La riforma del processo tributario è ormai realtà: le legge 130/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 01.09.2022, modifica i D.Lgs 545/1992 e 546/1992, ossia i due testi normativi che fino a questo momento erano stati il punto di riferimento per la giustizia tributaria.

Le nuove norme riguardano sia le regole del processo in materia fiscale, con l’introduzione ad esempio della prova testimoniale e di nuove disposizioni sull’onere della prova), che l’apparato giudiziario tributario, con nuove previsioni di denominazione e reclutamento dei giudici tributari, nuovi limiti massimi di età, oltre alla reintroduzione della possibilità, in ipotese specificatamente disciplinate, di definire le controversie pendenti in Cassazione.

I due testi normativi modificati dalla Legge 130/2022 infatti erano rispettivamente dedicati agli organismi giudicanti (D.Lgs 545/1992) e al funzionamento in senso stretto del processo tributario (D.Lgs 546/1992). La riforma avrà dei tempi di applicazione cadenzati, motivo per il quale non tutte le novità decorrono a partire dall’entrata i vigore della riforma, ossia il 16 settembre 2022.

Vediamo quindi le principali modifiche in tema di contenzioso tributario introdotte dalla riforma,

Modifiche alla denominazione degli organi giudicanti

La prima modifica degna di rilievo riguarda la denominazione dei collegi che devono decidere sulle controversie in maniera fiscale. Le Commissioni tributarie provinciali (CTP) prendono il nome di Corti di giustizia tributaria di primo grado, mentre le Commissioni tributarie regionali (CTR) diventano Corti di giustizia tributaria di secondo grado.

Magistrati tributari: nuove procedure di reclutamento, requisiti soggettivi e concorsi

Gli organi giudicanti saranno composti da magistrati tributari, nominati presso le nuove corti di giustizia tributaria e presenti nel ruolo unico nazionale alla data del 01.01.2022.

In particolare, possono assumere l‘incarico di presidente di sezione i magistrati tributari ordinari, amministrativi, contabili o militari, mentre la nomina a magistrato tributario si ottiene attraverso un concorso per esami, bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo. Il concorso prevede:

  • una prova scritta, volta a verificare le capacità di inquadramento logico sistematico del candidato; consiste nello svolgimento di due elaborati teorici che vertono sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, oltre che in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario;
  • una prova orale, che riguarda le seguenti materie:
    • diritto tributario e diritto processuale tributario;
    • diritto civile e diritto processuale civile;
    • diritto penale;
    • diritto costituzionale e diritto amministrativo;
    • diritto commerciale e fallimentare;
    • diritto dell’Unione europea;
    • diritto internazionale pubblico e privato;
    • contabilità aziendale e bilancio;
    • elementi di informatica giuridica;
    • colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al con- corso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

Sono ammessi al concorso i laureati in:

  • giurisprudenza, con titolo conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
  • scienze dell’economia (classe LM-56) o scienze economico-aziendali (classe LM-77), con titolo magistrale, eventualmente anche per gli ordinamenti previgenti a quelli di cui sopra.

Per l’ammissione al concorso è poi necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

  • essere cittadini italiani;
  • avere l’esercizio dei diritti civili;
  • essere di condotta incensurabile;
  • non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso in esame alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
  • altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Il concorso per esami avrà di norma una cadenza annuale, in una o più sedi stabilite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale è bandito, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso.

Inoltre, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria definisce, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l’aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari, mediante la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere presso università accreditate, previa convenzione.

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Riforma processo tributario: il giudice monocratico

La Legge 130/2022 prevede alcune ipotesi per le quali i ricorsi depositati presso le Corti di giustizia tributaria possano essere assegnati alla nuova figura del giudice monocratico (solo per il primo grado di giudizio). Si tratta in particolare delle controversie con valore fino a 3.000 euro, ad esclusione di quelle con valore indeterminabile.

Il giudice monocratico, nel caso in cui rilevi che la controversia assegnatagli avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al Presidente della sezione per il rinnovo dell’assegnazione.

Sono le corti di giustizia di primo grado a decidere, in particolare la composizione monocratica. A tal fine, per determinare il valore della lite si considera l’importo dato dal tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni comminate con l’atto impugnato; nel caso si tratti di controversie esclusivamente relative alle sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somme di queste ultime, come già previsto dall’art.12, comma 12 del D.Lgs 546/1992. Si tiene comunque conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di  perdita.

Nel procedimento davanti alla corte tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano in ogni caso, laddove non derogate specificatamente, le disposizioni relative ai giudizi in composizione collegiale.

La sospensione dell’atto impugnato

Per quanto riguarda la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, si stabilisce un termine di 30 giorni a partire dalla presentazione dell’istanza relativa, entro i quali il Presidente fissa la trattazione dell’istanza di sospensione, che non può coincidere con la trattazione dell’udienza di merito per la controversia. La data della trattazione dovrà poi essere comunicata dalla segreteria alle parti almeno 5 giorni liberi prima.

Inoltre è stato rimosso il termine di 180 giorni, dalla data di presentazione dell’istanza di trattazione, entro il quale il giudice doveva pronunciarsi sull’istanza di sospensione.

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