L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 88314 del 6 aprile 2021, ha stabilito le disposizioni relative alla proroga dei termini per la notifica di atti di accertamento e avvisi bonari.

L’art.157 del decreto Rilancio, in considerazione degli effetti critici provocati dall’emergenza sanitaria da Covid1-19 sui contribuenti, ha previsto che:

  • gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, relativi ad atti e imposte i cui termini di decadenza, calcolati escludendo il periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, scadono tra tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi dagli uffici entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo indicato dal comma 1 dell’art. 157;
  • gli atti e le comunicazioni elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo indicato dal comma 2-bis dell’art. 157;
  • per gli atti e le comunicazione con carattere di indifferibilità e urgenza, o nei casi in cui l’emissione dell’atto necessaria al perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento dei contributi, la notifica sarà effettuata senza considerare le deroghe di cui sopra.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2021, quindi, individua le modalità di applicazione della proroga dei termini di notifica, così da rendere più agevole per i contribuenti interessanti adempiere agli obblighi tributari, grazie alla distribuzione delle attività su un arco temporale più ampio.

Questo arco temporale è stato più volte modificato: inizialmente compreso tra il 1 gennaio e 31 dicembre 2021, tale termine è stato prima modificato dal dal D.L. n. 3/2021, che lo aveva collocato tra il 1 febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, e poi dal D.L. n. 7/2021 (che lo aveva spostato tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022).

Tutte queste disposizioni sono state poi abrogate dal decreto Milleproroghe (art. 1, comma 2, D.L. n. 183/2020), che inoltre stabilisce la validità gli atti e dei provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge n. 3 e n. 7 del 2021.
L’art. 22-bis del D.L. n. 183/2020, introdotto in sede di conversione, ha poi modificato l’art. 157 del decreto Rilancio, individuando come arco temporale entro il quale effettuare la notificazione degli atti il periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Infine il decreto Sostegni (art. 5, D.L. n. 41/2021) ha introdotto la definizione delle somme richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, non inviate per via della sospensione disposta dal decreto Rilancio, con impatti sulla distribuzione degli invii e dei termini.

In considerazione di tale quadro normativo e in particolare secondo quanto stabilito dal decreto Sostegni, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni agli uffici in merito alla ripresa delle attività. In particolare, si prevede, al punto 2 dl nuovo provvedimento, che gli atti di cui al comma 1 dell’art.157 siano notificate con modalità uniforme, seguendo l’ordine cronologico di emissione.

Gli uffici dovranno tenere conto dei carichi di lavoro assegnati, in base alle risorse umane a loro disposizione. Pianificando le attività, gli uffici terranno poi conto anche degli effetti sui soggetti che si occuperanno della notifica degli atti, come messi e operatori postali, in modo da evitare il più possibile incrementi significativi dei carichi di lavoro. In ogni caso è sempre fatta salva la deroga nei casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Il punto 3 del provvedimento prevede poi che la notifica degli atti e l’invio delle comunicazioni di cui al comma 2 dell’art. 157 del decreto Rilancio siano distribuiti nel periodo indicato, tenendo conto anche delle notifiche degli atti, degli invii delle comunicazione e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020 e che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.157, oltre che dei tempi necessari per le attività propedeutiche all’esercizio della riscossione.

Per concludere, considerando l’entrata in vigore del D.L. n. 41/2021, è prevista una deroga alla distribuzione degli invii e ai termini stabiliti dal comma 2-bis per l’invio delle comunicazioni, per consentire l’espletamento delle attività necessarie alla definizione agevolata degli avvisi bonari.

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