Il regime forfettario 2021 non vede importanti novità in merito a limiti e requisiti d’accesso, pertanto la flat tax al 15%, che per le nuove attività scende al 5%, fa ancora riferimento a quanto fissato dalla Manovra dello scorso anno.

In particolare, è importante ricordare il limite massimo di ricavi o compensi, fissato a 65.000 euro, per l’accesso ma anche per la permanenza delle partite Iva nel regime forfettario. La fatturazione elettronica resta ancora facoltativa, anche se incentivata da alcune semplificazioni fiscali.

Per chi intende aprire al partita Iva nel 2021 oppure effettuare il passaggio alla tassazione agevolata del 15% o del 5%, restano inoltre validi i limiti relativi al lavoro dipendente e alle spese per i compensi dei collaboratori.

Dal 2o19 infine sono state introdotte, e sono tuttora in vigore, alcune cause di esclusione che devono essere considerate dai titolari di partita Iva tra i requisiti per aderire al regime forfettario 2021.

Andiamo quindi nei dettagli e scopriamo come funziona il regime forfettario nel 2021.

Limiti e requisiti del regime forfettario per partite IVA

Come anticipato, la Legge di Bilancio 2021 non ha introdotto novità in merito al regime forfettario: un fatto in controtendenza rispetto agli anni scorsi, che lascia quindi inalterati requisiti e limiti per accedere alla tassazione agevolata del 15% o del 5% per le nuove attività.

Possono quindi applicare il regime forfettario le partite Iva che, nell’anno di imposta 2020, rispettano i seguenti requisiti:

  • ricavi e compensi, ragguagliati ad anno, inferiori a 65.000 euro; nel caso si esercitino più attività, con differenti codici Ateco, è necessario considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
  • spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, non superiori ad un importo complessivo di 20.000 euro lordi; sono comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari
  • redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni non superiori a 30.000 euro; tale limite non si applica ai lavoratori dimessi o licenziati, che quindi sono liberi di accedere al regime forfettario.

Regime forfettario 2021: le cause ostative di esclusione

I titolari di Partita Iva che non possono accedere al regime di tassazione agevolata sono:

  • le persone fisiche che già si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari per la determinazione del reddito
  • i non residenti, con l’eccezione di coloro che he risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • coloro che effettuano operazioni di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi, in via esclusiva o prevalente
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche che svolgono attività prevalentemente con datori di lavoro con i quali sono in corso, o sono intercorsi, rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro; fa eccezione chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.

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Come funziona il regime forfettario 2021

Accedere al regime forfettario non vuol dire beneficiare solo di una tassazione ridotta, pari al 15%, ma anche di altri vantaggi, come la riduzione dei contributi INPS e semplificazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi. Inoltre chi aderisce al regime forfettario non addebita l’Iva in fattura ai clienti e non liquida l’imposta: ne deriva l’esonero dagli adempimenti collegati, come la presentazione della dichiarazione IVA e la registrazione corrispettivi, delle fatture emesse e di quelle ricevute.

Inoltre, come anticipato, i forfettari sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, ma non dall’obbligo di scontrino elettronico, che riguarda anche le partite Iva minori. I contribuenti che emettono esclusivamente fatture elettroniche, infatti, vedranno ridotto di un anno il termine di decadenza per l’accertamento.

Calcolo dell’imposta sostitutiva e coefficienti di redditività

I professionisti in regime forfettario calcolano il reddito imponibile applicando, all’importo di ricavi e compensi, un coefficiente di redditività. Dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori.

I coefficienti di redditività sono suddividi in base al codice Ateco:

  • Per i codici ATECO 10- 11 relativi al gruppo di settore Industrie alimentari e delle bevande si applica un coefficiente di redditività del 40%
  • Per i codici ATECO 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 relativi al gruppo di settore Commercio all’ingrosso e al dettaglio si applica un coefficiente di redditività del 40%
  • Per il codice ATECO 47.81 relativo al gruppo di settore Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande si applica un coefficiente di redditività del 40%
  • Per i codici ATECO 47.82 – 47.89 relativi al gruppo di settore Commercio ambulante di altri prodotti si applica un coefficiente di redditività del 54%
  • Per i codici ATECO (41 – 42 – 43) – (68) relativi al gruppo di settore Costruzioni e attività immobiliari si applica un coefficiente di redditività del 86%
  • Per il codice ATECO 45.1 relativo al gruppo di settore Intermediari del commercio si applica un coefficiente di redditività del 62%
  • Per i codici ATECO (55 – 56) relativi al gruppo di settore Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione si applica un coefficiente di redditività del 40%
  • Per i codici ATECO relativi al gruppo di settore Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi si applica un coefficiente di redditività del 78%; si tratta dei codici:
    • (64 – 65 – 66)
    • (69 – 70 -71 – 72 – 73 – 74 – 75)
    • (85)
    • (86 – 87 – 88)
  • Per i codici ATECO relativi ad altre attività economiche si applica un coefficiente di redditività del 67%; si tratta dei codici:
    • (01 -02 – 03)
    • (05-06-07-08- 09)
    • (12 – 13 – 14- 15 – 16 – 17 – 18 -19 – 20- 21 – 22 – 23 – 24- 25 – 26- 27 – 28 – 29 – 30- 31 – 32 – 33)
    • (35)
    • (36 – 37 – 38 – 39)
    • (49 – 50 – 51 – 52 – 53)
    • (58 – 59- 60-61 -62 – 63)
    • (77 – 78 – 79 – 80- 81 – 82)
    • (84)
    • (90 -91 -92 – 93)
    • (94 – 95- 96)
    • (97 – 98)
    • (99).

Quando si applica il regime forfettario al 5%

Per i soggetti che avviano una nuova attività il regime forfettario è ancora più vantaggioso, perché per i primi 5 anni di attività l’imposta dovuta è pari al 5%. Per accedere alla flat tax del 5% è necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • non aver esercitato, nei tre anni precedenti all’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • la nuova attività avviata non deve essere una prosecuzione dell’attività già svolta in precedenza in forma di lavoro dipendente o autonomo, eccetto i casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni
  • se si prosegue l’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario.