Domani, giovedì 16 dicembre, scade il termine per il pagamento del saldo Imu 2021. In caso di mancato versamento entro la scadenza prevista, il contribuente ha due essenzialmente due opzioni:

  • avvalersi del ravvedimento operoso
  • aspettare di ricevere dal comune la richiesta di pagamento, completa di sanzioni e interesse e, se sussistono le condizioni necessarie, richiedere la rateizzazione del pagamento.

Esaminiamo nel dettaglio le due opzioni.

Saldo Imu in ritardo: il ravvedimento operoso

Nel caso in cui il contribuente non abbia versato quanto dovuto per il saldo Imu entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. Con l’applicazione di questo istituto, il contribuente può versare l’importo dovuto con l’applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi moratori.

Il ravvedimento operoso può essere applicato solo se la violazione non sia già stata constatata e non abbiano già avuto luogo ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

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Regolarizzare l’omesso, il ridotto o il tardivo versamento

La regolarizzazione del versamento per il saldo Imu, che sia stato omesso, ridotto o tardivo, deve tenere conto del termine entro il quale si effettua il versamento dell’imposta dovuta.

Entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento, si applicano sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Dal 15esimo giorno a partire dal termine fissato per il versamento, fino a 30 giorni dal medesimo termine, la regolarizzazione prevede sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Oltre il 30esimo giorno dal termine fissato per il versamento, ed entro 90 giorni dal medesimo termine è possibile regolarizzare il pagamento con sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Dopo il 90esimo giorno dal termine prefissato, ed entro 1 anno, si applicano sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
Dopo 1 anno dal termine prefissato, ed entro i 2 anni dal mancato, omesso o tardivo versamento, si può regolarizzare la propria posizione con l’applicazione di sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
Infine, per le regolarizzazione oltre i due anni dal termine fissato per il versamento si applicano sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Come calcolare gli interessi sui versamenti in ritardo

Gli interessi si calcolano in funzione dei giorni di ritardo che intercorrono dalla data di scadenza della rata Imu fino alla data del versamento a sanatoria.

La percentuale degli interessi dal 1 gennaio 2021 è pari allo 0,01% annuo, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.310 del 15 dicembre 2020.

Come effettuare il versamento

Dopo aver calcolato l’imposta, comprensiva di sanzioni e interessi, è possibile compilare il modulo di versamento IMU, come l’F24 o il bollettino postale IMU.
Nel modulo devono essere indicati i codici tributo dell’imposta per al quale si effettua il versamento, oltre all’ammontare complessivo da versare, comprensivo quindi di imposta, sanzioni e interessi. Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate.
Inoltre, deve essere barrata la casella  “ravv. operoso” e devono essere compilati tutti gli altri campi del modello.
Nel caso siano presenti più codici tributo, è necessario, per ogni singolo codice tributo, comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo.
Una volta effettuato il pagamento, il contribuente è tenuto a conservare la ricevuta, mentre non è necessaria alcuna comunicazione al Comune.

La rateizzazione del versamento

Nel caso il cui il contribuente non effettui il saldo Imu entro il 16 dicembre e decida di non avvalersi del ravvedimento operoso, il Comune emetterà e notificherà al contribuente un avviso di accertamento esecutivo per il recupero delle somme non versate, oltre alle sanzioni e agli interessi.
In merito alla possibilità di rateizzazione, la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 796, legge n. 160/2019), stabilisce che “in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà” e secondo il seguente schema:
a) fino a 100 euro – nessuna rateizzazione;
b) da 100,01 a 500 euro – fino a 4 rate mensili;
c) da 500,01 a 3.000 euro – da 5 a 12 rate mensili;
d) da 3.000,01 a 6.000 euro – da 13 a 24 rate mensili;
e) da 6.000,01 a 20.000 euro – da 25 a 36 rate mensili;
f) oltre 20.000 euro – da 37 a 72 rate mensili”.
Inoltre, al comma 797 si legge che “l’Ente, con deliberazione adottata a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01”.
Su quest’ultimo punto, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito, all’interno del focus del 21 luglio 2021, che dalla lettura sistematica dei commi in questione, si evince che, come chiarito anche con risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020, il legislatore ha attribuito un’ampia potestà regolamentare agli enti locali in materia di rateazione delle entrate, salvo il rispetto del limite inderogabile per cui, nel caso di debiti di importo superiore a euro 6.000,01, venga assicurata una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili”.
Pertanto, in caso di debiti di imposta il cui importo sia superiore ai 6000,01 euro il Comune non può stabilire una rateizzazione inferiore a 36 rate mensili.
Tali disposizioni si applicano anche nel caso del saldo IMU, perciò un contribuente che si trovi in una situazione di obiettiva e temporanea difficoltà può presentare al comune una apposita istanza per richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, secondo il numero di rate mensili previste. Nell’istanza il contribuente dovrà essere in grado di dimostrare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
Credits: Osmar01/DepositPhoto