Uno degli elementi fondamentali nel Contenzioso Tributario è la procura al difensore abilitato. Si tratta dell’atto che abilita il professionista all’assistenza tecnica nel Processo Tributario; tale incarico può essere conferito attraverso:

  • un atto pubblico o una scrittura privata autenticata;
  • in calce o al margine dell’atto;
  • oralmente durante l’udienza.

In questa guida elencheremo quindi le diverse casistiche inerenti la procura nel Contenzioso Tributario e vedremo cosa fare in caso di vizi nel conferimento dell’incarico.

Il conferimento della procura nel Contenzioso Tributario

Come anticipato, l’art. 12 comma 7 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede tre modalità per il conferimento della procura al difensore abilitato.

Il primo caso prevede che l’incarico sia effettuato tramite un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. In questa casistica, da momento che l’atto con cui è conferita la procura è un provvedimento a se stante rispetto al ricorso, sarà necessario produrlo in giudizio e allegarlo al fascicolo di parte.

Inoltre, la procura notarile, se rilasciata con l’espessione “ad litem” deve obbligatoriamente esplicitare a quale controversia tributaria si riferisce; in caso contrario, non è possibile intendere l’atto come una procura generale, in quanto il conferente non manifesta esplicitamente tale volontà, nè come procura speciale, perché non è presente alcun riferimento ad una specifica controversia.

Procura conferita in calce o a margine dell’atto

In questo caso l’incarico, debitamente sottoscritto dal conferente con firma autografa, può essere certificato dal difensore stesso, che vi appone anche la propria firma.

Attraverso la sottoscrizione autografa del conferente, quindi, la procura ha la funzione di:

  • conferire al difensore la paternità del ricorso;
  • attestare che la sottoscrizione appartiene ad una determinata persona, preliminarmente identificata. La prova della falsità della firma del conferente, infatti, deve essere necessariamente preceduta da una querela per falso.

Incarico conferito oralmente in udienza

Infine, in questo ultimo caso, è necessario che all’incarico sia dato atto nel verbale di udienza. Questa casistica è applicabile solo quando:

  • nonostante il conferente possa stare in giudizio autonomante, preferisca, dopo aver presentato il ricorso, farsi assistere da un difensore;
  • il conferente decida di sostituire il precedentemente nominato.

La procura nei diversi gradi di giudizio

L’incarico conferito al difensore per il primo grado di giudizio è valido anche per i gradi di giudizio successivi?

Si, se nell’atto sono presenti formule come “per il presente giudizio”, o similari, senza nessuna indicazioni delimitativa; in tal caso l’efficacia della procura si estende anche al processo di appello, che si configura come un ulteriore grado del giudizio. Qualora invece ci siano precise indicazioni circa i gradi di giudizio coinvolti (ad esempio, se si parla specificatamente di giudizio di primo grado e di appello) allora l’incarico non potrà applicarsi ai gradi non espressamente citati.

Per quanto riguarda il giudizio di rinvio, invece, non è necessario un nuovo incarico: in questo caso infatti non si ha un nuovo processo, ma la continuazione del giudizio davanti al giudici. Al contrario, per il processo di revocazione, che si configura come un’impugnazione a carattere speciale, deve essere conferita una nuova procura speciale.

In riferimento al procedimento esecutivo, nel caso in cui la sentenza sia favorevole al contribuente non è necessario conferire una nuova procura per instaurare la procedura esecutiva né per il giudizio di ottemperanza. È comunque buona regola specificare nell’incarico la validità dello stesso anche in relazione alle fasi esecutive, in modo da evitare fraintendimenti.

Per l’esercizio della tutela cautelare nel Processo Tributario sarà sufficiente la già citata procura “ad litem”, in quanto il giudizio cautelare non è autonomo rispetto a quello principale, ma una sua fase incidentale.

Infine, se una causa deve essere riassunta in seguito alla dichiarazione di incompetenza del giudice adito, non sarà necessario conferire nuovamente l’incarico, in quanto la riassunzione non determina l’istituzione di un nuovo processo.

Procura conferita a più difensori

Nel caso di incarico conferito a più difensori questo si presume conferito disgiuntamente a meno che il ricorrente non espliciti che l’intenzione di volerlo attribuire congiuntamente. Di conseguenza, il ricorso è validamente proposto se sottoscritto anche da uno solo dei difensori nominati disgiuntamente e comporta l’attribuzione a ciascuno di essi dei pieni poteri di rappresentanza processuale.

Rinuncia o revoca della procura

L‘incarico conferito dal ricorrente può essere sempre revocato senza particolari formalità, così come il difensore può sempre rinunciare al suo incarico. L’eventuale revoca o rinuncia, però, non ha effetto nei confronti delle altre parti sino a quando il difensore non è stato sostituito con un altro, debitamente nominato, e la sua sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata. Fino al quel momento, infatti, il vecchio difensore mantiene la rappresentanza per tutti gli atti processuali comprese le notifiche che, in assenza di nomina di un nuovo difensore, risulteranno valide a tutti gli effetti di legge.

Difetti di rilascio della procura: quali sono le conseguenze?

Nell’ambito del Contenzioso Tributario i vizi della procura al difensore abilitato sono intrepretati in senso restrittivo. Questo significa che solo nei casi più gravi i difetti determinano l’inammissibilità del ricorso. In generale, possiamo affermare che nel Processo Tributario l’inammissibilità di un ricorso per vizi della procura può essere dichiarata solo se il contribuente rifiuta di regolarizzare la propria posizione in merito.

