Con la legge di riforma del processo tributario è stato modificato l’articolo 16 del D.L. 119/2018, dal titolo “Giustizia tributaria digitale“, in modo da favorire la completa digitalizzazione del processo tributario e consentire quindi di celebrare le udienze dinanzi alle Corti di giustizia tributaria anche mediante collegamento audiovisivo, da remoto.

Le nuove disposizioni, così come previsto espressamente dal comma 4-bis dell’articolo D.L. 130/2022 si applicheranno ai giudizi instaurati, sia di primo che di secondo grado, con ricorso notificato a partire dal 1 settembre 2022.

Vediamo quindi cosa prevede nel dettaglio la normativa.

Giustizia digitale: le udienze da remoto

Come anticipato, l’articolo 4, comma 4, DL 130/2022 ha sostituito il comma 4 del già citato articolo 16 del D.L. 119/2018, prevedendo che nel processo tributario sia possibile per i contribuenti e i loro difensori, nonché per gli enti impositori e i soggetti della riscossione, per i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado, partecipare alle udienze di cui agli articolo 33 e 24 del D.Lgs: 546/1992 mediante collegamento audiovisivo, tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in luoghi diversi e udire quanto viene detto.

È quindi chiaro come questa ulteriore modalità di partecipazione alle udienze tributarie sia prevista non solo per le parti processuali, ma anche per i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria.

La nuova norma ha inoltre stabilito che il luogo in cui si svolge il collegamento da remoto sia equiparato alla sala di udienza e che la partecipazione alle udienze di cui al citato articolo 34 attraverso collegamento audiovisivo possa essere richiesta dalle parte nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria, almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione del contenzioso.

Questo comporta che, qualora la volontà, o la necessità, di partecipare all’udienza attraverso un collegamento da remoto si palesi in un secondo momento, la parte interessata abbia la possibilità di presentare tale richiesta non solo in occasione del primo atto processuale, e quindi del ricorso o dell’atto di controdeduzioni, ma anche fino a 20 giorni prima dell’udienza di trattazione.

È poi espressamente previsto che l’udienza si tenga a distanza solo nell’ipotesi in cui la richiesta sia formulata da tutte le parti che costituiscono il processo: in caso contrario si applica la disciplina dell’udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs 546/1992. La norma quindi sembra legittimare esclusivamente la partecipazione all’udienza mediante collegamento audiovisivo in caso di richiesta congiunta di tutte le parti processuali.

Tuttavia, le udienze di cui al più volte citato articolo 34 che la corte di giustizia tributaria di primo grado tiene in composizione monocratica, e quelle di cui agli articolo 47, comma 2 e 52, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, si svolgono, secondo il nuovo dettato normativo, esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere, al momento del ricorso, del primo atto difensivo o dell’appello, e solo per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio, e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria.

Riassumendo, la nuova normativa prevede due casistiche: da un lato, le udienze possono essere celebrate con collegamento da remoto solo su richiesta di entrambe le parti; dall’altro le udienze in composizione monocratica e le udienze di sospensione sono in ogni caso celebrate solo attraverso collegamenti audiovisivo, a meno che una delle due parti non richieda esplicitamente che l’udienza sia celebrata in presenza.

Qualora si verifichi quest’ultimo caso, il giudice decide sulla richiesta e comunica l’esito alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza. In ogni caso, qualora l’udienza si tenga da remoto, ciascun giudice ha comunque la possibilità di partecipare presso la sede della corta di giustizia tributaria.

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Infine, nella normativa si specifica che le regole tecnico-operative per la partecipazione all’udienza a distanza sono disciplinate dal decreto del direttore generale delle finanze 11.11.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 16 novembre 2020. Tale decreto potrà essere modificato in qualsiasi momento dal direttore generale delle finanze, d’intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale, anche considerando l’evoluzione tecnologica.

Credits: Andranik Hakobyan/GettyImage