iva risulta assolta, anche se in modo irregolare, ma in assenza di frode. In caso contrario, se la violazione ha determinato il mancato versamento dell’Iva, la violazione è sostanziale e non sanabile attraverso la definizione agevolata di cui ai commi 166-173.

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Non sono regolarizzabili, attraverso la sanatoria prevista dalla Legge di Bilancio, oltre alle violazioni sostanziali, le violazioni formali di norme tributarie, le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito al 01.01.2023, le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 01.01.2023, gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.

L’esclusione coinvolge anche l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, in particolare le irregolarità commesse in merito alla compilazione del quadro RW. Infine, tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria prevista dalla Legge di Bilancio, rientrano anche quelle destinate all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

La regolarizzazione degli errori formali

La regolarizzazione delle violazioni formali si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità o omissioni e il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono, da indicare nell’F24 alla sezione “anno di riferimento”. Il codice tributo da utilizzare, come illustrato dalla risoluzione 6/E/2023, è “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

Il versamento può essere eseguito in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. È importante sottolineare che le irregolarità, infrazioni o inosservanze commesse entro il 31 ottobre 2022 devono essere rimosse, per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024).

L’Agenzia delle Entrate su questo aspetto ha fornito le seguenti istruzioni, nel provvedimento prot. nr. 27629: “Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto della regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; […] L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione formali correttamente rimosse.

È importante sottolineare che il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà comunque diritto alla restituzione di quanto versato. Ciò significa che se non viene effettuata la rimozione degli errori formali, la violazione rimane e non viene restituito il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta.

Inoltre, il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, anche se versate precedentemente alla “definizione agevolata” di cui alla Legge di Bilancio. L’eventuale restituzione deve avvenire, infatti, in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale o di un provvedimento di autotutela.

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