Il decreto Sostegni, oltre a prorogare ulteriormente il periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, prevede anche delle disposizioni in tema di stralcio delle cartelle di pagamento, o “annullamento dei carichi”. Dopo le diverse ipotesi circolate, la versione definitiva del provvedimento si presenta in versione ristretta, in quanto il nuovo decreto ha ridotto il perimetro applicativo relativo allo stralcio, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

Vediamo i dettagli.

I debito oggetti di stralcio delle cartelle di pagamento

L’art. 4 del decreto prevede l’annullamento automatico dei debiti che, all’entrata in vigore del decreto, abbiano un importo residuo inferiore ai 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, e risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, purché ricompresi nelle definizioni di cui:

  • all’art. 3, D.L. n. 119/2018 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione);
  • all’art. 16-bis, D.L. n. 34/2019 (Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione);
  • all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
La nuova disposizione perciò riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualsiasi ente creditore, sia pubblico che privato, che sia ricorso al sistema di riscossione a mezzo ruolo. Sono invece esclusi dallo stralcio i debiti elencati sempre nell’art. 4 del decreto Sostegni. Tale esclusione, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, deve ritenersi tassativa e comprende:
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
  • le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014
  • l’IVA riscossa all’importazione.

Chi può beneficiare dello stralcio

L’annullamento dei carichi non è un’agevolazione che spetta a tutti, ma solo:
  • alle persone fisiche che, nel periodo di imposta 2019, abbiano conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, abbiano conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Secondo quanto si legge nella relazione tecnica con la riduzione del perimetro applicativo derivante dall’introduzione della soglia di reddito oltre la quale la cancellazione non si applica, si stima in circa l’83% il numero dei soggetti che potranno beneficiare della misura rispetto alla platea complessiva dei soggetti con debito fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010 (sulla base di un’analisi condotta su un campione di circa 3 milioni di soggetti con debiti iscritti a ruolo).

Le disposizioni attuative

Sarà il Ministero dell’Economia e delle Finanze ad occuparsi delle disposizioni attuative, attraverso un decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto; il decreto del MEF stabilirà le modalità e le date di annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.
Si precisa che le somme versate precedentemente alla data di annullamento si ritengono acquisite in via definitiva.
Infine, il decreto Sostegni prevede anche una disciplina intertemporale, secondo la quale fino alla fata stabilita dal decreto ministeriale attuativo è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo (sempre alla data di entrata in vigore del decreto) fino a 5.000 euro, comprensivo di comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; sono sospesi anche i termini relativi alla prescrizione.
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