Dal 1 gennaio 2021 è entrato a regime l’obbligo, per tutti i commercianti al minuto e gli esercenti di attività assimilate, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, a prescindere dal volume di affari dichiarato.

Vediamo il quadro sanzionatorio previsto dalla legge di Bilancio 2021 in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione.

Scontrini elettronici: il quadro sanzionatorio

In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, oppure in caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione, per ogni operazione, pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non trasmesso o non memorizzato, con un minimo di 500 euro.

Si applica un’unica sanzione in caso di violazioni riguardanti i diversi momenti della certificazione (quindi memorizzazione e trasmissione), così come avviene nel caso di omessa memorizzazione del corrispettivo e successiva trasmissione telematica del dato giornaliero senza l’ammontare relativo all’operazione non memorizzata.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato o irregolare funzionamento di Rt e server Rt, nel caso in cui il corrispettivo non sia annotato nel cosiddetto “registro di emergenza”, a meno che il commerciante non abbia effettuato procedure web alternative per il recupero e l’invio dei dati.

Infine, l’omessa o la tardiva comunicazione oppure la trasmissione con dati non veritieri o incompleti dei corrispettivi giornalieri prevede una sanzione della misura fissa di 100 euro per trasmissione, nel caso in cui la trasgressione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi: come si effettua l’operazione

La memorizzazione del corrispettivo e la consegna al cliente del documento commerciale, qualora richiesto, deve essere effettuata entro il momento della conclusione dell’operazione, ossia alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione, se precedenti al pagamento.

Perciò, nel caso della cessazione di beni senza la contestuale effettuazione del pagamento, l’esercente deve memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale che riporti il corrispettivo non riscosso; alla ricezione del corrispettivo non è necessario generare un nuovo documento commerciale, in quanto il momento impositivo ai fini Iva è già perfezionato.

Se invece si conclude una prestazione di servizi senza pagamento, anche se l’imposta relativa non sia ancora esigibile, l’esercente dovrà comunque memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’indicazione del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento seguirà la generazione di un nuovo documento che riporterà i dati identificativi di quello precedente.

L’esercente dovrà rilasciare ad ogni prestazione un documento commerciale con l’indicazione del corrispettivo non riscosso, mentre al momento del pagamento dovrà generare un nuovo documento commerciale, in quanto è con il pagamento che si perfeziona il momento impositivo ai fini Iva, richiamando i dati identificativi del documento precedente. L’imposta concorrerà in questo caso con la liquidazione dell’Iva relativa al mese successivo a quello delle prestazioni.

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