La disciplina delle sanzioni amministrative tributarie è stata modificata in modo rilevante dal D.Lsg. n. 158/2015. Le modifiche introdotte dal decreto sono volte soprattutto a stabilire una correlazione tra le sanzioni e l’effettiva gravità dei comportamenti, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità.

La sanzione amministrativa comporta generalmente il pagamento di una somma di denaro; in alcuni casi possono però aggiungersi sanzioni accessorie, come la sospensione della licenza o dell’autorizzazione ad esercitare un’attività commerciale.

In questa guida ripasseremo insieme tutto ciò che prevede la normativa in merito alle sanzioni amministrative tributarie.

Cos’è la sanzione amministrativa tributaria

Secondo l’art. 2 del D.Lgs. 472/97 la sanzione amministrativa tributaria è composta da due elementi:

  • La sanzione principale, ossia la sanzione pecuniaria;
  • la sanzione accessoria, solo nei casi previsti dalla legge: prevede ad esempio l’interdizione dalle cariche amministrative o la sospensione dell’esercizio di lavoro autonomo o di impresa.

Proseguendo nella lettura del decreto, arriviamo all’art.3, che afferma: “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione“.

Questa affermazione comporta che:

  • le sanzioni possono essere previste solo ed esclusivamente da una legge o fonti di diritto primarie come decreti legge e decreti legislativi;
  • le norme sanzionatorie non possono essere retroattive, quindi può essere punito solo chi ha compiuto il fatto dopo l’entrata in vigore della norma.

Inoltre, secondo il principio del favor rei, in caso di successione temporale di più norme che regolano la stessa fattispecie, si dovrà applicare quella più favorevole al contribuente.

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Continuiamo con l’art. 5 del D.Lgs 472/97, che prevede: “Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.

Questo articolo afferma il principio della responsabilità personale, secondo il quale le sanzioni amministrative possono essere riferite solo alla persona fisica che ha effettivamente commesso l’illecito. Questo vuol dire che le sanzioni amministrative non possono mai essere trasmesse agli eredi.

Inoltre, sempre con riferimento all’art.5, possiamo fare due distinzioni:

  • per le persone fisiche, la sanzione amministrativa dovrà essere comminata alla persona che ha commesso la violazione;
  • per le persone giuridiche, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o di enti con personalità giuridica, sono comminate alla persona giuridica.

L’articolo 6 del D.Lgs. 472/97 definisce le cosiddette cause di non punibilità, ossia quei fatti che determinano l’impossibilità di ritenere il trasgressore effettivamente degno di rimprovero e quindi di condanna.

Si tratta di elementi soggettivi, e nel dettaglio sono:

  • l’errore incolpevole;
  • condizioni obiettive di incertezza della norma;
  • mancato pagamento imputabile a terzi (è il caso in cui la violazione dipende da condotta illecita di dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro, in relazione ai loro mandati professionali);
  • Forza maggiore (grave patologia del contribuente, calamità naturali…).

Infine le violazioni formali, ossia quelle violazioni che non recano danno nelle azioni di controllo e non incidono nella determinazione della base imponibile o dell’imposta, non sono punibili.

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Come si calcolano le sanzioni amministrative

Teoricamente ad ogni violazione dovrebbe corrispondere una sanzione specifica. Laddove, però, un soggetto violi contemporaneamente più norme viene applicato un sistema di calcolo diverso.

  • più violazioni – unico periodo di imposta: la sanzione base viene maggiorata del 20% ( art 12 comma tre del D. Lgs. n.472/1997) e, nell’ipotesi di rilievi per più tipologie di tributi, di un ulteriore 25% ( comma primo dell’art. 12 del D. Lgs. n.472/1997);
  • più violazioni – più periodi di imposta( continuativi): la sanzione viene calcolata nello stesso modo del punto precedente con una ulteriore maggiorazione del 50% (quinto comma dell’art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997)

Decadenza delle sanzioni

Per concludere è importante sottolineare che la notifica al contribuente dell’atto in cui vengono comminate le sanzioni deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi.
Il mancato rispetto, da parte degli Uffici Fiscali, di questo termine comporta la decadenza dall’atto e l’impossibilità della riscossione delle somme.