E’ disponibile da venerdì scorso la procedura per trasmettere la domanda di adesione alla nuova Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione quater”), che dovrà essere inviata, dai soggetti interessati, entro il 30 aprile 2023.

La domanda può essere presentata soltanto telematicamente tramite l’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it o tramite l’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns.

Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà poi al contribuente una comunicazione di accoglimento della domanda, con indicazione delle somme dovute, delle scadenze di pagamento e dei moduli per il pagamento precompilati, oppure, in alternativa, di diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta. L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.

Rottamazione quater: chi può aderire

Si precisa che la nuova definizione agevolata è rivolta ai contribuenti che vogliono sanare i propri debiti verso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, relativi a cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, ruoli e fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie e fermo auto, che risultino essere ancora insoluti al 31 dicembre 2022. La procedura consente di beneficiare di condizioni più favorevoli rispetto alle precedenti “rottamazioni” in termini di sconti sulle sanzioni e sugli interessi di mora.

I contribuenti interessati possono verificare la propria situazione debitoria e quindi valutare se aderire alla Definizione agevolata, tenendo presente che la presentazione della domanda comporta l’acquiescenza al pagamento delle somme dovute, con esclusione delle eventuali sanzioni e interessi di mora.

Si ricorda che, a seguito della presentazione della domanda di adesione alla nuova Rottamazione quater, i seguenti punti saranno validi limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della nuova previsione:

  • Non potranno essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive sui debiti inclusi nella domanda di adesione;
  • Non potranno proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate sui debiti inclusi nella domanda, a meno che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • Eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda rimarranno in essere;
  • Sarà possibile ottenere il Durc per i debiti inclusi nella domanda;
  • Il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/1973, il che consentirà la disponibilità di rimborsi d’imposta senza attivazione della procedura di compensazione e la possibilità di effettuare i pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni;
  • I termini di pagamento derivanti dalle precedenti rateazioni sui debiti inclusi nella domanda saranno sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata (31.07.2023);
  • I termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda saranno sospesi.

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Il contribuente può presentare anche più istanze di definizione agevolata in tempi diversi (sempre entro la scadenza del 30 aprile 2023). In questo caso:

  • Se l’istanza è riferita ad altri carichi, l’ultima sarà considerata integrativa della precedente;
  • Se l’istanza è riferita agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, l’ultima è considerata sostitutiva della precedente.

Fattispecie specifiche da considerare

Elenchiamo ora le diverse casistiche relative alla nuova rottamazione:

  • per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative, è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Vengono stralciate le somme dovute a titolo di sanzioni (tributarie o contributive), interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
  • per quanto riguarda le multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), le sanzioni restano dovute, mentre sono stralciate le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d.  “maggiorazioni” ex articolo 27 L. 689/1981), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
  • i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, e le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna sono escluse dalla definizione agevolata.
  • i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato possono rientrare nella Rottamazione-quater solo dopo apposita delibera degli stessi enti creditori pubblicata entro il 31.01.2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione.
  • le somme dovute agli enti locali sono ammesse alla rottamazione quater se i carichi sono stati affidati all’Agenzia dell’entrate-Riscossione, mentre non sono ammesse se l’ente locale riscuote in proprio o tramite concessionari locali.
Credits: MediaPhoto/GettyImageSignature