Il pagamento dell’acconto Imu-Tasi scade il 17 giugno e, vista la vicinanza della scadenza, vale la pena ricordare le regole per il pagamento di questa tassa.

Anche per il 2019, i possessori di abitazione principale non tenuti al pagamento di Imu-Tasi, purché l’abitazione non rientri nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia quelle di lusso. In tal caso si applica l’aliquota deliberata dal Comune e la detrazione fissa di 200 euro.

Bisogna inoltre specificare che per accedere alle agevolazioni Imu-Tasi non è sufficiente la residenza anagrafica nell’immobile, ma questo deve essere anche la dimora abituale, non solo del soggetto passivo ma anche del suo nucleo familiare.

Quest’ultimo vincolo è problematico nell’ipotesi in cui i membri dello stesso nucleo familiare stabiliscano la residenza in immobili che si trovano in Comuni diversi. La questione è ancora controversa, ma secondo il Mef (circolare 3/2012), se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni che si trovano in due diversi Comuni, è possibile considerarle entrambe come abitazioni principali. Questo perché, come riporta Il Sole24Ore, “in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.

Sono esenti dal pagamento di Imu/Tasi anche le pertinenze dell’abitazione principale se classificate C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ogni categoria catastale anche se iscritte in catasto insieme all’unità a uso abitativo.

In riferimento alla Tasi, poi, ricordiamo che anche l’inquilino che utilizza l’immobole come abitazione principale è esente dal pagamento, mentre il possessore è tenuto al pagamento della sola quota di Tasi.

Sono inoltre escluse dal pagamento Imu/Tasi anche le abitazioni principali assimilate per regolamento comunale (ad esempio l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché tale abitazione non sia locata) o per legge (ad esempio le abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all’estero, le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli alloggi sociali, la casa coniugale assegnata dal giudice in fase di separazione e gli immobili posseduti da personale delle forze armate).

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