Se esiste un difetto di rappresentanza, di assistenza, di autorizzazione nella procura, oppure un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice stabilirà un termine improrogabile per sanare tali difetti. Se il conferente rispetta tale termine e sana i vizi dell’incarico, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono dal momento della prima notificazione. Al contrario, se il contribuente non provvede ai suoi obblighi il ricorso si ritiene inammissibile ma non è applicabile una sanzione, se non in determinati casi.

A pregiudicare il ricorso tributario, invece, è la mancanza di congiunzione necessaria quando l’incarico è conferito su un foglio separato; in tal caso, infatti, l’atto di procura alle liti rilasciato al professionista deve essere legato al corpo dell’atto difensivo. In mancanza di congiunzione, il ricorso si ritiene non adeguato al raggiungimento degli scopi preposti e non si ha la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore.

Al contrario, la procura rilasciata su un foglio separato dal ricorso, ma che forma un corpo unico con quest’ultimo (ad esempio perché c’è una numerazione progressiva dei fogli o una spilla metallica), deve essere considerata valida. In questi casi, però bisogna specificare che:

  • se la scrittura privata che conferisce l’incarico non è congiunta materialmente all’atto del processo, questa deve essere autenticata da un notaio;
  • se la procura è notificata insieme all’atto a cui si riferisce, non è necessario che sia menzionata nel procedimento per il quale è stata conferita.

Inserisci i tuoi dati e riceverai il facsimile via mail in pochi istanti!

    Accetto laprivacy policy

    Privacy Policy

    Si prega di leggere attentamente le condizioni di utilizzo prima di accedere a questo sito web.

    L’accesso e il suo utilizzo presuppongono l’accettazione di tutti i termini, condizioni e avvertenze, senza eccezione, da parte dell’utente dei termini qui descritti ed eventuali loro modifiche, qualora si rendessero necessarie, che dovranno essere periodicamente verificate a cura dell’utente stesso per una sua migliore conoscenza e informazione.

    Chiediamo pertanto agli utenti che non dovessero accettare queste condizioni di utilizzo, di lasciare il sito immediatamente.

    Questo Sito Web è realizzato, reso operativo e gestito da Jarvis S.r.l.s, P.IVA 14052981009, email hello@jarvisfarm.it da ora definito: iContenzioso.com

    1. Fonte dei dati personali

    I dati personali in possesso di iContenzioso.com sono raccolti direttamente presso l’Interessato al momento dell’inserimento dei propri dati personali negli appositi campi previsti nel modulo web.

    1. Finalità del trattamento

    I dati personali sono trattati secondo le seguenti finalità: a) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; b) attività funzionali effettuate da iContenzioso.com, effettuate mediante e-mail quali newsletter per notificare funzionalità aggiuntive, manutenzioni oppure invii di backup in relazione ai quali l’Interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. Ciascun Interessato ha diritto quindi di rifiutare o revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso al trattamento, senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto e/o per l’esecuzione di prestazioni da Lei richieste prima del recesso.

    1. Modalità di trattamento dei dati

    In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 2, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi

    1. Categorie di dati oggetto di trattamento

    In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 2, iContenzioso.com tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”.

    1. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

    I Suoi dati personali potranno inoltre essere resi noti, in caso di richiesta, alle Autorità Competenti in materia giuridico/legislativa secondo normativa vigente.

    I dati trattati da iContenzioso.com non sono oggetto di diffusione.

    1. Diritti dell’Interessato

    La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti . In particolare, l’Interessato può ottenere:

    1. conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

    2. informazioni circa l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

    3. indicazione degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;

    4. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.

    L’Interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

    Le richieste di cui al precedente paragrafo 6 possono essere presentate per iscritto a iContenzioso.com mediante messaggio di posta elettronica inviata alla casella ……………..

    Informativa sui Cookies

    Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Quasi tutti i siti internet utilizzano i Cookies.

    Questa semplice tecnologia consente al sito di memorizzare informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita, l’accesso effettuato alle aree utente e altre impostazioni. Servono inoltre per contare gli utenti del sito e per migliorarne le caratteristiche tecniche. Ciò può facilitare la tua visita successiva e aumentare l’utilità del sito a tuo favore.

    I cookie svolgono un ruolo importante. Senza di essi, l’utilizzo del Web sarebbe un’esperienza molto più frustrante.

    L’utente può facilmente configurare il proprio browser per non accettare cookies e per rendere anonima la propria navigazione.

    Ecco come vengono utilizzati i Cookies su iContenzioso:

    I Cookies sono necessari per mantenere lo status della sessione una volta che l’utente ha effettuato la registrazione/accesso alla piattaforma, e quindi identificano l’utente attraverso un codice auto generato denominato “SESSION ID”.

    Sul sito e all’interno della piattaforma sono in funzione servizi di analisi del traffico e tracciamento delle registrazioni quali Google Analytics, Facebook, Twitter, AdRoll. Si prega di far riferimento a Google/Facebook/Twitter/AdRoll per l’informativa relativa ai trattamenti di cui è titolare. Per evitare ogni tracciamento di Google Analytics/Facebook/Twitter/AdRoll, è possibile utilizzare gli appositi tool messi a disposizione dal titolare del trattamento.

    Come posso controllare l’installazione di Cookie?

    In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. L’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows Explorer.

    In caso di servizi erogati da terze parti, l’Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.

    Titolare del Trattamento dei Dati

    Jarvis Srls – Via dei Gracchi, 29/b – 00192 Roma (RM)

    hello@jarvisfarm.it

    Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati all’interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.

    Vista l’oggettiva complessità legata all’identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l’Utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all’utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito.

     

     

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]