Scade oggi, lunedì 11 novembre (il termine del 10 novembre è caduto di domenica), il termine per la ricezione della copia del modello 730 integrativo e del prospetto  di liquidazione modello 730-3 integrativo da parte di Caf e intermediari abilitati.

La scadenza riguarda tutti quei contribuenti che hanno rettificato il modello 730/2019 entro il 25 ottobre, correggendo errori presenti nel precedente 730 per i redditi 2018, presentato entro i termini previsti. Vediamo i dettagli della procedura e i codici da utilizzare per la rettifica.

Modello 730 integrativo: la procedura da seguire

Il contribuente che viene a conoscenza di un maggior rimborso o di un minore debito deve farsi carico del modello 730 integrativo: la scadenza per la rettifica era il 25 ottobre e il modello integrativo doveva essere presentato ad un centro di assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato, anche nel caso in cui l’assistenza era stata in precedenza prestata dal sostituto.

Il Caf o il professionista abilitato deve quindi verificare, entro lunedì 11 novembre, la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, calcolare le imposte e consegnare al contribuente una copia del modello 730 integrativo, oltre al prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo. Infine, il professionista o il Caf deve comunicare al sostituto il risultato finale della dichiarazione e inviare telematicamente ad Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

Nel dettaglio, i codici da usare sono:
  • Codice 1: se l’integrazione o la rettifica hanno comportato un maggior credito o un minore debito, ma non hanno modificato la liquidazione delle imposte e non riguardano i dati del sostituto di imposta. In questo caso il contribuente ha presentato un nuovo modello 730/2019 completo in tutte le sue parti, inserendo il codice 1
  • Codice 2: da inserire nel caso in cui il contribuente non abbia inserito alcuni dati per identificare il sostituto responsabile del conguaglio oppure li abbia forniti in modo errato. In tal caso il modello 730 integrativo dovrà contenere le stesse informazioni del modello 730 già presentato, tranne quelle nuove da inserire nel riquadro “dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
  • Codice 3: da utilizzare nel caso in cui il contribuente non abbia fornito alcuni dati necessari per identificare il sostituto di imposta responsabile del conguaglio oppure li abbia inseriti in modo errato, o ancora non abbia fornito elementi da indicare nella dichiarazione, e quindi l’integrazione e/o la rettifica hanno comportato un maggior credito, un minor debito o ancora un’imposta uguale a quella determinata con il modello già presentato.

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