Il decreto Rilancio interviene, dopo oltre due mesi di lockdown, per dare risposte più organiche alle diverse istanze avanzate da molteplici settori, compreso quello dalla giustizia tributaria. A tal proposito, il decreto prevede alcune misure specifiche per il processo tributario: la proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado davanti alle Commissioni tributarie relativamente ad alcune tipologie di atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, come meglio specificato nell’art. 149 del DL.

Nel dettaglio, il provvedimento propone alcune modifiche alle  norme che disciplinano il processo tributario, già rinnovante nel 2016 e nel 2018 con l’introduzione del Processo Tributario Telematico.

Trattazione delle udienze da remoto

L’articolo 135 del decreto Rilancio prevede la possibilità di svolgere l’udienza di discussione con collegamento da remoto per tutti i soggetti coinvolti nell’udienza stessa. Tale facoltà era già stata introdotta dall’art. 16 del D.L. n. 119/2018, che stabilisce che le parti possono partecipare all’udienza “mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione”, con modalità che assicurino la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire gli interventi.

Il decreto Rilancio rinnova questa norma perché in primo luogo permette la partecipazione all’udienza da remoto anche ai giudici tributari e al personale amministrativo delle Commissioni tributarie, mentre in precedenza questa facoltà era ammessa solo per le parti processuali in senso più stretto. Inoltre, come già previsto dall’art. 16, D.L. n. 119/2018, le parti possono richiedere la discussione dell’udienza da remoto sia nel ricorso che nel primo atto difensivo, oltre che, secondo quanto introdotto dal decreto Rilancio, con un’apposita richiesta da depositare in segreteria e notificare alle altre parti costituite prima della comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza.

Altra grande novità istituita dal Decreto è che la celebrazione dell’udienza da remoto può essere disposta su iniziativa della Commissione davanti alla quale pende in giudizio: sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, infatti, i giudici possono individuare le controversie per le quali la segreteria può comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza a distanza.

La formulazione, così come fatta, lascia ampio spazio alla discrezionalità delle Commissione con la possibilità di arrivare allo svolgimento di tutte le udienze da remoto.

Un ulteriore novità introdotta del decreto Rilancio riguarda le modalità di trattazione dell’udienza in camera di consiglio: infatti è espressamente prevista la possibilità che tali udienze si svolgano con la partecipazione del collegio giudicante e del personale amministrativo collegati da remoto.

Bisogna specificare, tuttavia, che non sarà immediatamente possibile celebrare le udienze con collegamento da remoto anche dei giudici e del personale amministrativo: per l’effettiva applicazione infatti sarà necessario individuare delle regole tecnico-operative e delle Commissioni tributarie presso cui è possibile tenere udienze a distanza. Il decreto Rilancio rimette l’individuazione di entrambi al Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale.

Pagamento del contributo unificato del processo tributario

il decreto Rilancio, in linea con le disposizioni che hanno disposto un rinvio generalizzato dei termini di pagamento di quanto dovuto a vario titolo all’amministrazione finanziaria, ha previsto anche la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020 del termine per il calcolo delle sanzioni di cui all’art. 16 e de termine i cui all’art. 248 del Testo Unico spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002), in caso di mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.

Prova gratis iContenzioso

La parte che si costituisce per prima in giudizio è infatti tenuta al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo; il versamento di quanto dovuto per il contributo unificato solitamente è assolto nello stesso momento in cui avviene l’iscrizione a ruolo. In caso  la parte interessata non adempia al pagamento del contributo unificato, o vi provveda in modo insufficiente, la Commissione tributaria provinciale o regionale adita è competente per la formazione del ruolo, e quindi la successiva riscossione, delle somme dovute.
A tal proposto, il decreto Rilancio ha disposto, dall’8 al 31 maggio 2020, la sospensione del termine di 30 giorni, decorrenti dal deposito dell’atto, sia per l’invio dell’invito al pagamento, sia il decorso degli interessi legali e delle sanzioni da irrogare per il mancato versamento, totale o parziale, del contributo unificato.