Dal 1 luglio 2019 il Processo Tributario Telematico sarà obbligatorio: una novità sostanziale in quanto ad oggi, per i giudizi instaurati in primo e secondo grado, la modalità di attuazione del processo tributario telematico è una facoltà di parte.

Tale facoltà rimarrà solo per i giudizi con ricorso notificato fino al 30/06/2019, perciò:

  • Per i ricorsi in primo e secondo grado da notificare entro il 30 giugno 2019, le parti processuali possono utilizzare la PEC per notificare i ricorsi e gli appelli ed effettuare il deposito in via telematica, previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), ricevendo il numero di iscrizione a ruolo.
  • Per i ricorsi in primo e secondo grado con ricorso notificato a partire al 1 luglio 2019, le parti, così come i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’art.7, comma 2 del d.lgs. n.546/1992, devono notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali utilizzando esclusivamente le modalità telematiche, secondo quanto stabilito nel d.m. n.163/2013 e nei successivi decreti di attuazione.

Bisogna però sottolineare che, se per il professionista/difensore vige l’obbligo di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, il contribuente che ha scelto la difesa personale, purché la controversia non abbia un valore superiore a 3.000 euro, ha semplicemente la facoltà, e non l’obbligo di indicare un indirizzo PEC.

Nel caso il contribuente decida di non indicarlo, tuttavia, si corre il rischio, non da trascurare, di rimanere all’oscuro dell’iter processuale, in quanto la segreteria della Commissione tributaria effettuerà solo il deposito delle comunicazioni presso i propri uffici, non essendo obbligata alla notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Quindi, in caso di difesa personale per lite minore, il processo tributario telematico rimane una semplice facoltà, e non un obbligo. Occorre però fare alcune precisazioni:

  • La parte che ha scelto in primo grado le modalità telematiche, dovrà mantenere le medesime modalità anche nei successivi gradi di giudizio, a meno che non modifichi il difensore;
  • La scelta fatta da ricorrente non incide sulla procedura che deve essere osservata dal resistente, perciò quest’ultimo può decidere di depositare le proprie controdeduzioni, ed eventuali documenti allegati, sia secondo le regole tradizionali che quelle telematiche.
  • Il valore della lite, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del d.ldg 31.12.1992 n.564, è determinato solo dall’importo del tributo, al netto di interessi e sanzioni; se la controversia riguarda esclusivamente l’irrogazione di sanzioni, il valore sarà determinato dalla somma di queste.
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Processo Tributario Telematico: la normativa

La disciplina del Processo Tributario Telematico ha per oggetto “gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione” e prevede che “la trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, avvengono osservando le modalità informatiche”.

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È quanto stabilito dai commi 1 e 2 del d.m. n.163/2013, che ha attuato le norme contenute dell’art.39 del d.l n.98/2011.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha poi provveduto a definire i tasselli attuativi, approvando le regole tecniche sulla costituzione in giudizio con modalità telematiche, previa notifica del ricorso attraverso PEC.

Il Processo Tributario Telematico è stato prima attuato in forma sperimentale in alcune regioni (Umbria, Toscana, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Veneto), fino alla sua applicazione in tutta Italia con il d.d.15/12/2016.

La norme di riferimento del Processo Tributario sono:

  • D.lgs. 31.12.1992, n. 546: disposizioni sul processo tributario;
  • art. 39, comma 8, del d.l. 6.7.2011, n. 98: utilizzazione della posta elettronica certificata per le comunicazioni fatte dalla segreteria della commissione tributaria;
  • d.m. 23.12.2013, n. 163: disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel pro- cesso tributario (c.d. “processo tributario telematico”);
  • d.d. 4.8.2015: specifiche tecniche del processo tributario telematico – entrata in vigore e individuazione delle commissioni tributarie;
  • d.d. 30.6.2016 e d.d. 15.12.2016: individuazione delle commissioni tributarie;
  • d.lgs. 7.3.2005, n. 82: codice dell’amministrazione digitale;
  • d.P.R. 11.2.2005, n. 68: disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata;
  • d.P.C.M. 13.11.2014: regole tecniche per i documenti informatici:
  • art. 16 del d.l. 23.10.2018, n. 119: giustizia tributaria digitale (obbligo del c.d. “processo tributario telematico e interpretazione autentica”);
  • d.d. 10.3.2017: possibilità di pagamento del contributo unificato tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pago PA) nelle regioni Toscara e Lazio.

In particolare, il d.d. 4/8/2015 provvede alla disciplina delle modalità operative relative ai seguenti adempimenti procedurali:

  • la registrazione e l’accesso al SIGIT 
  • le notificazioni;
  • le comunicazioni;
  • la costituzione in giudizio;
  • la formazione, la consultazione e il rilascio del fascicolo informatico;
  • il deposito di atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;
  • il pagamento del contributo unificato per le spese di giustizia.