La legge di riforma del processo tributario ha introdotto, tra gli altri cambiamenti, anche la modifica dell’istituto della conciliazione, che attualmente è disciplinato dagli articoli 48 e 48-bis D.Lgs. 546/1992. L’obiettivo della modifica è allargare il numero dei soggetti abilitati alla presentazione dell’istanza di conciliazione, sia in udienza che fuori udienza.

In particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera g) del D.L 130/2022 ha introdotto, dopo l’articolo 48-bis, una nuova disposizione, ossia l’articolo 48-bis.1, il cui titolo, “Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria“, chiarisce immediatamente come tale istituto da oggi possa essere attivato anche dal giudice tributario stesso.

La disposizione sopracitata infatti, stabilisce che per la controversie soggette a reclamo di cui all’articolo 17-bis D.Lgs 546/1994, la Corte di Giustizia tributaria possa formulare, quando possibile, una proposta conciliativa verso le parti, avuto riguardo dell’oggetto del giudizio e della sussistenza di questioni di facile e pronta risoluzione.

La novità introdotta, pertanto, non prevede che il giudice tributario possa proporre in ogni caso la conciliazione della controversia alle parti processuali. Al contrario, limita la proposta della conciliazione da parte del giudice tributario alle sole controversie reclamabili, ossia a quelle di valore inferiore ai 50mila euro; inoltre, la nuova disposizione fissa dei parametri di riferimento secondo i quali la proposta debba essere formulata, ossia l’oggetto del giudizio e la presenza di questioni di facile e pronta risoluzione.

Il nuovo articolo 48-bis.1 D.Lgs. 546/1992 stabilisce poi, al comma 2, che la proposta conciliativa possa essere formulata sia in udienza che fuori udienza, alla stregua di quanto già previsto le parti processuali. La norma definisce poi i diversi soggetti ai quali è necessario comunicare tale istanza, in base al momento in cui questa viene formulata. Se presentata fuori udienza, l’istanza deve essere comunicata alle parti, mentre se è formulata in udienza deve essere comunicata alle parti non comparse.

Al comma 3 si stabilisce poi che in tali ipotesi la causa possa essere rinviata all’udienza successiva per perfezionare l’accordo conciliativo. Qualora l’accordo non si perfezioni, nella stessa udienza si procede alla trattazione della causa.

Pertanto, se il giudice tributario propone la conciliazione alle parti in causa nei termini che ritiene opportuni, considerando l’oggetto del giudizio e l’esistenza di questioni di facile e pronta soluzioni, e le parti hanno la necessità di valutare tale proposta, questo ha la facoltà di disporre il rinvio dell’udienza in modo da permettere il raggiungimento di un accordo.

Inoltre, è previsto che, qualora le parti non riescano a perfezionare l’accordo, si proceda alla trattazione della controversia nella stessa udienza in cui l’accordo avrebbe dovuto perfezionarsi.

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Al comma 4, poi, l’articolo 48-bis-1 del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale si indicano le somme dovute, oltre ai termini e alle modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Per questo motivo il processo verbale rappresenta un elemento fondamentale dell’iter di conciliazione, in quanto esso rappresenta per l’ente impositore il titolo per la riscossione e per il contribuente il titolo per il pagamento.

Nel caso in cui, a seguito della proposta del giudice tributario, le parti processuali raggiungano un accordo conciliativo, il contenzioso in corso non ha più motivo di esistere. Per questo motivo, così come avviene nel caso della conciliazione su proposta delle parti, il comma 5 dell’articolo 48-bis.1 del D.Lges 546/1992 stabilisce che il giudice dichiari con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Al comma 6 la nuova normativa precisa che in nessun caso la proposta di conciliazione costituisce motivo di ricusazione o astensione del giudice: pertanto, la parte a cui svantaggio opererebbe la conciliazione non può, solo per tale ragione, chiedere la ricusazione o l’astensione del giudice che ha proposto la conciliazione stessa.

Le novità fin qui rappresentate, così come per le altre modifiche introdotte dal D.L. 130/2022, trovano applicazione a partire dai ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022.

Infine, è bene precisare che, anche in caso di conciliazione proposta della Corte di Giustizia tributaria, è possibile beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative ai senso dell’articolo 48-ter D.Lgs. 546/1992, secondo il quale le sanzioni di applicano nella misure del 40% o del 50% del minimo previsto dalla legge a seconda che il perfezionamento avvenga nel corso del giudizio di primo o di secondo grado.

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