L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare 2/E/2023 che mira a chiarire le misure previste dalla cosiddetta “Tregua fiscale”. Nella circolare sono presenti tabelle che riassumono alcuni dei chiarimenti più rilevanti, ma è importante sottolineare che alcune delle conclusioni raggiunte sono tuttora oggetto di discussioni e perplessità.

I chiarimenti sul ravvedimento speciale

La circolare affronta l’articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge 197/2022, che riguarda il ravvedimento speciale. Questa opzione consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni presentate correttamente per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2021 e precedenti, pagando un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni. Il pagamento può essere effettuato in otto rate trimestrali uguali. Tuttavia, la circolare chiarisce che non possono essere regolarizzate le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica e le violazioni formali.

Questa esclusione è controversa, poiché la circolare esclude tutte le violazioni “rilevabili” da avvisi bonari, mentre la norma esclude solo le violazioni “definibili” da avvisi bonari che soddisfano i requisiti specifici previsti dalla legge. Inoltre, possono essere regolarizzate le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non vengono assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione stessa.

Il pagamento può essere effettuato anche mediante compensazione nel modello F24, ma non si applica il regime dei lievi adempimenti previsto dall’articolo 15-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973. La Legge di bilancio prevede l’emanazione di un futuro provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per definire le sue modalità di attuazione, ma nella circolare viene fatto rinvio alle norme sul ravvedimento “ordinario”.

La regolarizzazione delle violazioni formali

La circolare affronta anche l’articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge 197/2022, che riguarda la regolarizzazione delle violazioni formali. La Legge di Bilancio permette la regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 che non influiscono sulla determinazione della base imponibile per le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP e sul pagamento di questi tributi. Le “violazioni formali” sono violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie e che potrebbero ostacolare l’attività di controllo. Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate si forniscono alcuni esempi di queste violazioni. che includono l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA, l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria, e l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile.

Le violazioni già contestate sono sanabili, a condizione che l’atto non sia già diventato definitivo al 1° gennaio 2023. Tuttavia, le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzioni sono escluse dalla sanatoria, ad esempio la certificazione Enea richiesta per usufruire della detrazione per le spese di riqualificazione energetica. Le violazioni formali afferenti a tributi diversi da quelli indicati dalla legge (ad esempio imposta di registro e imposta di successione) non sono suscettibili di regolarizzazione.

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La definizione agevolata delle liti pendenti

La Legge 197/2022 permette anche la definizione agevolata delle liti pendenti con l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 possono essere definite con il pagamento di un importo specifico in relazione al valore della controversia. Queste controversie includono quelle inerenti atti di natura impositiva (avvisi di accertamento e sanzioni) e quelle inerenti atti di riscossione. Tuttavia, le controversie che non hanno importi da pagare da parte del contribuente, come quelle in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o agevolazioni, non sono definibili.

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