Il tema delle sanzioni sulle fatture elettroniche è stato largamente dibattuto nel Telefisco 2019 promosso da Il Sole 24 Ore. In particolare, riguardo al tema della riduzione delle sanzioni nel primo periodo di applicazione della fattura elettronica, Agenzia delle Entrate ha precisato che la riduzione dell’80% si riferisce solo alle violazioni in tema di emissione della fattura e non a quelle relative all’omesso versamento.

Quindi, in caso di omessa fatturazione si applica anche la sanzione dell’omesso o insufficiente versamento periodico. Restano tuttavia validi i principi del ravvedimento operoso, attraverso il quale l’omesso versamento dell’imposta è assorbito dalla violazione precedente, che nel caso portato a Telefisco era la dichiarazione infedele.

Il ravvedimento operoso segue comunque i principi del sistema sanzionatorio, perciò si applica alla sanzione edittale. Questo vuol dire che nessuna sanzione per omesso versamento può essere applicata in presenza di violazione relativa all’adempimento prodromico, ossia l’omessa o ritardata fatturazione. Tutto ciò è chiaramente riportato nell’articolo 13 del Dlgs 471/1997, che disciplina appunto di ritardati o omessi versamenti.

L’adempimento degli obblighi sulla fatturazione elettronica non è l’unico oggetto di criticità sulle sanzioni. Ad oggi, infatti, sono ancora in vita penalità per le quali il relativo adempimento è stato abrogato. Un esempio è la sanzione per la mancata indicazione in dichiarazione dei componenti negativi relativamente ai rapporti intercorsi con operatori black list, ancora presente nell’art. 8 comma 3-bis del Dlgs 471/1997. Ma anche per lo spesometro, che per il 2019 è stato abrogato, sono ancora in vita le sanzioni relative, riportate nell’art.11 del Dlgs 471/1997.

È chiaro, tuttavia, che se l’adempimento è stato abolito, le sanzioni non potranno essere comminate. Come ricorda il Sole24Ore, infatti, la semplice decorrenza di una norma non deroga al principio del favor rei, uno dei punti cardine del sistema sanzionatorio. Tale principio ha due declinazioni: da una parte l’abrogazione dell’illecito quando, a seguito di una nuova norma, un comportamento non costituisce più una violazione, e dall’altra la modifica dell’entità delle sanzioni.

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