Agenzia delle Entrate scioglie tutti i dubbi sugli Isa, gli Indici sintetici si affidabilità fiscale, in un ultimo documento, la circolare n.20/E, che risponde a tutte le domande poste dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali nei mesi precedenti.

Il documento di prassi, che fa seguito alla circolare n17/E uscita ad agosto, completa e categorizza le risposte dell’Agenzia delle Entrate sugli Isa in aree tematiche, come:

  • l’utilizzo degli indici ai fini delle attività di analisi del rischio
  • l’indicazione di altri componenti positivi
  • le cause di esclusione
  • i modelli precalcolati Isa 2019
  • il regime premiale
  • la proroga dei versamenti

Vediamo quindi nel dettaglio alcune delle risposte contenute nell’ultima circolare dell’Agenzia.

Controlli ed esclusioni

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta necessariamente l’attivazione di un’attività di controllo. Un livello di affidabilità minore o uguale a 6, invece, sarà considerato dall’Agenzia ai fini della definizione di specifiche strategie di controllo basate sull’analisi del rischio di evasione fiscale.

Nella circolare si ribadisce, inoltre, che i soggetti che usufruiscono le regime forfettario ex legge 398/1991 non applicano gli Isa, perché determinano l’imponibile applicando un coefficiente prestabilito all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio delle proprie attività. L‘esclusione dall’applicazione degli Isa si estende anche ai contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfettario (L.190/2014) e di quello per l’imprenditoria giovanile (Dl n. 98/2011).

Le modifiche al modello precompilato Isa 2019

I contribuenti, in caso di criticità evidenziate dagli indicatori di anomalia, possono modificare i dati precalcolati e quindi procedere a un ricalcolo del proprio Isa. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, specifica che non tutte le variabili precalcolate possono essere modificate: ad esempio, non è possibile modificare i coefficienti individuali per la stima dei ricavi e dei compensi.

Nei casi in cui non è possibile modificare i dati, i contribuenti possono utilizzare il campo delle note aggiuntive per inserire dettagli utili a chiarire i disallineamenti.

Ovviamente, gli Isa calcolati senza modifiche saranno al riparo da eventuali contestazioni relativi ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.

Dati incompleti o assenti

In caso di dati precompilati incompleti o assenti, bisogna considerare che i dati relativi ad alcune variabili precalcolate sono presenti sono se tali variabili sono utili al calcolo di uno specifico Isa. Ad esempio, la variabile precompilata relativa all’anno di inizio attività è presente solo per 103 Isa tra ordinari e semplificati.

L’assenza di un dato, invece, potrebbe verificarsi in relazione alla variabili precompilate utilizzate da tutti gli Isa, nel caso in cui il contribuente non possa utilizzare una certa posizione Isa, ma solo una posizione residuale.

Si può verificare la correttezza dei dati precalcolati consultando l’allegato 1 del Dm del 9 agosto scorso.

I nuovi componenti positivi e il regime premiale

Le Entrate, infine, confermano che nel caso in cui l’esito degli Isa offra la possibilità di inserire ulteriori componenti positivi per ottenere un punteggio pari a 10, è possibile indicare anche un importo di componenti positivi che permetta di raggiungere un valore inferiore rispetto a quello proposto dall’Isa, in modo da migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al regime premiale.

Per quanto riguarda il tema della premialità, i contribuenti con un punteggio da 8 in su possono utilizzare i crediti relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive in compensazione, per un importo non superiore a 20 mila euro annui e senza dover richiedere l’apposizione del visto di conformità. I crediti potranno essere utilizzati già dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza aspettare la presentazione del modello Isa.

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