Il D.L. n.34/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, ha stabilito all’art. 221 una disciplina speciale per la la gestione del processi civile, con efficacia fino al 31 ottobre 2020. Sostanzialmente l’art. 221 ha modificato l’articolo 83 del D.L. n.118/2020, tranne che nell’ultimo comma, che è rimasto invariato: le nuove disposizioni quindi sono compatibili e si applicano anche ai processi tributari.

Vediamo nel dettaglio cosa prevedono le disposizioni speciali relative ai procedimenti in atto nelle Commissioni Tributarie.

Il deposito telematico di atti e documenti fino al 31 ottobre 2020

L’art. 221, comma 3 del D.L. n.34/2020 stabilisce che, negli uffici che hanno disponibilità del servizio di deposito telematico, atti e documenti devono essere depositati esclusivamente con le modalità telematiche di cui all’art. 16-bis, comma 1-bis, D.L. n. 179/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Allo stesso modo, anche gli obblighi di pagamento del contributo unificato devono essere assolti con sistemi telematici.

Qualora i sistemi informatici non siano funzionanti o ci sia una situazione di urgenza indifferibile, il capo ufficio può autorizzare il deposito con modalità non telematica.

Processo tributario: il deposito delle note scritte fino al 31 ottobre 2020

Fino al 31 ottobre 2020 il giudice ha facoltà di disporre che le udienze tributarie, qualora non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, siano sostituite da deposito telematico di note scritte, le quali devono contenere le sole istanze e conclusioni (art. 221, comma 4, cit.).

Tale decisione deve essere comunicata alle parti interessate almeno trenta giorni prima dell’udienza già fissata; inoltre, il giudice dovrà assegnare alle parti costituite un termine, fino a cinque giorni prima dalla predetta data, per il deposito dello note scritte.

In caso in cui una delle parti abbia presentato istanza di pubblica udienza, secondo quanto previsto dall’art.33, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, questa potrà presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del sopracitato provvedimento del giudice, il quale dovrà a sua volta provvedere entro i successivi cinque giorni (termine ordinatorio).

Giudizi dinnanzi alla Corte di Cassazione

Secondo l’art.221, comma 5, cit., fino al 31 ottobre 202o, il deposito degli atti e dei documenti mei procedimenti dinnanzi alla Corte di Cassazione può avvenire in modalità telematica, nel rispetto della normativa che riguarda la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Lo stesso si può dire per gli obblighi di pagamento del contributo unificato, che sono assolti con sistemi informatici di pagamento.

L’attivazione del servizio è sempre preceduta da un provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.

Collegamenti audiovisivi a distanza

Una o più parti, o uno o più difensori, possono partecipare alle udienze attraverso collegamenti audiovisivi a distanza, utilizzando le seguenti modalità provvisorie in atto fino al 31 ottobre 2020:

  • Su istanza dell’interessato, che deve essere depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’udienza (art. 221, comma 6, cit.); il giudice dispone quindi la comunicazione dell’istanza alle parti costituite, con ora e modalità di collegamento, almeno cinque giorni prima dell’udienza pubblica. La parte può partecipare all’udienza pubblica esclusivamente dalla stessa postazione dalla quale si collega il difensore. In ogni caso, l’udienza pubblica deve svolgersi con modalità idonee a garantire il contraddittorio e l’effettiva partecipazione. All’udienza il giudice da atto delle modalità utilizzate per accertare l’identità dei partecipanti a distanza e, nel caso delle parti, della loro libera volontà.
  • Su disposizione del giudice che, con consenso preventivo della parti, può disporre il collegamento audiovisivo a distanza, ai sensi dell’art.221, comma 7, cit. In tal caso l’udienza pubblica si tiene con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e deve sempre svolgersi con modalità atte a garantire il contraddittorio e la partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice comunica ai difensori giorno, ora e modalità di svolgimento da remoto; durante l’udienza il giudice darà atto delle modalità con cui accerta le identità dei partecipanti e la loro libera volontà, nel  caso delle parti.

 

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I processi tributari dopo il 31 ottobre 2020

Al termine, salvo ulteriori proroghe, della fase transitoria, il collegamento audiovisivo a distanza dovrà rispettare tassativamente le condizioni e le modalità previste dall’art.16 comma 4 D.L. n-119 del 23/10/2018, come sostituito dall’art. 135, comma 2, D.L. n. 34/2020 già citato.

Le udienze pubbliche, di cui agli artt. 33 e 34 D.Lgs. n. 546/1992 cit., possono infatti avvenire tra l’aula di udienza e il luogo di collegamento da remoto delle parti, dei difensori, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, coì come dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie. L’udienza pubblica deve svolgersi in modo da garantire contestuale, effettiva e reciproca visibilità di tutte le persone presenti in entrambi i luoghi, e in modo che si possa udire in modo chiaro e comprensibile quanto si dice.

Il luogo di collegamento da remoto è a tutti gli effetti equiparato all’aula di udienza. La partecipazione da remoto può essere richiesta dalla parti processuali nel primo atto difensivo o nel ricorso attraverso apposita istanza da depositare in segretaria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell’avviso di trattazione, secondo quanto stabilito all’art.31 D.Lgs. 546/92 cit.