La notifica di atti fiscali può avvenire sicuramente tramite Pec, ma anche con metodi tradizionali, ossia per posta o messo incaricato della consegna. In questi ultimi casi ci sono due date da considerare: la prima è quella della spedizione dell’atto, la seconda quella dell’effettiva ricezione.

La differenza tra le due date è rilevante, specie nel caso in cui l’invio avviene a ridosso di termini di scadenza, ad esempio quelli relativi alla validità dell’accertamento o alla prescrizione dei tributi applicati e delle sanzioni irrogate. La domanda che ci può lecitamente porre, quindi, è se in merito alla notifica di atti fiscali valga la spedizione o la ricezione.

Nel processo civile esiste un importante principio, chiamato, “scissione del momento perfezionativo della notifica“, in forza del quale gli effetti per chi invia la notifica si producono alla data di spedizione, mentre per chi riceve la notifica decorrono a partire dalla data di ricezione. Ma come si applica tale principio agli atti tributari, dove il notificante è un’Amministrazione finanziaria, ad esempio l’Agenzia delle Entrate, mentre il notificato è il contribuente? In questo caso, da quando ha effetto la notifica? È possibile contestare un atto che è pervenuto al destinatario oltre i termini?

Si tratta di domande di grande importanza, perché consentono di capire se una notifica spedita, ad esempio, entro il 31 dicembre, ma ricevuta dal destinatario a gennaio dell’anno successivo, possa essere ritenuta tempestiva e quindi quando potrebbe essere maturata la prescrizione oppure quando si potrebbe verificare una decadenza dal potere di accertamento fiscale.

Su tali questione è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, riunitosi per dirimere i contrasti interpretativi.

Notifica di atti fiscali: il momento perfezionativo

Come anticipato, la Suprema Corte ha affrontato il quesito dell’applicabilità agli atti tributari di natura impositiva, come un avviso di accertamento oppure una cartella di pagamento, del principio di natura civilistica che fa decorrere gli effetti della notifica in momenti diversi per chi invia la notifica e chi la riceva.

Il punto della questione è stabilire, per gli atti tributari, qual è il momento in cui si perfeziona la notifica, sia per il mittente che per il destinatario. Su tale questione c’era un contrasto di giurisprudenza: alcuni giudici infatti ritenevano che il citato principio della “scissione del momento perfezionativo della notifica” potesse applicarsi anche in ambito tributario, mentre altri ritenevano che in tale materia la notificazione fosse solo una “condizione integrativa di efficacia” di un atto già validamente emanato.

A livello pratico, le due tesi hanno conseguenze diverse: nel primo caso la notifica può essere riconosciuta come tempestiva anche dopo il decorso dei termini di legge per la validità di emissione dell’atto, purché la spedizione dell’atto da parte dell’Amministrazione finanziaria avvenga entro i predetti termini.

Quando è valida la notifica degli atti tributari?

L’attività di notifica degli atti tributari, per l’amministrazione finanziaria, non comporta solo l’emanazione dell’atto ma anche la sua spedizione, che avviene nel momento della consegna del plico all’ufficio postale o al messo incaricato. L’amministrazione finanziaria non è responsabile dell’attività e di eventuali ritardi del postino o del messo. Dal punto di vista del contribuente, la notifica invece si perfeziona solo nel momento in cui l’atto fiscale viene effettivamente recapitato e consegnato: solo a partire da questo momento decorrono i termini per il pagamento, oppure per presentare ricorso.

Ma cosa accade nel caso in cui, per l’amministrazione finanziaria, questi termini erano già scaduti?

La Cassazione ha stabilito che la scissione del momento perfezionativo della notifica sia applicabile anche agli atti tributari impositivi, senza alcun ostacolo che derivi dalla loro particolare natura e dal procedimento di formazione, a cura degli Uffici. Questo significa che una notifica tardiva non incide sulla validità dell’atto che sia stato tempestivamente formato ed emanato dall’amministrazione entro i termini previsti, purché esso sia stato anche spedito o affidato al messo incaricato entro i medesimi termini previsti dalla legge.

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La notifica eseguita dal postino o dal messo incaricato

Secondo la Cassazione, poi, è del tutto ininfluente la qualità del soggetto notificatore, che può essere:

  • il postino, se la spedizione e il recapito sono avvenuti attraverso il servizio postale;
  • un messo comunale, oppure “un messo speciale autorizzato dall’Ufficio” dell’amministrazione finanziaria, ad esempio l’Agenzia delle Entrate.

La categoria alla quale appartiene il notificatore non è importante per stabilire se una notifica sia o meno tempestiva: ciò che conta è il fatto che l’amministrazione abbia compiuto le attività a proprio carico secondo i termini previsti dalla legge.

Pertanto, le notifiche effettuata dal Fisco sono considerate valide se la consegna dell’atto al messo incaricato della notifica è stata eseguita tempestivamente, anche nel caso in cui l’atto pervenga al contribuente oltre i termini previsti a pena di decadenza.

La Cassazione ha quindi affermato il seguente principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente“.

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