Nel processo tributario, circa il 30% degli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate è totalmente o parzialmente annullato dalle commissioni tributarie, a seguito di ricorso del contribuente.

Il contribuente infatti ha facoltà di presentare ricorso al giudice tributario se ritiene che l’atto impositivo emesso dall’Agenzia delel Entrate nei suoi confronti sia infondato o illegittimo. Vediamo quindi come si presenta un ricorso all’Agenzia delle Entrate, gli elementi che deve contenere e come funziona la notifica alla controparte.

Ricorso all’Agenzia delle Entrate: gli elementi fondamentali

Il ricorso all’Agenzia delle Entrate deve contenere innanzitutto l’indicazione della commissione tributaria provinciale alla quale si rivolge il ricorso, ossia la commissione competente per territorio (nel cui ambito territoriale ha sede l’ufficio dell’amministrazione finanziaria che ha emesso l’atto impugnato). Ad esempio, se si deve presentare ricorso per un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma, la commissione tributaria provinciale competente sarà quella di Roma.

In secondo luogo, il ricorso deve indicare:

  • le generalità della persona che lo propone, o a denominazione se si tratta di una società
  • il luogo di residenza, se il ricorrente è una persona fisica, o della sede, se si tratta di una persona giuridica; è possibile anche indicare il domicilio
  • il codice fiscale
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata personale o del difensore che assiste il ricorrente in giudizio
  • l’ufficio dell’amministrazione giudiziaria nei confronti del quale si ricorre
  • l’atto impugnato e la relativa data di notifica
  • l’oggetto della domanda, ossia la tipologia di provvedimento che si richiede al giudice
  • i motivi dell’impugnazione.

Ricorso all’Agenzia delle Entrate: i professionisti abilitati

Il ricorso, pena l’inammissibilità, deve essere sottoscritto dal difensore del contribuente. I professionisti abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali, sono:

  • avvocati;
  • dottori commercialisti;
  • consulenti del lavoro;
  • ragionieri.

In caso di controversie che abbiano per oggetto la delimitazione, l’estensione, il classamento e l’estimo dei terreni sono abilitati all’assistenza tecnica, sempre se iscritti ai relativi albi professionali:

  • ingegneri;
  • architetti;
  • geometri;
  • periti industriali;
  • dottori agronomi e forestali;
  • agrotecnici;
  • periti agrari.
Il ricorso deve essere notificato alla controparte entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto impositivo da contestare, e quindi portato a conoscenza del giudice mediante la costituzione in giudizio, entro 30 giorni da tale notifica.
La notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate deve avvenire tramite PEC (obbligatoria dal 1 luglio 2019, in seguito all’introduzione del Processo Tributario telematico). Sarà il difensore del contribuente a notificare tramite il suo indirizzo PEC il ricorso all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il contribuente non si avvalga di un difensore (opzione prevista solo per le controversie di valore inferiore ai 3mila euro), non c’è obbligo di notifica all’Agenzia delle Entrate tramite PEC. In tale ipotesi il contribuente potrà inviare il ricorso anche tramite posta, con raccomandata A/R, oppure consegnarlo a meno presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto da contestare, o ancora tramite ufficiale giudiziario.
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Controversie fino a 3.000 euro

Per controversie di valore entro i 3mila euro il contribuente può stare in giudizio da solo, quindi senza avvalersi dell’assistenza tecnica. Il valore della lite si determina considerando l’importo del tributo, al netto di interessi ed eventuali sanzioni irrogate. Se la controversia riguarda il solo valore delle sanzioni, il valore della lite è composto dalla somma delle sanzioni.

La mediazione tributaria

Nel caso in cui il valore dell’atto emesso dall’Agenzie delle Entrate richieda il pagamento di imposte per un valore inferiore ai 50.000 euro, il contribuente e il suo difensore tributario dovranno attendere 90 giorni, a partire dalla notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate, per poter procedere alla costituzione in giudizio presso la commissione tributaria provinciale.

In questi 90 giorni infatti ha luogo la fase di mediazione, in cui il contribuente può presentare in sede amministrativa all’Agenzia delle Entrate le ragioni che ha esposto nel ricorso. In caso di accordo tra le due parti, si ridetermina la pretesa tributaria e il contribuente potrà versare quanto dovuto in otto rate trimestrali, senza dover procedere con la costituzione in giudizio davanti alla commissione tributaria provinciale.

Se invece contribuente e Agenzia delle Entrate non trovano un accordo soddisfacente, il contribuente dovrà costituirsi in giudizio presso la commissione tributaria provinciale, che quindi dovrà esprimersi sulla fondatezza del ricorso proposto.