Con l’ingresso in vigore del Processo Tributario Telematico, è sempre più rilevante, rispetto al passato, l’allineamento tra le previsioni procedurali e la strumentazione digitale.

In particolare, è importante chiarire a quale condizioni le notifiche via PEC possano dirsi regolari ai fini dell’assolvimento delle funzioni alle quali è stata demandata nell’ambito del processo tributario telematico. A questa questione risponde la Corte di Cassazione, sezione civile, attraverso la sentenza numero 14874 del 27 maggio 2021.

Notifiche via PEC processo tributario

Nell’ambito del processo tributario, così come avviene nel processo civile, le corrette modalità di notifica per mezzo della PEC (Posta Elettronica Certificata), sono di fondamentale importanza, perché un difetto di notifica pregiudica la legittimità dell’intera attività processuale.

Il nodo centrale della questione si basa sul principio, che la Corte di Cassazione definisce “assolutamente pacifico”, secondo il quale nel processo tributario la comunicazione della data dell’udienza, che garantisce il fondamentale diritto alla difesa e al contraddittorio, assume un rilievo fondamentale e imprescindibile. Pertanto, l’omessa comunicazione della data dell’udienza determina, in questo caso, la nullità della sentenza.

Di conseguenza la Corte di Cassazione, nella sentenza in questione, si è preoccupata di definire quando, e a quali condizioni, una comunicazione inviata via PEC al contribuente (ma le stesse considerazioni valgono anche nel caso in cui il mittente sia il contribuente) possa considerarsi perfezionata, in quando la sua corretta notifica equivale all’avvenuta consegna nelle disponibilità del destinatario.

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Un messaggio inviato tramite Posta Elettronica Certificata infatti restituisce al mittente due ricevute, generate automaticamente dal sistema:

  • la ricevuta di accettazione;
  • la ricevuta di avvenuta consegna.

Si pone quindi la questione non trascurabile di definire quale delle due ricevute attesti la correttezza della notifica, dal momento che “non può porsi a carico della parte che eccepisce la mancata effettuazione di un adempimento, quale la comunicazione di una data di udienza, l’onere della prova negativa di tale fatto”.

In altre parole, chi invia la comunicazione ha l’onere di dimostrare la correttezza della trasmissione della comunicazione stessa.

Nella situazione presa in esame dalla sentenza, il mittente non poteva produrre nessuna delle due ricevute ipoteticamente a sua disposizione, ma la Corte di Cassazione ha voluto comunque cogliere l’occasione per precisare la problematica con finalità più generali.

Le domande da porsi infatti sono semplici: la correttezza dell’invio della notifica si dimostra presentando entrambe le ricevute o è sufficiente presentarne una sola? Nel secondo caso, quale delle due notifiche occorre presentare? Le risposte, tuttavia, non sono altrettanto scontate.

La Corte di Cassazione, precisando che la ricevuta di accettazione dimostra che il mittente ha effettivamente inviato la comunicazione, mentre la ricevuta di avvenuta consegna dimostra che il destinatario l’ha ricevuta, afferma che l’invio di una comunicazione tramite PEC (che equivale a mezzo posta tracciata) si intende perfezionata nell’esatto momento in cui il mittente riceve nella sua cartella la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), quale documento atto a dimostrare che il messaggio informatico sia correttamente pervenuto al destinatario.

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