Un autunno ricco di scadenze fiscali: è quanto si preannuncia per effetto delle proroghe, alcune delle quali richieste con forza dagli addetti ai lavori, contenute nel Dl 73/2022, meglio noto come decreto Semplificazioni.

La legge di conversione 122/2022 in vigore da oggi 22 agosto, infatti, conferma il calendario fiscale riscritto dal decreto originario, oltre ad aggiungere due novità: il ripristino dell’invio al 15 del mese dei modelli Intra e la proroga a fine anno del termine per la trasmissione del modello Imu, che ora riguarda anche gli enti non commerciali.

Ecco le principali novità sulle scadenze fiscali in vista.

Iva e Intrastat: proroga al 30 settembre

La legge di conversione del decreto Semplificazioni conferma il nuovo termine per l’invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe) dell’Iva del secondo trimestre: la nuova scadenza è fissata a regime al 30 settembre, e non più al 16 settembre come previsto originariamente.

Si torna indietro, invece, per l’invio dei modelli Intrastat: originariamente l’art.3, comma 2, del Dl 73/2022, aveva modificato l’articolo 50, comma 6-bis del Dl 331/1993 prevedendo l’obbligo di invio degli elenchi entro il mese successivo al periodo di riferimento e non più entro il 25 del mese come stabilito dall’articolo 3, comma 1 del Dm 22 febbraio 2010. In sede di conversione, però, la norma è stata modificata e l’invio viene stabilito entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Si torna quindi alla regola originaria, con la differenza che in passato tale regola era stabilita da un decreto ministeriale, mentre ora è definita dalla legge.

Considerando la data di entrata in vigore della legge di conversione, per il mese di luglio 2022 i modelli devono essere presentati entro il 25 agosto.

Imu: proroga al 31 dicembre

Confermata anche la proroga per la dichiarazione Imu, che dovrà essere consegnata entro il 31 dicembre. Tale proroga, tuttavia, non è a regime, ma riguarda esclusivamente la dichiarazione dell’anno 2021. Salvo modifiche, perciò, già dall’anno 2022, e quindi per la dichiarazione da presentare nel 2023, il termine per l’invio cadrà il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile o si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Un’altra novità relativa all’Imu è stata introdotta poi dalla legge di conversione: l’articolo 35, comma 4 del decreto Semplificazioni stabiliva che la proroga era relativa esclusivamente alle dichiarazioni Imu che devono essere presentate in base all’articolo 1, comma 769 della legge 160/2019, e pertanto escludeva gli enti non commerciali che presentano la dichiarazione Imu a norma del successivo comma 770; la legge di conversione ha invece esteso la proroga anche alle dichiarazioni presentate in base al comma 770, e quindi anche agli enti non commerciali. Tali enti, quindi, potranno provvedere all’invio entro fine anno senza incorrere in sanzioni.

Aiuti Covid: proroga al 30 novembre

L’Agenzia delle Entrate con con il provvedimento 233883/2022 ha stabilito la proroga al 30 novembre prossimo del termine per l’invio dell’autodichiarazione aiuti Covid, come conseguenza della proroga del termine di Registrazione degli aiuti di stato Covid-19 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna).

L’art.35 del decreto Semplificazioni ha infatti prorogato al 30 giugno 2023 i termini per l’annotazione del registro in scadenza nel periodo dal 22 giugno al 31 dicembre 2022 e ha prorogato al 31 dicembre 2023 i termini in scadenza nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.

Imposta di soggiorno: proroga al 30 settembre

Confermata, infine, anche la proroga al 30 settembre (invece del 30 giugno) per l’invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive. Si tratta del primo invio e riguarderà sia il 2020 che il 2021.

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