Il Processo Tributario Telematico è ormai obbligatorio e si applica a tutti i giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato a partire dal 1 luglio 2019, secondo quanto stabilito dall’art.16, comma 5, del d.l. 23/10/2018.

Quindi, se fino al 30 giugno esisteva la possibilità di formare gli atti e i provvedimenti del processo tributario, inclusi quelli per le procedure di reclamo e mediazione, come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale, dal 1 luglio tale possibilità è diventata un obbligo.

SI tratta di una novità non da poco per commercialisti, avvocati e professionisti del settore: vediamo quindi tutti i dettagli in merito alla notifica del ricorso nel Processo Tributario Telematico.

La notifica del ricorso nel PTT

Con l’entrata in vigore del Processo Tributario Telematico, il ricorso deve essere notificato necessariamente tramite posta elettronica certificata, mentre gli atti processuali, i documenti e la Nota di Iscrizione a Ruolo devono essere depositati telematicamente presso la segreteria della commissione tributaria competente attraverso il SIGIT.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione per i commercialisti e i professionisti del settore, che di fatto possono gestire le pratiche senza uscire dallo studio. Accanto ai vantaggi, però, possono insorgere alcune problematiche legate alle regole di carattere informatico da osservare, nonché alla disciplina procedurale del d.lgs. 31/12/1992 n.546.

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Andiamo per ordine: abbiamo detto che le notifiche devono essere effettuate attraverso posta elettronica certificata. Tuttavia, è fondamemtale sapere che il ricorso deve essere sempre un file in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b , in bianco e ner, e senza elementi attivi (come immagini, grafici e così via, che devono eventualmente essere allegati all’atto). Inoltre, ogni singolo documento non deve superare i 10 MB, mentre il fascicolo non può pesare più di 50 MB: in caso di superamento di tali limiti, sarà necessario frazionare i file i più invii.

Inoltre, il ricorso, così come ogni atto processuale, deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, perciò il file dovrà avere un’estensione “pdf.7pm“.

Ecco invece i requisiti previsti per i documenti informatici da allegare, per i quali è prevista la possibilità della scansione in formato immagine da documenti analogici:

  • devono essere in formato PDF oppure TIFF, con risoluzione superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità fax)
  • non possono essere inseriti elementi attivi, come i campi variabili
  • è necessario sottoscrivere i documenti con firma elettronica qualificata o firma digitale

Infine, anche i messaggi di posta elettronica certificata che comprovano l’avvenuta notifica del ricorso devono essere convertiti in PDF e allegati alla Nota di Iscrizione a Ruolo, ai fini di operare la costituzione in giudizio.

Le possibili anomalie nel Processo Tributario Telematico

Nel caso in cui si verifichino le cosiddette “anomalie bloccanti” non sarà possibile procedere con l’iscrizione a ruolo del ricorso o dell’appello. Sono anomalie bloccanti:

  • la presenza di virus
  • il superamento della dimensione massima del file
  • la non validità della firma digitale apposta sul file
  • la non integrità dei file firmati.

Non bisogna poi dimenticare la casistica del contribuente che, in caso di controversie di valore non superiore ai 3.000 euro in soli termini di imposta, decida di difendersi personalmente. Fino al 30 giugno, era possibile proporre ricorso secondo la procedura cartacea, ma in caso di scelta della modalità telematica, questa doveva essere mantenuta per l’intero grado di giudizio e in appello, a meno di una sostituzione del difensore.

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Dal 1 luglio, invece, se nel ricorso si indica l’indirizzo di posta elettronica certificata è necessario seguire la procedura del Processo Tributario Telematico; se l’indirizzo è omesso e non è reperibile da pubblici elenchi, le comunicazioni saranno fatte unicamente presso la segreteria della commissione tributaria.

Come si evince da quanto detto finora, i problemi possono essere diversi: le questioni procedurali e informatiche possono incidere notevolmente sulla trattazione della controversia, che nelle intenzioni del legislatore doveva essere semplice e veloce.

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