Approvata in via definitiva la legge di conversione del decreto 4/2019, nella quale la responsabilità del professionista o del Caf viene riportata entro limiti definiti “accettabili”. L’articolo 7- bis del Dl 4/2019, introdotto da un emendamento presentato un mese fa, infatti, stabilisce che in caso si apposizione di un visto di conformità infedele la sanzione prevista è pari al 30% della maggior imposta non riscontrata, mentre torna a carico del contribuente il versamento totale delle imposte emerse e degli interessi.

Tale 30%, relativo appunto alla maggior imposta dovuta in caso di visto di conformità infedele e a carico degli intermediari, può essere ridotto fino al 5% se si effettua ravvedimento operoso prima della contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nessun inasprimento delle sanzioni, invece, in caso di reiterazione dell’errore.

Professionisti e Caf abilitati possono quindi tirare un sospiro di sollievo: dal 2015, infatti, con l’introduzione del 730 precompilato, le sanzioni erano state notevolmente inasprite. Il professionista che apponeva un visto infedele di conformità doveva versare le imposte a carico del contribuente non emesse a causa dell’errore, con l’aggiunta di interessi e sanzioni. In caso di reiterazione dell’errore nel precedente triennio, poi, la sanzione era aumentata fino alla metà.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti si è dichiarato insoddisfatto: fin sa subito si erano infatti levati dubbi sulla costituzionalità del regime sanzionatorio. Il Consigliere nazionale del commercialisti delegato alla fiscalità, Gilberto Gelosa, ha commentato: “Si tratta di un risultato importante, per il quale esprimiamo soddisfazione”.

La legge di conversione è già stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019.

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