Il 16 ottobre 2020 ripartirà l’attività di riscossione coattiva, che era stata sospesa dall’art. 68 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e dall’art. 152 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), modificati dall’art. 99 del D.L. n. 104/2020 che ha fatto slittare dal 31 agosto al 15 ottobre la sospensione delle procedure coattive.

In sede di conversione del decreto Agosto, quindi, il Parlamento non ha previsto una modifica all’art. 99 e quindi una proroga ulteriore, pertanto dal 16 ottobre 2020 le attività di riscossione coattiva riprenderanno pienamente.

Le cartelle di pagamento

La prima categoria di versamenti sospesi fino al 15 ottobre è quella relativa alle entrate tributarie e non tributarie, in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020, “derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”.

I versamenti oggetto di tale sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020 (ossia entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione) in un’unica soluzione, oppure tramite rateizzazione, per la quale la domanda deve essere presentata sempre entro il 30 novembre 2020, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate – Riscossione nelle FAQ dedicate al tema. L’ente di riscossione prenderà comunque in visione e tratterà le richieste di rateizzazione anche durante il periodo di sospensione.

Inoltre, il 15 ottobre 2020 scadrà anche la sospensione “della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti”, come ha comunicato l’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel comunicato stampa del 18 agosto 2020. Durante il periodo di sospensione l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha attivato nuove procedure cautelari, come fermi amministrativi o ipoteche, né esecutive, come pignoramenti.

Quindi, per una cartella di pagamento che è stata notificata tempo fa, i cui termini scadono dopo l’8 marzo, i pagamenti sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 e i versamenti oggetto di sospensione devono essere ora effettuati entro il 30 novembre 2020. Se invece i termini di versamento della cartella sono scaduti prima dell’8 marzo non si applica la sospensione dei termini di pagamento, ma durante il periodo di sospensione l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non attiva procedure cautelari o esecutive.

Nell’ipotesi di un piano di rateizzazione in corso, con rate in scadenza nel periodo di sospensione, il pagamento di queste ultime è sospeso dall’8 marzo al 15 ottobre, ma devono essere comunque versate entro il 30 novembre 2020.

Infine, per i piani di dilazione in essere già alla data dell’8 marzo e per i provvedimenti di accoglimento delle istanze presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazione accordate avviene nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, e non di cinque come inizialmente previsto.

Riscossione coattiva: accertamenti esecutivi

Dal 16 ottobre 2020 scade anche la sospensione dei versamenti derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito emessi dalle agenzie fiscali e dall’INPS (articoli 29 e 30, D.L. n. 78/2010), che devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2020.
L’art. 157 del decreto Rilancio prevede inoltre la sospensione fino al 31 dicembre delle notifiche dei principali atti impositivi “i cui termini di decadenza scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020” (circ. n. 25/E, par. 3.10.2), rinviandola al prossimo anno.

I pignoramenti presso terzi

Il 15 ottobre scade anche il periodo di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale data dall’agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Fino al 15 ottobre 2020 quindi le somme oggetti di pignoramento non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderli fruibili al debitore, anche in caso di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
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Dal 16 ottobre, al termine degli effetti della sospensione, opereranno nuovamente gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore.
Ad esempio, è il caso di un dipendente che subisce il pignoramento dello stipendio: fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, fino al 15 ottobre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020.