Nel contesto dell’accertamento tributario la richiesta dell’Amministrazione finanziaria a fornire dati ed informazioni, così come previsto al co. 4 dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973, risponde alla scopo di assicurare un dialogo preventivo da contribuente e Ufficio, con l’obiettivo di definire le rispettive posizione ed evitare un possibile contenzioso giudiziario.

L’eventuale mancata accettazione degli inviti del Fisco da parte del contribuente viene perciò sanzionata con la preclusione, sia amministrativa che processuale, all’allegazione dei dati e dei documenti non forniti al momento della richiesta. Si tratta di una preclusione che consegue in modo automatico all’inottemperanza all’invito da parte del contribuente, che può beneficiare di una deroga solo in presenza delle condizioni previste al co. 5 dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973, ovvero depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado atti, documenti, informazioni, libri e registri non trasmessi, dichiarando contestualmente di non aver potuto ottemperare alla richiesta dell’Ufficio per cause non imputabili a lui.

Si tratta della conclusione presentata dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 11835/2020, ma, perché si possa applicare la preclusione prevista dal co. 4 dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, è imprenscindibile che la documentazione a cui si riferisce la limitazione sia quella esplicitamente richiesta dall’Ufficio, in quanto la disposizione normativa deve essere interpretata coerentemente con il diritto alla difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione e con il  principio di capacità contributiva richiamato dall’art. 53 della Carta costituzionale.

Gli orientamenti della Cassazione sulla mancata accettazione degli inviti del Fisco

Il tema della mancata accettazione degli inviti del Fisco da parte del contribuente è stato affrontato più volte dalla Suprema Corte, che ha affermato che “’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza“(Cass. n. 7011/2018).

Inoltre, superando l’orientamento espresso nella sentenza n. 28049/2009, i Giudici supremi hanno precisato che l’omissione deve essere consapevole ed intenzionale, ma anche finalizzata ad ostacolare la verifica documentale (Cass. ord. n. 7011/2018).

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Esistono quindi due orientamenti differenti, ossia:

  1. un orientamento più rigoroso, che prevede che al contribuente che non assicuri la necessaria collaborazione all’attività di accertamento non sia consentito, ad eccezione dei casi di forza minori, di riottenere le prerogative difensive pregiudicate dal comportamento omissivo
  2. un orientamento in cui la Cassazione, cosciente del rischio di incostituzionalità e di iniquità che potrebbe scaturire dell’applicazione letterale della preclusione normativa, identifica i presupposti necessari al fine di procedere all’applicazione del principio di inutilizzabilità solo nel caso in cui ci sia una richiesta per specifici documenti e un termine per ottemperare a tal richiesta, oltre all’indicazione, nell’invito, della possibilità di incorrere nell’inutilizzabilità della documentazione in caso di inottemperanza.

La presenza di orientamenti più rigidi deve comunque rendere particolarmente cauti i contribuenti, che quindi devono evitare di ignorare l’obbligo di risposta agli inviti, obbligo che senza dubbio la norma statuisce.

Nel caso in cui il contribuente non abbia disponibilità immediata delle informazioni richieste, è comunque opportuno dare seguito alle sollecitazioni dell’Ufficio, depositando quanto in possesso e preannunciando la consegna della documentazione mancante in tempi ragionevoli. Questo per evitare che, in caso di prevalenza di un orientamento più garantisca, al contribuente non sia assicurata una completa protezione.