Il 17 Marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18, “Cura Italia”. Tra le varie misure contenute è stata prevista una sospensione dei termini processuali tributari. 

Lo scopo era, ovviamente, regolamentare e adeguare la normativa esistente alla situazione emergenziale dovuta al Covid-19, garantendo la sicurezza di tutti gli attori normalmente implicati nei procedimenti civili, penali, tributari e militari.

Purtroppo, come accade a volte, la versione finale del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18, pubblicato lo stesso giorno in urgenza, presentava delle anomalie che hanno inizialmente creato non poche difficoltà. Successivamente, con il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, si è tornati a parlare di sospensione con l’intento di semplificare la questione. Almeno così sembrava.

Ma andiamo con ordine.

La sospensione dei termini processuali tributari nel Decreto Cura Italia

La prima sospensione era a due binari, purtroppo non paralleli. Infatti erano previste:

  • La sospensione dall’8 marzo al 15 aprile, per tutte le udienze nonché il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto: in particolare, quindi, per gli adempimenti del contribuente (art. 83);
  • La sospensione dall’8 marzo al 31 maggio, per tutte le attività degli uffici e degli impositori (art. 67);

Ovviamente, questa discrepanza temporale, ha portato notevoli dubbi in merito alla gestione ed allo svolgimento di alcune fattispecie. Basti pensare a procedimenti come la Mediazione-Reclamo o all’Accertamento con Adesione.

Molto è stato scritto in questi giorni proprio per “interpretare” la corretta modalità di applicazione di queste sospensioni. In particolare, per ipotizzare come un professionista può correttamente gestire le attività in favore dei propri clienti senza avere la brutta sorpresa di scoprire un errore nell’interpretazione tale da inficiare il proseguimento dell’iter.

La confusione generata dal Decreto ha spinto quindi l’Agenzia delle Entrate a dover emettere Circolari, in particolare la n. 5/E del 20 marzo 2020, n. 6/E del 23 marzo 2020 e n. 8/E del 3 aprile 2020, per dirimere parzialmente alcuni dubbi.

In ogni caso non si profilava una situazione semplice. A risolvere la questione è intervenuto l’ultimo Decreto dell’8 aprile 2020. Almeno in apparenza. 

Le modifiche apportate dal Decreto Legge n.23 dell’8 aprile 2020

In questo ultimo Decreto, in occasione del prolungamento del periodo di fermo dovuto al Covid-19, sono state riviste le sospensioni dei termini processuali, anche tributari, cercando di bypassare i problemi iniziali. Infatti:

  • la sospensione ex art. 83 del Decreto Cura Italia è stata prolungata sino all’11 maggio, portando, quindi, il periodo all’intervallo 8 marzo – 11 maggio, (art. 36, 1 comma) ;
  • La sospensione ex articolo 67 del Decreto Cura Italia, è stata equiparata a quella dell’art 83 (art. 29, 3 comma);

Qui però sorge il problema. 

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L’art 29, 3 comma, del Decreto Legge n.23/2020 è scritto in questa formulazione:
“In deroga al termine fissato  dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga  del termine di  cui all’articolo 73,  comma 1,  si  applica  anche alle  attività del contenzioso degli enti impositori”

Probabilmente per un refuso è stato erroneamente riportato l’art. 73 in luogo dell’art. 83. Ma dato che l’art. 73 del Cura Italia riguarda “Semplificazioni in materia di organi collegiali” è evidente che non viene disposta nessuna modifica nella sospensione riguardante le attività degli Uffici.

Comprendendo l’eccezionalità della situazione e la, certa, pressione ed urgenza con cui vengono redatti i Decreti di questo tipo, si tratta comunque di una “svista” dagli effetti impattanti.
E’ importante che venga al più presto modificato l’art. 29, comma 3, per dare conferma dell’allineamento dei termini di sospensione. E’, infatti, fondamentale che tutti i professionisti del settore abbiano la possibilità di continuare ad assistere al meglio i propri clienti non solo adesso, in questa circostanza emergenziale. Ma anche in futuro. Perché attività come quella del Contenzioso Tributario spiega il suo effetto in tempi molto lunghi e dilatati, in avanti nel tempo. 

E ciò che viene fatto oggi avrà ripercussioni sul lavoro dei liberi professionisti e dei loro clienti/contribuenti nei prossimi mesi.